Decreto — n. 7253/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETOsul ricorso iscritto al n. 18933/2023 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controTorrisi Giuseppe, Contino Giuseppa, rappresentati e difesi dall'avvocatoVirginio Prampolini unitamente all’avvocato Piergiorgio Finocchiaro-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.3515/2023 depositata il 13/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7253/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 18933/2023 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controTorrisi Giuseppe, Contino Giuseppa, rappresentati e difesi dall'avvocatoVirginio Prampolini unitamente all’avvocato Piergiorgio Finocchiaro-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.3515/2023 depositata il 13/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 18933/2023 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controTorrisi Giuseppe, Contino Giuseppa, rappresentati e difesi dall'avvocatoVirginio Prampolini unitamente all’avvocato Piergiorgio Finocchiaro-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.3515/2023 depositata il 13/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18933/2023Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7253/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 18933/2023Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7253/2026Data pubblicazione 26/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 18933/2023 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controTorrisi Giuseppe, Contino Giuseppa, rappresentati e difesi dall'avvocatoVirginio Prampolini unitamente all’avvocato Piergiorgio Finocchiaro-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilian.3515/2023 depositata il 13/04/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 18933/2023Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7253/2026Data pubblicazione 26/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/03/2026Il Consigliere DelegatoMilena BalsamoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/03/2026Il Consigliere DelegatoMilena Balsamo