Supreme Court dismisses tax appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the plaintiffs formally requested the extinction of the proceedings. Although the plaintiffs initially filed the appeal against the Regional Tax Commission, they subsequently submitted a request to terminate the case on January 26, 2026. The court ruled that this request constituted a valid waiver of the appeal, thereby extinguishing the litigation and allowing for the compensation of legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; A formal request by the appellant to extinguish the proceedings constitutes a waiver of the appeal, resulting in the immediate termination of the litigation and the compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 2791/2021 proposto da:ARTURO PISONI, ELEONORA PAMELA PISONI, LARA AGOSTINA PISONI,MARTA ELISA SGARIA, PAOLA MEDARDA SGARIA, GIOVANNIVECCHIERELLI e PRIMO SGARIA, rappresentati e difesi dall’avv. Alessandro Dagnino;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 968/17/2020depositata l’11 giugno 2020.Visto l’atto depositato il 26 gennaio 2026 con il quale i ricorrenti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 2791/2021Numero sezionale 707/2026Numero di raccolta generale 7319/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 2791/2021 proposto da:ARTURO PISONI, ELEONORA PAMELA PISONI, LARA AGOSTINA PISONI,MARTA ELISA SGARIA, PAOLA MEDARDA SGARIA, GIOVANNIVECCHIERELLI e PRIMO SGARIA, rappresentati e difesi dall’avv.
Alessandro Dagnino;-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 968/17/2020depositata l’11 giugno 2020.Visto l’atto depositato il 26 gennaio 2026 con il quale i ricorrenti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente(v., in termini, Cass. n. 1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINOP.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO