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Decreto — n. 7307/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal after taxpayer formally renounces the legal action.

Numero d'incarto Decreto — n. 7307/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer formally renounced the lawsuit before the court's decision. Elizalde Quines Esteban, representing a liquidated cooperative, filed a recourse against the Revenue Agency but withdrew the case on February 25, 2026. The court ruled that the judgment of illegality was extinguished due to this voluntary withdrawal, leaving litigation costs to be shared by the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; A legal appeal is extinguished if the appellant formally renounces the recourse, thereby preventing the court from examining the merits of the case.

Parole chiave

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voluntary renunciation of appeal extinction of legal action tax administrative litigation formal withdrawal of suit costs allocation between parties procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
137/2/2025depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 25 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
137/2/2025depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 25 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod.
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Testo completo

ta pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 18387/2025 proposto da:ELIZALDE QUINES ESTEBAN, in qualità di ex socio e quale successore a titolouniversale della società Trasporti e Magazzini soc. cooperativa in liquidazione,rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Lorenzo Imperato, Lorenza Enriettae Claudio Lucisano;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 137/2/2025depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 25 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 18387/2025Numero sezionale 701/2026Numero di raccolta generale 7307/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 18387/2025 proposto da:ELIZALDE QUINES ESTEBAN, in qualità di ex socio e quale successore a titolouniversale della società Trasporti e Magazzini soc. cooperativa in liquidazione,rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Lorenzo Imperato, Lorenza Enriettae Claudio Lucisano;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte, n. 137/2/2025depositata il 17 febbraio 2025.Visto l’atto depositato il 25 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 17/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINOP.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 17/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO