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Decreto — n. 7322/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7322/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7322/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 25061/2025 R.G. proposto da:Avv. Fabio Martorana in proprio-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA SICILIA N. 1192/2025 depositata il 12/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7322/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 25061/2025 R.G. proposto da:Avv. Fabio Martorana in proprio-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA SICILIA N. 1192/2025 depositata il 12/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta recupero delle spese esecutive sospensione della riscossione fiscale restituzione dell'imposta credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25061/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 7322/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 25061/2025 R.G. proposto da:Avv. Fabio Martorana in proprio-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA SICILIA N. 1192/2025 depositata il 12/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25061/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 7322/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, in relazioneal rapporto coinvolgente l’Agenzia delle entrate, avuto riguardo all’esitodel giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra leparti; nulla è invece a statuirsi in relazione al rapporto coinvolgentel’Agenzia delle entrate-Riscossione, per difetto di attività processuale diquesta.Numero registro generale 25061/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 7322/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 25061/2025 R.G. proposto da:Avv.

Fabio Martorana in proprio-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADODELLA SICILIA N. 1192/2025 depositata il 12/02/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 25061/2025Numero sezionale 709/2026Numero di raccolta generale 7322/2026Data pubblicazione 26/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, in relazioneal rapporto coinvolgente l’Agenzia delle entrate, avuto riguardo all’esitodel giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra leparti; nulla è invece a statuirsi in relazione al rapporto coinvolgentel’Agenzia delle entrate-Riscossione, per difetto di attività processuale diquesta.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione delle spese tra il ricorrente Avv. FabioMartorana e la controricorrente Agenzia delle entrate.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Andrea Antonio SalemmeP.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Dichiara la compensazione delle spese tra il ricorrente Avv. FabioMartorana e la controricorrente Agenzia delle entrate.Così deciso in Roma, il 17/03/2026Andrea Antonio Salemme