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Decreto — n. 7318/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after taxpayer voluntarily withdraws the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 7318/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax appeal extinguished following the taxpayer's voluntary withdrawal of the lawsuit. The Agency of Revenue sued Interporto Toscano A. Vespucci SPA regarding a tax dispute, but the appellant formally renounced the recourse on January 12, 2026. The court dismissed the case without addressing the merits because the procedural requirement of a valid appeal was no longer met.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A voluntary withdrawal of a tax appeal extinguishes the litigation, preventing the court from examining the substantive merits of the dispute.

Parole chiave

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voluntary withdrawal extinguishment of litigation tax appeal procedural dismissal Italian tax law contenzioso tributario arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

ta pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 14390/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente -controINTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA LIVORNO-GUASTICCE, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Massimo Campailla e FedericaRomana Fantuzzi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.1260/2/2023, depositata il 12 dicembre 2023.Visto l’atto depositato il 12 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 14390/2024Numero sezionale 706/2026Numero di raccolta generale 7318/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 14390/2024 proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente -controINTERPORTO TOSCANO A.

VESPUCCI SPA LIVORNO-GUASTICCE, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Massimo Campailla e FedericaRomana Fantuzzi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n.1260/2/2023, depositata il 12 dicembre 2023.Visto l’atto depositato il 12 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderitoalla rinuncia;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINOP.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 16/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO