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Decreto — n. 7311/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after taxpayer voluntarily withdraws the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 7311/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the tax appeal inadmissible because the petitioner formally withdrew the lawsuit on February 16, 2026. Del Franco Giorgio had previously challenged a second-instance tax judgment against the Revenue Agency, but voluntarily renounced his rights before the court could rule. Consequently, the court extinguished the proceedings and assigned litigation costs to the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the litigation, resulting in dismissal and allocation of costs to the advancing parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
voluntary withdrawal of appeal extinction of litigation allocation of litigation costs tax administrative appeal supreme court procedure rinuncia al reddito ritiro dell'istanza giudiziaria inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

ta pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 12062/2025 proposto da:DEL FRANCO GIORGIO, rappresentato e difeso da sé medesimo;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3165/01/2024 depositata il 4 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 16 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 12062/2025Numero sezionale 702/2026Numero di raccolta generale 7311/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 12062/2025 proposto da:DEL FRANCO GIORGIO, rappresentato e difeso da sé medesimo;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3165/01/2024 depositata il 4 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 16 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 17/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINOP.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 17/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO