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Decreto — n. 7299/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7299/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7299/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ta pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16206/2025 proposto da:CONSORTIUM FOR RESEARCH ON INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Pelliccia e Pasquale De Stefano;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.817/01/2025 depositata il 27 gennaio 2025.Visto l’atto depositato il 27 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 16206/2025Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7299/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16206/2025 proposto da:CONSORTIUM FOR RESEARCH ON INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Pelliccia e Pasquale De Stefano;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.817/01/2025 depositata il 27 gennaio 2025.Visto l’atto depositato il 27 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 7299/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 16206/2025 proposto da:CONSORTIUM FOR RESEARCH ON INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Pelliccia e Pasquale De Stefano;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.817/01/2025 depositata il 27 gennaio 2025.Visto l’atto depositato il 27 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 16206/2025Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7299/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16206/2025 proposto da:CONSORTIUM FOR RESEARCH ON INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Pelliccia e Pasquale De Stefano;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.817/01/2025 depositata il 27 gennaio 2025.Visto l’atto depositato il 27 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale inchiesta per frode fiscale esame degli atti fiscali sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

ta pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16206/2025 proposto da:CONSORTIUM FOR RESEARCH ON INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Pelliccia e Pasquale De Stefano;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.817/01/2025 depositata il 27 gennaio 2025.Visto l’atto depositato il 27 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 16206/2025Numero sezionale 699/2026Numero di raccolta generale 7299/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N ESEZIONE TRIBUTARIALA PRESIDENTED E C R E T OSul ricorso n. 16206/2025 proposto da:CONSORTIUM FOR RESEARCH ON INTELLIGENCE AND SECURITY SERVICE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anchedisgiuntamente, dagli avv.ti Valentina Pelliccia e Pasquale De Stefano;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n.817/01/2025 depositata il 27 gennaio 2025.Visto l’atto depositato il 27 febbraio 2026 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 17/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINOP.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, 17/03/2026La Presidente titolareANGELINA-MARIA PERRINO