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Ordinanza — n. 7208/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax court ruling for missing pre-hearing debate, remanding case to lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7208/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court quashed the Second Instance Tax Court's decision which had annulled a tax assessment notice. The lower court had incorrectly found a violation of the mandatory pre-hearing debate rule, despite the tax authority having notified the taxpayer well after the statutory deadline. The Supreme Court held that the lower court erred in applying the principle of pre-hearing debate to this specific mixed assessment case, thereby reversing the annulment and remanding the matter for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000; Art. 112 c.p.c.: The mandatory pre-hearing debate does not apply to tax assessments where the primary basis is documentary evidence from prior inspections, and failure to notify within the old deadline does not automatically invalidate the act if the new procedural requirements were met.

Parole chiave

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pre-hearing debate tax assessment nullity mixed assessment documentary evidence notification deadline Cassation remand tax procedure inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000
3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num.
Art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/20261.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 18413/2021
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4881/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controPARISI PIETRO PAOLO;-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DISECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n.6967/2023 depositata il 23 agosto 2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 marzo 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1. La Compagnia di Caltagirone della Guardia di Finanza avviava unaverifica fiscale nei confronti dell’imprenditore Pietro Paolo Parisi, esercente2.

All’esito di tale verifica, nel corso della quale erano state condotteNumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche indagini bancarie, la Direzione Provinciale di Catania dell’Agenziadelle Entrate notificava al predetto contribuente un avviso di accertamentocon il quale rettificava il reddito d’impresa, il valore della produzione nettae il volume d’affari da lui dichiarati per l’anno 2011, operando leconseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA eirrogando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.3.

Il Parisi impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Catania, la quale, disposto l’espletamento diuna consulenza tecnica d’ufficio, rideterminava il reddito d’impresaimponibile in 39.207 euro, in luogo di quello di 34.767 euro dichiarato dalcontribuente.4. La pronuncia veniva in sèguito riformata dalla Corte di giustiziatributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania,che con sentenza n. 6967/2023 del 23 agosto 2023 accoglieva l’appelloincidentale della parte privata e respingeva quello principaledell’Amministrazione Finanziaria, annullando l’avviso di accertamento.4.1 Rilevavano i giudici di seconde cure: - che risultava violata, nelcaso di specie, la disposizione recata dall’art. 12, comma 7, della legge n.212 del 2000, avendo l’Ufficio omesso di instaurare il contraddittoriopreventivo nei confronti del contribuente; - che l’inosservanza di taleadempimento determinava la nullità dell’atto impugnato, anche inrelazione ai tributi non armonizzati, stante «l’unicità dei fatti confluitinell’accertamento impugnato».5.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6. Pietro Paolo Parisi è rimasto intimato.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermatoche l’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con ilcontribuente aveva determinato la nullità dell’avviso di accertamentooggetto di causa.Viene, al riguardo, obiettato che la citata disposizione della legge n.212 del 2000 non è applicabile in caso di accertamento cd.

”a tavolino“,come quello di cui trattasi, non caratterizzato dall’effettuazione di accessi,ispezioni o verifiche fiscali nei locali dell’impresa.1.2 Il motivo è fondato.1.3 Giova premettere che nella presente fattispecie non trovaapplicazione l’art. 6-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall’art. 1,comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023, il quale ha imposto l’obbligodi instaurare un contraddittorio informato ed effettivo prima dell’adozionedi qualsiasi atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi dellagiurisdizione tributaria; e ciò in quanto le disposizioni da esso introdottenon si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024, ai sensi dell’art.7-bis, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 39 del 2024, conv. dalla legge n. 67 del2024.1.4 Chiarito ciò, deve rammentarsi che, secondo l’orientamentoconsolidato e univoco di questa Corte regolatrice, il quale prende le mossedalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, l’Amministrazioneendoprocedimentale esclusivamente per i tributi cd. armonizzati, cioèsoggetti alla diretta applicazione del diritto unionale (fra i quali, perquanto qui interessa, l’IVA), laddove per quelli non armonizzati (comel’IRPEF, l’IRES, l’IRAP e l’imposta di registro) non è rinvenibilenell’ordinamento nazionale un analogo generalizzato vincolo, che pertantoNumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/2026sussiste nelle sole ipotesi espressamente previste.È stato, inoltre, costantemente affermato che la violazione dell’obbligoanzidetto in materia di tributi armonizzati comporta l’invalidità dell’atto,purché il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare in concreto leragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizionemeramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo,secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice dimerito.Per quanto, invece, attiene ai tributi non armonizzati, lagiurisprudenza di legittimità ha precisato che il contraddittorioendoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del2000 è obbligatorio solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi,ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciale,industriale, agricola, artistica o professionale del contribuente, ma nonanche per i controlli cd.

”a tavolino“, ovvero quelli eseguitiautonomamente dall’Amministrazione nella propria sede, sulla base deidati forniti dal contribuente o acquisiti documentalmente, salva diversaespressa previsione di legge (cfr. Cass. Sez. U. n. 24823/2015, sopracitata; conformi, ex multis, Cass. n. 26094/2021, Cass. n. 10673/2022,Cass. n. 23209/2024, Cass. n. 26052/2025).1.5 I suenunciati princìpi di diritto sono stati recentemente ribaditidalle Sezioni Unite con sentenza n. 21271/2025.1.6 Venendo ora al caso di specie, va notato che, in base a quanto siricava dalla lettura della sentenza in esame, l’impugnato avviso diaccertamento è stato emesso il 21 dicembre 2015, mentre il processoverbale di constatazione era stato rilasciato dalla Compagnia diCaltagirone della Guardia di Finanza il 19 giugno dello stesso anno.1.7 Da quanto precede risulta evidente l’error in iudicando in cui èincorso il collegio d’appello, il quale ha ritenuto sussistente la violazioneNumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo -in linea diprincipio configurabile in caso di accertamento cd. misto, ossia fondatonon soltanto sulle risultanze delle indagini bancarie svolte, ma anche sulladocumentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica (cfr.Cass. n. 18413/2021)-, pur avendo appurato che l’atto impositivo erastato notificato ben oltre la scadenza del termine dilatorio di sessantagiorni concesso al contribuente dall’abrogato art. 12, comma 7, della leggen. 212 del 2000, vigente ratione temporis, per la comunicazione all’Ufficiodi eventuali osservazioni e richieste.2.

Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c..2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver omesso di statuiresui motivi di appello proposti dalla parte pubblica, tralasciando diconsiderare che il processo tributario, «per sua natura, non è diretto almero annullamento dell’atto impugnato bensì ad una pronuncia di meritosostitutiva».2.2 Il motivo rimane assorbito, dovendo nel prosieguo del giudizioessere prese in considerazione le doglianze mosse dall’Ufficio con l’appelloprincipale, che la Corte regionale aveva implicitamente ritenuto superate etravolte dall’accoglimento dell’impugnazione incidentale del contribuente.3.

Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione della gravatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, in diversa composizione, affinchè proceda a un nuovoesame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopraespressi.3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto:IRPEF, IRAP, IVAANDREINA GIUDICEPIETRO P r e s id e nteRICAVI NONDANIELA MARCONI Consigliere DICHIARATIINDAGINIDANILO CHIECA Consigliere-RelatoreBANCARIEROSANNA ANGARANO Consigliere CONTRADDITTORIOPREVENTIVOCESARE TARASCHI ConsigliereCC 4 marzo 2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4881/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dell’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-controPARISI PIETRO PAOLO;-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DISECONDO GRADO DELLA SICILIA, SEZIONE STACCATA DI CATANIA, n.6967/2023 depositata il 23 agosto 2023;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 marzo 2026dal Consigliere Danilo Chieca;1.

La Compagnia di Caltagirone della Guardia di Finanza avviava unaverifica fiscale nei confronti dell’imprenditore Pietro Paolo Parisi, esercente2. All’esito di tale verifica, nel corso della quale erano state condotteNumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/2026anche indagini bancarie, la Direzione Provinciale di Catania dell’Agenziadelle Entrate notificava al predetto contribuente un avviso di accertamentocon il quale rettificava il reddito d’impresa, il valore della produzione nettae il volume d’affari da lui dichiarati per l’anno 2011, operando leconseguenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA eirrogando le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.3.

Il Parisi impugnava l’atto impositivo dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale (CTP) di Catania, la quale, disposto l’espletamento diuna consulenza tecnica d’ufficio, rideterminava il reddito d’impresaimponibile in 39.207 euro, in luogo di quello di 34.767 euro dichiarato dalcontribuente.4. La pronuncia veniva in sèguito riformata dalla Corte di giustiziatributaria (CGT) di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania,che con sentenza n. 6967/2023 del 23 agosto 2023 accoglieva l’appelloincidentale della parte privata e respingeva quello principaledell’Amministrazione Finanziaria, annullando l’avviso di accertamento.4.1 Rilevavano i giudici di seconde cure: - che risultava violata, nelcaso di specie, la disposizione recata dall’art. 12, comma 7, della legge n.212 del 2000, avendo l’Ufficio omesso di instaurare il contraddittoriopreventivo nei confronti del contribuente; - che l’inosservanza di taleadempimento determinava la nullità dell’atto impugnato, anche inrelazione ai tributi non armonizzati, stante «l’unicità dei fatti confluitinell’accertamento impugnato».5.

Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.6. Pietro Paolo Parisi è rimasto intimato.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/20261. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente affermatoche l’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale con ilcontribuente aveva determinato la nullità dell’avviso di accertamentooggetto di causa.Viene, al riguardo, obiettato che la citata disposizione della legge n.212 del 2000 non è applicabile in caso di accertamento cd.

”a tavolino“,come quello di cui trattasi, non caratterizzato dall’effettuazione di accessi,ispezioni o verifiche fiscali nei locali dell’impresa.1.2 Il motivo è fondato.1.3 Giova premettere che nella presente fattispecie non trovaapplicazione l’art. 6-bis della legge n. 212 del 2000, inserito dall’art. 1,comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 219 del 2023, il quale ha imposto l’obbligodi instaurare un contraddittorio informato ed effettivo prima dell’adozionedi qualsiasi atto autonomamente impugnabile dinanzi agli organi dellagiurisdizione tributaria; e ciò in quanto le disposizioni da esso introdottenon si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024, ai sensi dell’art.7-bis, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 39 del 2024, conv. dalla legge n. 67 del2024.1.4 Chiarito ciò, deve rammentarsi che, secondo l’orientamentoconsolidato e univoco di questa Corte regolatrice, il quale prende le mossedalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24823/2015, l’Amministrazioneendoprocedimentale esclusivamente per i tributi cd. armonizzati, cioèsoggetti alla diretta applicazione del diritto unionale (fra i quali, perquanto qui interessa, l’IVA), laddove per quelli non armonizzati (comel’IRPEF, l’IRES, l’IRAP e l’imposta di registro) non è rinvenibilenell’ordinamento nazionale un analogo generalizzato vincolo, che pertantoNumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/2026sussiste nelle sole ipotesi espressamente previste.È stato, inoltre, costantemente affermato che la violazione dell’obbligoanzidetto in materia di tributi armonizzati comporta l’invalidità dell’atto,purché il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare in concreto leragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizionemeramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella nonidonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo,secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice dimerito.Per quanto, invece, attiene ai tributi non armonizzati, lagiurisprudenza di legittimità ha precisato che il contraddittorioendoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del2000 è obbligatorio solo per gli accertamenti conseguenti ad accessi,ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciale,industriale, agricola, artistica o professionale del contribuente, ma nonanche per i controlli cd.

”a tavolino“, ovvero quelli eseguitiautonomamente dall’Amministrazione nella propria sede, sulla base deidati forniti dal contribuente o acquisiti documentalmente, salva diversaespressa previsione di legge (cfr. Cass. Sez. U. n. 24823/2015, sopracitata; conformi, ex multis, Cass. n. 26094/2021, Cass. n. 10673/2022,Cass. n. 23209/2024, Cass. n. 26052/2025).1.5 I suenunciati princìpi di diritto sono stati recentemente ribaditidalle Sezioni Unite con sentenza n. 21271/2025.1.6 Venendo ora al caso di specie, va notato che, in base a quanto siricava dalla lettura della sentenza in esame, l’impugnato avviso diaccertamento è stato emesso il 21 dicembre 2015, mentre il processoverbale di constatazione era stato rilasciato dalla Compagnia diCaltagirone della Guardia di Finanza il 19 giugno dello stesso anno.1.7 Da quanto precede risulta evidente l’error in iudicando in cui èincorso il collegio d’appello, il quale ha ritenuto sussistente la violazioneNumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo -in linea diprincipio configurabile in caso di accertamento cd. misto, ossia fondatonon soltanto sulle risultanze delle indagini bancarie svolte, ma anche sulladocumentazione acquisita in sede di accesso, ispezione o verifica (cfr.Cass. n. 18413/2021)-, pur avendo appurato che l’atto impositivo erastato notificato ben oltre la scadenza del termine dilatorio di sessantagiorni concesso al contribuente dall’abrogato art. 12, comma 7, della leggen. 212 del 2000, vigente ratione temporis, per la comunicazione all’Ufficiodi eventuali osservazioni e richieste.2.

Con il secondo motivo, introdotto a norma dell’art. 360, primocomma, num. 4, c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c..2.1 Si rimprovera alla CGT di secondo grado di aver omesso di statuiresui motivi di appello proposti dalla parte pubblica, tralasciando diconsiderare che il processo tributario, «per sua natura, non è diretto almero annullamento dell’atto impugnato bensì ad una pronuncia di meritosostitutiva».2.2 Il motivo rimane assorbito, dovendo nel prosieguo del giudizioessere prese in considerazione le doglianze mosse dall’Ufficio con l’appelloprincipale, che la Corte regionale aveva implicitamente ritenuto superate etravolte dall’accoglimento dell’impugnazione incidentale del contribuente.3.

Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione della gravatasentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Sicilia, sezionestaccata di Catania, in diversa composizione, affinchè proceda a un nuovoesame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopraespressi.3.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 4 marzo 2026.La PresidenteAndreina GiudicepietroP.Q.MNumero registro generale 4881/2024Numero sezionale 2034/2026Numero di raccolta generale 7208/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 4 marzo 2026.La PresidenteAndreina Giudicepietro