Italian Supreme Court dismisses tax appeal after parties voluntarily settle and withdraw the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit following a settlement with the opposing party. APS Holding SPA had filed a recourse against a second-instance tax court decision, but subsequently submitted an act of renunciation on March 4, 2026, stating that the dispute had been conciliated. Consequently, the Court extinguished the proceedings of legal validity and ordered the mutual compensation of litigation costs under Article 391 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When a party voluntarily withdraws a legal appeal after reaching a settlement with the opponent, the court must extinguish the proceedings and compensate litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 839/2025 proposto da:APS HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giovanni Moschetti e Francesco Moschetti;-ricorrente-controACEGASAPSAMGA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Dario Stevanato e Sara Serasin;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 488/01/2024depositata il 3 giugno 2024.Visto l’atto depositato il 4 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 839/2025Numero sezionale 710/2026Numero di raccolta generale 7324/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 839/2025 proposto da:APS HOLDING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giovanni Moschetti e Francesco Moschetti;-ricorrente-controACEGASAPSAMGA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Dario Stevanato e Sara Serasin;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, n. 488/01/2024depositata il 3 giugno 2024.Visto l’atto depositato il 4 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte;considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINOP.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO