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Ordinanza — n. 7212/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court ruling for failing to assess tax fraud symptoms beyond formal document irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7212/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision rejecting the tax authority's appeal regarding alleged tax fraud. The authority argued that the company used shell companies to deduct costs for non-existent operations, creating a significant fiscal advantage, while the lower court focused primarily on formal document irregularities. The Court held that the lower court erred by giving insufficient weight to the symptomatic evidence of fraud and failed to properly re-examine the entire probative context.

Regesto Legislator

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Art. 112, 115 c.p.c.; Art. 36 d.lgs. 546/1992: The appellate court must consider all symptomatic evidence of tax fraud, not merely formal document irregularities, and must re-examine the entire probative context when fraud is alleged.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax fraud assessment symptomatic evidence formal document irregularities tax evasion shell companies Cassation quashing probative context società finanziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 36 d.lgs. 546/1992
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all'art. 360, primo comma, num.
artt. 39 d.P.R. n. 600/1973
3, c.p.с., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 109 comma 5 Tuir, 19d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 18/12/2024, n. 33126
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10104/2018 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controGiada S.r.l., Todaro Francesco, Todaro Daniela, con gli avvocati AntonioMartini e Donato Mondelli-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 818/2017 depositata il 24/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere Gian Paolo Macagno.1. Come si apprende dagli atti, ad esito di verifica condotta neiconfronti della società Giada S.r.l., l’Agenzia delle entrate, in data25/10/2012, notificava alla società l’avviso di accertamento n,THS037101967/2012, con il quale disconosceva la deduzione di costi perl'importo complessivo di euro 470.474,00, di cui euro 96.350,00, perNumero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, emesse dalla SocietàR.G.

Costruzioni S.r.l. e dalla Società R.G. 2007 Costruzioni S.r.l.1.1. L’Ufficio ipotizzava, in particolare, che la società Giada S.r.l.utilizzasse, nell'ambito di appalti ricevuti, le società a lei collegate ("R.G.Costruzioni S.r.l." e "R.G. 2007 Costruzioni S.r.l.") quali sub-appaltanticon emissione di fatture per operazioni inesistenti le quali, contabilizzatecome costi, le consentivano di abbattere i propri utili e acquisire unconsiderevole vantaggio fiscale. Le società “cartiera”, quindi, omettevanodi adempiere agli obblighi fiscali.2.

Inoltre, essendo la società Giada S.r.l. costituita da due soli soci,con stretti legami familiari, e pertanto a ristretta base azionaria, l'Agenzia,in data 15/11/2012 procedeva a notificare ai suddetti soci, Daniela Todaroe Francesco Todaro, rispettivamente l'avviso di accertamento n.THS017102338/2012 con recupero a tassazione di un reddito di capitalepari ad euro 84.685,00 e l'avviso di accertamento n. THS037101967/2012con recupero a tassazione di un maggior reddito di capitale pari ad euro103.504,00.3. Società e soci impugnavano gli atti impositivi e la CTP di ReggioEmilia, riuniti i ricorsi, li accoglieva.4.

Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.5. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziariacon due motivi e la società Giada S.r.l. ed i soci resistono concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, è infondata l’eccezione – esplorativa – deicontroricorrenti, avente ad oggetto l’improcedibilità del ricorso pereventuale omesso tempestivo deposito di copia autentica delprovvedimento impugnato: si rileva che esso è presente nel fascicoloNumero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026d’ufficio, e dai registri telematici risulta essere stata depositato in uno conil ricorso per cassazione.2.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 109 comma 5 Tuir, 19d.P.R. n. 633/72 e 2697, 2727 e 2729 c.c., denunciando la violazione deiprincipi in materia di riparto degli oneri probatori tra Amministrazione econtribuente in caso di fatture emesse per operazioni oggettivamenteinesistenti.2.1. Osserva, in particolare, che l’Ufficio aveva addotto idonei elementipresuntivi in merito alle società emittenti le fatture, e di cui la sentenzadella CTR ha dato conto, tra i quali: la messa in stato di liquidazione dellaR.G.

Costruzioni S.r.l. dal 20/12/2006 a fronte della costituzione, nel 2007della R.G. 2007 Costruzioni S.r.l.; l’omissione da parte di entrambe lesocietà, a partire da tale anno, della presentazione della dichiarazioni deiredditi, Irap e Iva; che la R.G. 2007 Costruzioni S.r.l. non usufruiva dipersonale dipendente e struttura organizzativa idonea a rendere i servizifatturati ed aveva presentato la comunicazione annuale Iva per il 2007indicando operazioni attive molto inferiori (euro 23.480,00) rispetto aquelle fatturate a Giada S.r.l. (euro 374.124,00); che la R.G.

CostruzioniS.r.l. e la R.G. 2007 Costruzioni S.r.l. avevano le caratteristiche di“cartiere” ed infatti Giada S.r.l. non aveva prodotto la documentazionecomprovante i rapporti commerciali intercorsi con le prime e l'effettivopagamento delle fatture.2.2. Osserva, quindi, che, a fronte degli elementi addotti, laCommissione tributaria regionale ha ritenuto integrata la prova contrariada parte della società contribuente con riferimento ad elementi che nonpossiedono il valore indiziario loro attribuito: contratti formalmenteregolari, documentazione riguardante i rapporti tra la contribuente e laNumero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026committente dei lavori, ed altri documenti privi di capacità probatoria, oaddirittura connotati da valenza probatoria contraria.3.

Il motivo, contrariamente a quanto eccepito da partecontroricorrente, è ammissibile sia sotto il profilo della sua sussunzionenel vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sia ove con essosi denuncia la violazione della disciplina in materia di onere della prova, eciò con particolare riguardo alla prova delle operazioni inesistenti; ledoglianze non hanno pertanto contenuto meritale, non essendo intese adottenere una ricostruzione fattuale differente rispetto a quella operata dalgiudice del merito.4. Il motivo è, inoltre, fondato.4.1.

In tema di prova di operazioni oggettivamente inesistenti, lagiurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che incombeall’Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (oindiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzionesemplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornirerigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214).4.2. Si è aggiunto che ove la fattura costituisca in tutto o in partemera espressione cartolare di un’operazione commerciale mai posta inessere da alcuno, l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementiprobatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che la stessanon è reale; di seguito spetta al contribuente l'onere di dimostrarnel'effettiva esistenza; tale prova, tuttavia, non può consistere nellaesibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmentefalsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di farapparire reale un'operazione fittizia (tra le più recenti Cass. 18/12/2024,n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza).4.3.

La CTR non si è conformata ai richiamati principi laddove hasvalutato i pregnanti elementi sintomatici addotti dall’Ufficio e ha attribuitoNumero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026valore di prova contraria a mere emergenze formali quali bolle ditrasporto, contratti di appalto, prospetti mensili di contabilità di cantiere,buste paga, contributi versati, interessi riconosciuti per la cessione infactoring delle fatture di SAL emesse da Giada S.r.l. alla committenteSanta Maria s.c.r.l.5.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.с. e 36 d.lgs. 546/1992.5.1. Osserva la ricorrente che la sentenza ha omesso di prendere inconsiderazione il secondo motivo d'appello formulato dall’Ufficio, il qualeevidenziava la mancata contestazione, e, anzi, la pacifica ammissione daparte della controparte della ripresa a tassazione di due fatture emessedalla società RG Costruzioni S.r.l e dedotte da Giada S.r.l., che avrebbericonosciuto, in merito alla registrazione di tali documenti, un errore dicontabilizzazione.5.2.

Il motivo risulta assorbito a seguito dell’accoglimento dellaprecedente censura, che impone al giudice del rinvio il riesame dell’interocompendio probatorio, alla luce degli ora richiamati principi.5.3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaEmilia-Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Numero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAcomposta da:

Oggetto:*IRPEG IRESRoberta Crucitti PresidenteACCERTAMENTOMaria Luisa De Rosa Consigliere Ud.18/03/2026 CCGian Paolo Macagno Consigliere Rel.Daniela Marconi ConsigliereMaria Clara Sali Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 10104/2018 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato-ricorrente-controGiada S.r.l., Todaro Francesco, Todaro Daniela, con gli avvocati AntonioMartini e Donato Mondelli-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 818/2017 depositata il 24/02/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere Gian Paolo Macagno.1.

Come si apprende dagli atti, ad esito di verifica condotta neiconfronti della società Giada S.r.l., l’Agenzia delle entrate, in data25/10/2012, notificava alla società l’avviso di accertamento n,THS037101967/2012, con il quale disconosceva la deduzione di costi perl'importo complessivo di euro 470.474,00, di cui euro 96.350,00, perNumero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026fatture ritenute relative ad operazioni inesistenti, emesse dalla SocietàR.G. Costruzioni S.r.l. e dalla Società R.G. 2007 Costruzioni S.r.l.1.1.

L’Ufficio ipotizzava, in particolare, che la società Giada S.r.l.utilizzasse, nell'ambito di appalti ricevuti, le società a lei collegate ("R.G.Costruzioni S.r.l." e "R.G. 2007 Costruzioni S.r.l.") quali sub-appaltanticon emissione di fatture per operazioni inesistenti le quali, contabilizzatecome costi, le consentivano di abbattere i propri utili e acquisire unconsiderevole vantaggio fiscale. Le società “cartiera”, quindi, omettevanodi adempiere agli obblighi fiscali.2. Inoltre, essendo la società Giada S.r.l. costituita da due soli soci,con stretti legami familiari, e pertanto a ristretta base azionaria, l'Agenzia,in data 15/11/2012 procedeva a notificare ai suddetti soci, Daniela Todaroe Francesco Todaro, rispettivamente l'avviso di accertamento n.THS017102338/2012 con recupero a tassazione di un reddito di capitalepari ad euro 84.685,00 e l'avviso di accertamento n. THS037101967/2012con recupero a tassazione di un maggior reddito di capitale pari ad euro103.504,00.3.

Società e soci impugnavano gli atti impositivi e la CTP di ReggioEmilia, riuniti i ricorsi, li accoglieva.4. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR dell’Emilia-Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate.5. Avverso la predetta sentenza ricorre l’Amministrazione finanziariacon due motivi e la società Giada S.r.l. ed i soci resistono concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, è infondata l’eccezione – esplorativa – deicontroricorrenti, avente ad oggetto l’improcedibilità del ricorso pereventuale omesso tempestivo deposito di copia autentica delprovvedimento impugnato: si rileva che esso è presente nel fascicoloNumero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026d’ufficio, e dai registri telematici risulta essere stata depositato in uno conil ricorso per cassazione.2.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973, 109 comma 5 Tuir, 19d.P.R. n. 633/72 e 2697, 2727 e 2729 c.c., denunciando la violazione deiprincipi in materia di riparto degli oneri probatori tra Amministrazione econtribuente in caso di fatture emesse per operazioni oggettivamenteinesistenti.2.1. Osserva, in particolare, che l’Ufficio aveva addotto idonei elementipresuntivi in merito alle società emittenti le fatture, e di cui la sentenzadella CTR ha dato conto, tra i quali: la messa in stato di liquidazione dellaR.G.

Costruzioni S.r.l. dal 20/12/2006 a fronte della costituzione, nel 2007della R.G. 2007 Costruzioni S.r.l.; l’omissione da parte di entrambe lesocietà, a partire da tale anno, della presentazione della dichiarazioni deiredditi, Irap e Iva; che la R.G. 2007 Costruzioni S.r.l. non usufruiva dipersonale dipendente e struttura organizzativa idonea a rendere i servizifatturati ed aveva presentato la comunicazione annuale Iva per il 2007indicando operazioni attive molto inferiori (euro 23.480,00) rispetto aquelle fatturate a Giada S.r.l. (euro 374.124,00); che la R.G.

CostruzioniS.r.l. e la R.G. 2007 Costruzioni S.r.l. avevano le caratteristiche di“cartiere” ed infatti Giada S.r.l. non aveva prodotto la documentazionecomprovante i rapporti commerciali intercorsi con le prime e l'effettivopagamento delle fatture.2.2. Osserva, quindi, che, a fronte degli elementi addotti, laCommissione tributaria regionale ha ritenuto integrata la prova contrariada parte della società contribuente con riferimento ad elementi che nonpossiedono il valore indiziario loro attribuito: contratti formalmenteregolari, documentazione riguardante i rapporti tra la contribuente e laNumero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026committente dei lavori, ed altri documenti privi di capacità probatoria, oaddirittura connotati da valenza probatoria contraria.3.

Il motivo, contrariamente a quanto eccepito da partecontroricorrente, è ammissibile sia sotto il profilo della sua sussunzionenel vizio di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., sia ove con essosi denuncia la violazione della disciplina in materia di onere della prova, eciò con particolare riguardo alla prova delle operazioni inesistenti; ledoglianze non hanno pertanto contenuto meritale, non essendo intese adottenere una ricostruzione fattuale differente rispetto a quella operata dalgiudice del merito.4. Il motivo è, inoltre, fondato.4.1.

In tema di prova di operazioni oggettivamente inesistenti, lagiurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che incombeall’Amministrazione l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (oindiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzionesemplice, la fittizietà dell'operazione, spettando poi al contribuente fornirerigorosa prova contraria (cfr., tra le tante, Cass. 15/06/2022, n. 19214).4.2. Si è aggiunto che ove la fattura costituisca in tutto o in partemera espressione cartolare di un’operazione commerciale mai posta inessere da alcuno, l'Amministrazione ha l'onere di fornire elementiprobatori, anche in forma indiziaria e presuntiva, del fatto che la stessanon è reale; di seguito spetta al contribuente l'onere di dimostrarnel'effettiva esistenza; tale prova, tuttavia, non può consistere nellaesibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale dellescritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmentefalsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di farapparire reale un'operazione fittizia (tra le più recenti Cass. 18/12/2024,n. 33126 che, a propria volta, richiama copiosa giurisprudenza).4.3.

La CTR non si è conformata ai richiamati principi laddove hasvalutato i pregnanti elementi sintomatici addotti dall’Ufficio e ha attribuitoNumero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026valore di prova contraria a mere emergenze formali quali bolle ditrasporto, contratti di appalto, prospetti mensili di contabilità di cantiere,buste paga, contributi versati, interessi riconosciuti per la cessione infactoring delle fatture di SAL emesse da Giada S.r.l. alla committenteSanta Maria s.c.r.l.5.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.с. e 36 d.lgs. 546/1992.5.1. Osserva la ricorrente che la sentenza ha omesso di prendere inconsiderazione il secondo motivo d'appello formulato dall’Ufficio, il qualeevidenziava la mancata contestazione, e, anzi, la pacifica ammissione daparte della controparte della ripresa a tassazione di due fatture emessedalla società RG Costruzioni S.r.l e dedotte da Giada S.r.l., che avrebbericonosciuto, in merito alla registrazione di tali documenti, un errore dicontabilizzazione.5.2.

Il motivo risulta assorbito a seguito dell’accoglimento dellaprecedente censura, che impone al giudice del rinvio il riesame dell’interocompendio probatorio, alla luce degli ora richiamati principi.5.3. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata vacassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaEmilia-Romagna affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provvedaa regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Numero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026La PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna affinché, indiversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonchéprovveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Numero registro generale 10104/2018Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 7212/2026Data pubblicazione 25/03/2026La PresidenteRoberta Crucitti