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Ordinanza — n. 7203/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax assessment due to failure to consider missing accounting records.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7203/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax court decision that annulled tax assessments. The taxpayer argued the tax authority erred by annulling assessments solely based on the absence of accounting books, whereas the authority correctly noted these records did not exist at the time of verification. The court held that the appellate judge failed to consider the non-existence of the books as a decisive factor, leading to the annulment of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The appellate court must consider the non-existence of accounting records at the time of verification as a decisive factor preventing the tax authority from relying on documents created subsequently.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax assessment annulment missing accounting records appellate court error tax authority verification Cassation dismissal revisione contabile rilevazione e rendicontazione contabili controllo finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 41 d.P.R.600/73
20.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 41 d.P.R.600/73 e 55 d.P.R.
artt. 32 d.P.R. 600/73
Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 d.P.R. 600/73 e 52 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4911 del 02/03/2007
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4911 del 02/03/2007,Rv.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24261/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –controGiovanni Maria e c. s.n.c., in persona del legale rappresentante legale;Numero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026– intimati –Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA SARDEGNA n. 284/2016, depositata in cancelleria il 22/9/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;In data 20/4/2005, la GdF di Bosa Marina notificò un processo verbaledi constatazione alla Gold Market di Frau Giovanni Maria e C. s.n.c. conriferimento al periodo dall’1/1/2001 al 5/4/2005.Per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 risultarono omesse lerelative dichiarazioni dei redditi.Nel processo verbale, la GdF contestò per gli anni 2001 e 2002l’irregolare tenuta delle scritture contabili, per gli anni 2003, 2004 e2005 l’omessa istituzione e tenuta delle scritture obbligatorie.Per gli anni 2001, 2002 e 2003 contestò l’omessa presentazione delladichiarazione dei redditi, della dichiarazione Iva e della dichiarazioneIrap.Sulla scorta delle risultanze del pvc, l’ufficio spiccò gli avvisi diaccertamento nei confronti della società e dei soci, per gli annid’imposta 2001, 2002, 2003 e 2004.La società e i soci impugnarono gli avvisi di accertamento relativi aglianni 2002, 2003 e 2004.

Su tali impugnazioni, la C.T.P. pronunciòsentenza favorevole all’ufficio e le relative controversie sono statedefinite.In data 15/2/2008, l’ufficio notificò alla società l’avviso di accertamenton. RL5020600024-2008 relativo all’anno d’imposta 2005 conriferimento alla maggiore Irap e Iva accertate. Nella stessa data furononotificati due avvisi di accertamento anche, rispettivamente, ar.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giovanni Maria Frau e a Graziella Pierina Sechi, per la ripresa dell’Irpefe delle addizionali regionali e comunali.Gli avvisi di accertamento furono separatamente impugnati dinanzi allaC.T.P. di Nuoro che, riuniti i ricorsi, li respinse.Su appello della società e dei soci Giovanni Maria Frau e GraziellaPierina Sechi (d’ora in avanti, “i contribuenti”), la C.T.R. territorialeriformò integralmente la sentenza di primo grado, annullando gli avvisidi accertamento impugnati in prime cure.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.I contribuenti sono rimasti intimati.Ragioni della decisioneInnanzitutto, il contraddittorio risulta correttamente instaurato,essendo stato il ricorso notificato a mezzo posta presso il domicilio deicontribuenti eletto in primo grado, cioè presso lo studio del Rag.Antonio Maria Moro in Nuoro, alla via Francesco Cucca n. 20.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 41 d.P.R.600/73 e 55 d.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata inquanto emessa in violazione delle disposizioni che regolano ipresupposti dell’accertamento delle imposte dirette e dell’Iva in caso didichiarazione totalmente omessa.Gli stessi contribuenti hanno ammesso di non aver presentato ladichiarazione per l’anno 2005.Orbene, la C.T.R. si sarebbe discostata dal tenore normativo degli artt.41 del d.P.R. n. 600/73 e 55 del d.P.R. 633/72.Tali disposizioni consentono all’ufficio, in mancanza della dichiarazioneper il periodo di imposta oggetto dell’accertamento, di determinareinduttivamente il reddito complessivo dei contribuenti ancher.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili benchéregolarmente tenute.Nella fattispecie di causa, invece, i contribuenti non avevano nemmenoistituito la contabilità.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 d.P.R. 600/73 e 52 d.P.R. 633/72”, l’Agenziadelle Entrate deduce che l’ordinamento giuridico prevede conseguenzesfavorevoli per il contribuente che omette di esibire la documentazionerichiesta in sede di verifica.

Inoltre, il contribuente può produrre in sedecontenziosa documenti contabili a sua difesa solo:

1) se all’atto dellaispezione dei verificatori egli era stato invitato all’esibizione di queidocumenti con l’avvertimento che in caso di omessa esibizione nonavrebbe più potuto produrli in giudizio e se il contribuente deduce eprova che l’omessa esibizione era dipesa da causa a lui non imputabile;2) se all’atto della ispezione dei verificatori erano mancati l’invitospecifico all’esibizione e l’avvertimento dell’inutilizzabilità in giudizio incaso di mancata esibizione.Orbene, nel caso di specie la contabilità non era stata nemmenoistituita, con la conseguenza che l’ufficio, all’atto della determinazionedel reddito, non avrebbe potuto tener conto dei documenti formati daicontribuenti in epoca posteriore alla verifica fiscale.2.1.

I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.E’ pacifico, innanzitutto, che nel caso di specie la società e i soci nonavevano presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d’impostaoggetto di accertamento.Tale omissione legittimava l’ufficio a procedere con l’accertamentoinduttivo, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, anorma del quale l’ufficio determina il reddito complessivo del soggettosulla base dei dati e delle notizie “comunque acquisiti” (dunque, ancher.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026in base alla elaborazione statistica di dati e notizie legittimamente insuo possesso, come la media dei ricavi degli anni precedenti), anche aprescindere dalle risultanze delle scritture contabili benchéregolarmente tenute, utilizzando le presunzioni cd. “supersemplici”,cioè prive dei requisiti della gravità, della precisione e dellaconcordanza.Deve ritenersi tuttavia, pur nel silenzio della legge, che le scritturecontabili, legittimamente non considerate dall’ufficio per laricostruzione del reddito complessivo del soggetto, se esistenti, ed amaggior ragione se regolarmente tenute, possano essere comunqueprodotte in giudizio a sostegno delle difese del contribuente, che neinvochi le risultanze per opporsi alla ripresa esercitata dall’ufficio.Il problema si pone, invero, quando all’atto dell’accesso risulti che lacontabilità non sia stata istituita correttamente e che esistanodocumenti contabili “sparsi”, non idonei a ricostruire compiutamente imovimenti economici e finanziari di una società.Orbene, si deve affermare che mentre le scritture contabili nonesistenti al tempo della verifica non possono essere formate postume,prodotte ed utilizzate in giudizio dal contribuente, quest’ultimo puòcomunque dimostrare, con qualunque documento (estratti-contobancari, scontrini, fatture) utile allo scopo di cui il giudice accerti lagenuinità e la veridicità, che la sua capacità contributiva in relazioneall’anno oggetto di accertamento non è tale da giustificare la ripresafiscale come esercitata dall’amministrazione.Nel caso di specie, ha errato il giudice del merito a ritenere che l’ufficio,pur in presenza di dichiarazione fiscale omessa, avrebbe dovutoesaminare la documentazione non esibita all’atto dell’accesso ai localiaziendali e comunque non esistente a quel tempo, e soprattutto haerrato ad annullare tout court gli avvisi di accertamento sulla sola baser.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026del motivo (infondato) che l’ufficio avrebbe dovuto tener conto delladetta documentazione.Sarebbe spettata al giudice di merito, invece, la verifica,eventualmente tramite una consulenza tecnica d’ufficio, della idoneità(sotto il profilo formale della genuinità e sostanziale della veridicità)della documentazione ritualmente acquisita in giudizio a dimostrare,anche secondo presunzioni gravi, precisi e concordanti, che il redditorelativo all’annualità in questione non era pari all’ammontarericostruito dall’ufficio, giungendo eventualmente ad una sua diversadeterminazione (cfr.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4911 del 02/03/2007,Rv. 595969 - 01).3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata per aver omesso di considerare che all’atto dellaverifica la contabilità non era stata istituita e che, dunque, l’ufficio nonavrebbe potuto tener conto della documentazione elaborata ex post daicontribuenti.3.1. Il motivo è fondato.Il giudice d’appello, nel pronunciare la sentenza, non ha consideratoche i verificatori hanno rilevato l’inesistenza di un impianto contabilecompleto e aggiornato.Ne consegue che nella ricostruzione del reddito relativo al periodod’imposta oggetto di accertamento l’ufficio legittimamente non hatenuto conto, in sede amministrativa, dei documenti non esibiti daicontribuenti all’atto della verifica, in quanto non esistenti.4.

Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa èrinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sardegna, in diversacomposizione, che, con l’ausilio di ogni mezzo istruttorio utile,comprese la c.t.u. e le presunzioni semplici, determinerà il reddito delr.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026periodo d’imposta verificato alla luce della documentazionelegittimamente acquisita in giudizio, con esclusione delle scritturecontabili eventualmente formate in epoca successiva alla verificafiscale.Numero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoAVVISO DIRoberta Crucitti Presidente ACC ERTAMENTOIRPEFMaria Luisa De Rosa ConsigliereDaniela Marconi ConsigliereAngelo Napolitano Consigliere rel. est.

R.G. 24261/2017Giuliano Tartaglione Consigliere CC – 20/1/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24261/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, alla via deiPortoghesi n. 12;– ricorrente –controGiovanni Maria e c. s.n.c., in persona del legale rappresentante legale;Numero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026– intimati –Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA SARDEGNA n. 284/2016, depositata in cancelleria il 22/9/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;In data 20/4/2005, la GdF di Bosa Marina notificò un processo verbaledi constatazione alla Gold Market di Frau Giovanni Maria e C. s.n.c. conriferimento al periodo dall’1/1/2001 al 5/4/2005.Per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 risultarono omesse lerelative dichiarazioni dei redditi.Nel processo verbale, la GdF contestò per gli anni 2001 e 2002l’irregolare tenuta delle scritture contabili, per gli anni 2003, 2004 e2005 l’omessa istituzione e tenuta delle scritture obbligatorie.Per gli anni 2001, 2002 e 2003 contestò l’omessa presentazione delladichiarazione dei redditi, della dichiarazione Iva e della dichiarazioneIrap.Sulla scorta delle risultanze del pvc, l’ufficio spiccò gli avvisi diaccertamento nei confronti della società e dei soci, per gli annid’imposta 2001, 2002, 2003 e 2004.La società e i soci impugnarono gli avvisi di accertamento relativi aglianni 2002, 2003 e 2004.

Su tali impugnazioni, la C.T.P. pronunciòsentenza favorevole all’ufficio e le relative controversie sono statedefinite.In data 15/2/2008, l’ufficio notificò alla società l’avviso di accertamenton. RL5020600024-2008 relativo all’anno d’imposta 2005 conriferimento alla maggiore Irap e Iva accertate. Nella stessa data furononotificati due avvisi di accertamento anche, rispettivamente, ar.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giovanni Maria Frau e a Graziella Pierina Sechi, per la ripresa dell’Irpefe delle addizionali regionali e comunali.Gli avvisi di accertamento furono separatamente impugnati dinanzi allaC.T.P. di Nuoro che, riuniti i ricorsi, li respinse.Su appello della società e dei soci Giovanni Maria Frau e GraziellaPierina Sechi (d’ora in avanti, “i contribuenti”), la C.T.R. territorialeriformò integralmente la sentenza di primo grado, annullando gli avvisidi accertamento impugnati in prime cure.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoper cassazione, affidato a tre motivi.I contribuenti sono rimasti intimati.Ragioni della decisioneInnanzitutto, il contraddittorio risulta correttamente instaurato,essendo stato il ricorso notificato a mezzo posta presso il domicilio deicontribuenti eletto in primo grado, cioè presso lo studio del Rag.Antonio Maria Moro in Nuoro, alla via Francesco Cucca n. 20.1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 41 d.P.R.600/73 e 55 d.P.R. 633/72, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata inquanto emessa in violazione delle disposizioni che regolano ipresupposti dell’accertamento delle imposte dirette e dell’Iva in caso didichiarazione totalmente omessa.Gli stessi contribuenti hanno ammesso di non aver presentato ladichiarazione per l’anno 2005.Orbene, la C.T.R. si sarebbe discostata dal tenore normativo degli artt.41 del d.P.R. n. 600/73 e 55 del d.P.R. 633/72.Tali disposizioni consentono all’ufficio, in mancanza della dichiarazioneper il periodo di imposta oggetto dell’accertamento, di determinareinduttivamente il reddito complessivo dei contribuenti ancher.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026prescindendo dalle risultanze delle scritture contabili benchéregolarmente tenute.Nella fattispecie di causa, invece, i contribuenti non avevano nemmenoistituito la contabilità.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 32 d.P.R. 600/73 e 52 d.P.R. 633/72”, l’Agenziadelle Entrate deduce che l’ordinamento giuridico prevede conseguenzesfavorevoli per il contribuente che omette di esibire la documentazionerichiesta in sede di verifica.

Inoltre, il contribuente può produrre in sedecontenziosa documenti contabili a sua difesa solo:

1) se all’atto dellaispezione dei verificatori egli era stato invitato all’esibizione di queidocumenti con l’avvertimento che in caso di omessa esibizione nonavrebbe più potuto produrli in giudizio e se il contribuente deduce eprova che l’omessa esibizione era dipesa da causa a lui non imputabile;2) se all’atto della ispezione dei verificatori erano mancati l’invitospecifico all’esibizione e l’avvertimento dell’inutilizzabilità in giudizio incaso di mancata esibizione.Orbene, nel caso di specie la contabilità non era stata nemmenoistituita, con la conseguenza che l’ufficio, all’atto della determinazionedel reddito, non avrebbe potuto tener conto dei documenti formati daicontribuenti in epoca posteriore alla verifica fiscale.2.1.

I motivi, che per la loro stretta connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono fondati.E’ pacifico, innanzitutto, che nel caso di specie la società e i soci nonavevano presentato la dichiarazione dei redditi per il periodo d’impostaoggetto di accertamento.Tale omissione legittimava l’ufficio a procedere con l’accertamentoinduttivo, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, anorma del quale l’ufficio determina il reddito complessivo del soggettosulla base dei dati e delle notizie “comunque acquisiti” (dunque, ancher.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026in base alla elaborazione statistica di dati e notizie legittimamente insuo possesso, come la media dei ricavi degli anni precedenti), anche aprescindere dalle risultanze delle scritture contabili benchéregolarmente tenute, utilizzando le presunzioni cd. “supersemplici”,cioè prive dei requisiti della gravità, della precisione e dellaconcordanza.Deve ritenersi tuttavia, pur nel silenzio della legge, che le scritturecontabili, legittimamente non considerate dall’ufficio per laricostruzione del reddito complessivo del soggetto, se esistenti, ed amaggior ragione se regolarmente tenute, possano essere comunqueprodotte in giudizio a sostegno delle difese del contribuente, che neinvochi le risultanze per opporsi alla ripresa esercitata dall’ufficio.Il problema si pone, invero, quando all’atto dell’accesso risulti che lacontabilità non sia stata istituita correttamente e che esistanodocumenti contabili “sparsi”, non idonei a ricostruire compiutamente imovimenti economici e finanziari di una società.Orbene, si deve affermare che mentre le scritture contabili nonesistenti al tempo della verifica non possono essere formate postume,prodotte ed utilizzate in giudizio dal contribuente, quest’ultimo puòcomunque dimostrare, con qualunque documento (estratti-contobancari, scontrini, fatture) utile allo scopo di cui il giudice accerti lagenuinità e la veridicità, che la sua capacità contributiva in relazioneall’anno oggetto di accertamento non è tale da giustificare la ripresafiscale come esercitata dall’amministrazione.Nel caso di specie, ha errato il giudice del merito a ritenere che l’ufficio,pur in presenza di dichiarazione fiscale omessa, avrebbe dovutoesaminare la documentazione non esibita all’atto dell’accesso ai localiaziendali e comunque non esistente a quel tempo, e soprattutto haerrato ad annullare tout court gli avvisi di accertamento sulla sola baser.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026del motivo (infondato) che l’ufficio avrebbe dovuto tener conto delladetta documentazione.Sarebbe spettata al giudice di merito, invece, la verifica,eventualmente tramite una consulenza tecnica d’ufficio, della idoneità(sotto il profilo formale della genuinità e sostanziale della veridicità)della documentazione ritualmente acquisita in giudizio a dimostrare,anche secondo presunzioni gravi, precisi e concordanti, che il redditorelativo all’annualità in questione non era pari all’ammontarericostruito dall’ufficio, giungendo eventualmente ad una sua diversadeterminazione (cfr.

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4911 del 02/03/2007,Rv. 595969 - 01).3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura lasentenza impugnata per aver omesso di considerare che all’atto dellaverifica la contabilità non era stata istituita e che, dunque, l’ufficio nonavrebbe potuto tener conto della documentazione elaborata ex post daicontribuenti.3.1. Il motivo è fondato.Il giudice d’appello, nel pronunciare la sentenza, non ha consideratoche i verificatori hanno rilevato l’inesistenza di un impianto contabilecompleto e aggiornato.Ne consegue che nella ricostruzione del reddito relativo al periodod’imposta oggetto di accertamento l’ufficio legittimamente non hatenuto conto, in sede amministrativa, dei documenti non esibiti daicontribuenti all’atto della verifica, in quanto non esistenti.4.

Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causa èrinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Sardegna, in diversacomposizione, che, con l’ausilio di ogni mezzo istruttorio utile,comprese la c.t.u. e le presunzioni semplici, determinerà il reddito delr.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 24261/2017Numero sezionale 528/2026Numero di raccolta generale 7203/2026Data pubblicazione 25/03/2026periodo d’imposta verificato alla luce della documentazionelegittimamente acquisita in giudizio, con esclusione delle scritturecontabili eventualmente formate in epoca successiva alla verificafiscale.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, ancheper le spese, alla CGT-2 della Sardegna, in diversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente(Roberta Crucitti)r.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, ancheper le spese, alla CGT-2 della Sardegna, in diversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente(Roberta Crucitti)r.g. n. 24261/2017 a.c. 20/1/2026 7Cons. est.

Angelo Napolitano