Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 7276/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 7276/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the communication of the proposal for judgment termination. The appellant, De Carlo Giovannina, had not acted to preserve the case against the tax authority's regional court ruling by the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs as the proceedings were disposed of without a substantive ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination of proceedings within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction 40 day deadline proposal for judgment termination deemed withdrawal Italian Civil Procedure Code tax litigation costs procedural default procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.;Numero registro generale 23478/2022Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 7276/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 23478/2022Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 7276/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 23478/2022 R.G. proposto da:De Carlo Giovannina, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Di Pernaunitamente all’avvocato Christian Padalino-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Foggia in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. PUGLIA n.1280/2022 depositatail 05/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 23478/2022Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 7276/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 23478/2022Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 7276/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 23478/2022 R.G. proposto da:De Carlo Giovannina, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Di Pernaunitamente all’avvocato Christian Padalino-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate - Direzione Provinciale Di Foggia in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.

PUGLIA n.1280/2022 depositatail 05/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 23478/2022Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 7276/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/03/2026IL CONSIGLIERE DELEGATOMilena BalsamoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/03/2026IL CONSIGLIERE DELEGATOMilena Balsamo