Cassation court dismisses appeal due to cessation of subject matter via prior annulment judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the subject matter had ceased to exist following prior annulment judgments. The appellant, Beccaccio Concetta, had previously lost the underlying tax dispute before the CTP of Agrigento, rendering her appeal against the CTR's dismissal of her specific appeal moot. Consequently, the court ruled that no further judicial intervention was necessary and dismissed the case without addressing the eight original grounds of appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, 37, 38 c.p.c.; When the subject matter of a cassation appeal has ceased to exist due to the final annulment of the contested acts, the appeal is inadmissible for lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
SENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11461/2018 R.G. proposto da:BECCACCIO CONCETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato LO GIUDICESALVATORE (LGDSVT53E30B602K)-ricorrente-controRISCOSSIONE SICILIA SPA-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia, PALERMO n. 3693/2017depositata il 26/09/2017.Numero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI.1. La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibilel’appello proposto dalla contribuente Beccaccio Concetta, in quanto ritenutonon specifico;2. ricorre per cassazione la contribuente con otto motivi di ricorso;2.
1. Con successiva memoria la contribuente ha rappresentatol’annullamento degli atti impugnati dalla CTP di Agrigento, e ha chiesto lacessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese;3. la Riscossione Sicilia s.p.a. è rimasta intimata;4. la Procura generale della Cassazione, sost. Proc. Gen. Anna Maria Soldiha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivo delricorso, assorbiti gli altri. In udienza ha chiesto di dichiarare l’estinzione percessata materia del contendere con la compensazione delle spese;RAGIONI DELLA DECISIONE1. deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere perannullamento degli atti impugnati da parte della CTP di Agrigento (sentenzan. 1567/4/2014 e 317/1/2019, passate in giudicato); la ricorrente ha,infatti, dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dellavertenza; deve, quindi dichiararsi l’estinzione, nulla per le spese inconsiderazione della mancata costituzione della Riscossione Sicilia s.p.a.Numero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da:
Oggetto:*TARSU TIAGiacomo Maria Stalla PresidenteTARESAngelo Matteo Socci Consigliere Rel. RISCOSSIONEUd.16/10/2025 PUUgo Candia ConsigliereGiuseppe Lo Sardo ConsigliereAlessio Liberati Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 11461/2018 R.G. proposto da:BECCACCIO CONCETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato LO GIUDICESALVATORE (LGDSVT53E30B602K)-ricorrente-controRISCOSSIONE SICILIA SPA-intimata-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Sicilia, PALERMO n. 3693/2017depositata il 26/09/2017.Numero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI.1.
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibilel’appello proposto dalla contribuente Beccaccio Concetta, in quanto ritenutonon specifico;2. ricorre per cassazione la contribuente con otto motivi di ricorso;2.
1. Con successiva memoria la contribuente ha rappresentatol’annullamento degli atti impugnati dalla CTP di Agrigento, e ha chiesto lacessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese;3. la Riscossione Sicilia s.p.a. è rimasta intimata;4. la Procura generale della Cassazione, sost. Proc. Gen. Anna Maria Soldiha depositato conclusioni scritte per l’accoglimento del primo motivo delricorso, assorbiti gli altri. In udienza ha chiesto di dichiarare l’estinzione percessata materia del contendere con la compensazione delle spese;RAGIONI DELLA DECISIONE1. deve prendersi atto della cessazione della materia del contendere perannullamento degli atti impugnati da parte della CTP di Agrigento (sentenzan. 1567/4/2014 e 317/1/2019, passate in giudicato); la ricorrente ha,infatti, dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dellavertenza; deve, quindi dichiararsi l’estinzione, nulla per le spese inconsiderazione della mancata costituzione della Riscossione Sicilia s.p.a.
P.Q.MNumero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere;nulla per le speseCosì deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI GIACOMO MARIA STALLAP.Q.MNumero registro generale 11461/2018Numero sezionale 644/2025Numero di raccolta generale 7303/2026Data pubblicazione 26/03/2026Dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere;nulla per le speseCosì deciso in Roma, il 16/10/2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO MATTEO SOCCI GIACOMO MARIA STALLA