Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Tax Court's judgment extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Del Vecchio Giovanni, had not acted on the proposal for judgment definition communicated by the court. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Civil Procedure Code to treat the appeal as withdrawn and ordered the mutual cancellation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 21933/2025 R.G. proposto da:DEL VECCHIO GIOVANNI (cf: DLVGNN58S20A662Z) nato il20/11/1958 a Bari e ivi residente in Via Lepore n. 4, rappresentato edifeso, giusta procura speciale in atti dall’avv. Saverio Belviso (cf:BLVSVR57T09A662R)-ricorrente-ControAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA PUGLIA n. 4326/2024 depositata il 19/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21933/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7328/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti.Numero registro generale 21933/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7328/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 21933/2025 R.G. proposto da:DEL VECCHIO GIOVANNI (cf:
DLVGNN58S20A662Z) nato il20/11/1958 a Bari e ivi residente in Via Lepore n. 4, rappresentato edifeso, giusta procura speciale in atti dall’avv. Saverio Belviso (cf:BLVSVR57T09A662R)-ricorrente-ControAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA PUGLIA n. 4326/2024 depositata il 19/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 21933/2025Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7328/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avutoriguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integralecompensazione tra le parti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Andrea Antonio SalemmeP.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Andrea Antonio Salemme