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Sentenza — n. 7314/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to out-of-court settlement, terminating proceedings and offsetting legal costs between parties.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7314/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings terminated because the parties reached an out-of-court settlement. Although the lower appellate court had upheld the municipality's tax assessment against the taxpayer, the Supreme Court found the dispute resolved extrajudicially. Consequently, the court ordered the mutual offsetting of legal costs and refused to impose the standard double contribution fee.

Regesto Legislator

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Art. 48 d.lgs. 31/1992; Art. 2, comma 2 e 4-bis d.lgs. 220/2023: An out-of-court settlement justifies the termination of proceedings and the mutual offsetting of litigation costs, excluding the application of the double contribution fee.

Parole chiave

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out-of-court settlement cessation of proceedings double contribution fee mutual offsetting of costs tax appeal cassation arbitrato strutture agrarie legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 48 of D.Lgs. 31 January 1992, n. 546
220 ) dell’ art. 48 del d.lgs.
Art. 2, paragraphs 2 and 4-bis of D.Lgs. 30 December 2023, n. 220
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Testo completo

nella seguente composizione: Oggetto: ICI IMU Dott. Giacomo Maria stalla Presidente ACCERTAMENTO CONCILIAZIONE Dott. Liberato Paolitto Consigliere STRAGIUDIZIALE DELLA LITE Dott. Ugo Candia Consigliere Dott.ssa Stefania Billi Consigliere R.G.N. 26848/2018 Dott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatore Ud. 28/1/2026 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26848/2018 R.G., proposto Lauricella Silvana, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Sammartino, con studio in Palermo, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Giuseppe Piero Siviglia, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE CONTRO Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 24 ottobre 2018, n. 184 , rappresentato e difeso dall’Avv. Rita Salvago, con studio in Agrigento (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Gianna Maria Zannella, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente e il controricorrente.

1. Silvana Lauricella ha proposto ricorso sulla base di tredici motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 1248, prot. n. 61179, del 5 novembre 2014 , da parte del Comune di Agrigento per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, nella misura complessiva di € 11.248,00, con riguardo a terreni ubicati nel medesimo Comune e considerati a vocazione edificatoria in base alle risultanze del P.R.G. adottato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2004, n. 54 , ha accolto l’appello proposto dal Comune di Agrigento nei confronti di Silvana Lauricella avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2016, n. 2195/4/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che l’atto impositivo fosse congruamente motivato, che i terreni fossero edificabili e che il valore venale fosse stato determinato in modo corretto in base alla loro destinazione. Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 3 . Il Comune di Agrigento ha resistito con controricorso.

4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

5. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo la conciliazione stragiudiziale della controversia e chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 . La conciliazione stragiudiziale in corso di causa (come da documentato scambio di proposta e accettazione tra le parti) consente al collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dei commi 2 e 4-bis (quest’ultimo introdotto dall’ art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ) dell’ art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546 .

2. La conciliazione stragiudiziale della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

3. In ragione della definizione conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Oggetto: ICI IMU Dott. Giacomo Maria stalla Presidente ACCERTAMENTO CONCILIAZIONE Dott. Liberato Paolitto Consigliere STRAGIUDIZIALE DELLA LITE Dott. Ugo Candia Consigliere Dott.ssa Stefania Billi Consigliere R.G.N. 26848/2018 Dott. Giuseppe Lo Sardo Consigliere relatore Ud. 28/1/2026 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26848/2018 R.G., proposto Lauricella Silvana, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Salvatore Sammartino, con studio in Palermo, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Giuseppe Piero Siviglia, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE CONTRO Comune di Agrigento, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 24 ottobre 2018, n. 184 , rappresentato e difeso dall’Avv. Rita Salvago, con studio in Agrigento (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2026 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; udito il Sostituto Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa Gianna Maria Zannella, che ha concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente e il controricorrente.

1. Silvana Lauricella ha proposto ricorso sulla base di tredici motivi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia il 13 febbraio 2018, n. 654/1/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 1248, prot. n. 61179, del 5 novembre 2014 , da parte del Comune di Agrigento per omesso versamento dell’ICI relativa all’anno 2009, nella misura complessiva di € 11.248,00, con riguardo a terreni ubicati nel medesimo Comune e considerati a vocazione edificatoria in base alle risultanze del P.R.G. adottato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 29 aprile 2004, n. 54 , ha accolto l’appello proposto dal Comune di Agrigento nei confronti di Silvana Lauricella avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 20 maggio 2016, n. 2195/4/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che l’atto impositivo fosse congruamente motivato, che i terreni fossero edificabili e che il valore venale fosse stato determinato in modo corretto in base alla loro destinazione. Numero registro generale 26848/2018 Numero sezionale 65/2026 Numero di raccolta generale 7314/2026 Data pubblicazione 26/03/2026 3 . Il Comune di Agrigento ha resistito con controricorso.

4. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

5. La ricorrente ha depositato memoria, deducendo la conciliazione stragiudiziale della controversia e chiedendo di dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 . La conciliazione stragiudiziale in corso di causa (come da documentato scambio di proposta e accettazione tra le parti) consente al collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dei commi 2 e 4-bis (quest’ultimo introdotto dall’ art. 1, lett. u), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ) dell’ art. 48 del d.lgs. 31 gennaio 1992, n. 546 .

2. La conciliazione stragiudiziale della controversia giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese giudiziali.

3. In ragione della definizione conciliativa della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale della controversia e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Giuseppe Lo Sardo Giacomo Maria Stalla P.Q.M La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere per conciliazione stragiudiziale della controversia e compensa tra le parti le spese giudiziali. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Giuseppe Lo Sardo Giacomo Maria Stalla