Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Rosafalco Francesca extinguished because she failed to request a decision within forty days of the court's proposal. The appellant, unrepresented, did not act to contest the proposed judgment, leading the court to apply the statutory rule that silence constitutes a waiver. Consequently, the proceedings were terminated and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for judgment within the prescribed term constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 19198/2025 R.G. proposto da:Rosafalco Francesca-ricorrente non costituita-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.9601/2024 depositata il 20/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 19198/2025Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 7312/2026Data pubblicazione 26/03/2026Numero registro generale 19198/2025Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 7312/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 19198/2025 R.G. proposto da:Rosafalco Francesca-ricorrente non costituita-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.9601/2024 depositata il 20/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 19198/2025Numero sezionale 703/2026Numero di raccolta generale 7312/2026Data pubblicazione 26/03/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/03/2026Andreina GiudicepietroP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 13/03/2026Andreina Giudicepietro