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Decreto — n. 7327/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to non-deposit and failure to act within 40 days of proposal. The court declared the appeal withdrawn and extinguished the proceedings. The appellant failed to request a decision after the 40-day period expired. The court ruled the appeal withdrawn under Article 380-bis and extinguished the proceedings under Article 391. Costs were compensated between parties. The court applied the procedural rules regarding the 40-day deadline for requesting a decision on the proposal for termination. The appellant's inaction resulted in the automatic withdrawal of the appeal. The judgment confirms the extinction of the cassation trial due to procedural default. The court ordered the compensation of procedural costs between the parties. The decision highlights the strict adherence to statutory time limits in Italian civil procedure. The outcome demonstrates the consequence of failing to respond to a proposal for judgment definition.

Numero d'incarto Decreto — n. 7327/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposal's communication. The appellant, Anilde Franco Souza, did not deposit the appeal and remained inactive after the statutory period expired. Consequently, the court ruled that the appeal must be considered renounced and the trial terminated under the relevant procedural articles.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for termination within 40 days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal 40 day deadline proposal for termination procedural default extinction of proceedings costs compensation non-deposit appeal contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18875/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 7327/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 18875/2025 R.G. proposto da:Anilde Franco Souza-ricorrente non depositante-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Toscanan.1422/2024 depositata il 29/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18875/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 7327/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 18875/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 7327/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 18875/2025 R.G. proposto da:Anilde Franco Souza-ricorrente non depositante-controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura GeneraleDello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Toscanan.1422/2024 depositata il 29/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18875/2025Numero sezionale 712/2026Numero di raccolta generale 7327/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 13/03/2026Andreina GiudicepietroP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 13/03/2026Andreina Giudicepietro