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Ordinanza — n. 7202/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to waiver of litigation and lack of standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7202/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayers submitted a waiver of the lawsuit shortly before the hearing. Although the taxpayers had filed a simplified settlement request and tax notices, they failed to provide payment receipts, proving they no longer had a legal interest in continuing the case. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the compensation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 231-252 della legge n. 197 del 2022; The court declares an appeal inadmissible when the appellant demonstrates a subsequent lack of interest in litigation through a formal waiver, rendering the proceedings moot.

Parole chiave

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surrender of appeal lack of standing tax litigation waiver inadmissible appeal compensation of costs simplified settlement procedural defect contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 231-252 della legge n. 197 del 2022
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9964/2017 R.G. proposto da:Patrizia Aliberti (C.F. LBRPRZ63T64H703J) e Ciro Savastano(SVSCRI58C06H703F), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. Alfredo Salzano, con domiciliodigitale indicato in atti;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;Numero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA CAMPANIA - SALERNO n. 8663/2/2016, depositata in data7/10/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;Rilevato che:con ricorso ritualmente notificato, Patrizia Aliberti e Ciro Savastano(d’ora in avanti, “i contribuenti”) hanno impugnato per cassazione lasentenza n. 8663/02/16 della C.T.R. della Campania, sezionedistaccata di Salerno, depositata in data 7/10/2016, spiegando quattromotivi di ricorso;l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;Considerato che:i contribuenti hanno depositato in data 8 novembre 2025 atto dirinuncia al ricorso, oggetto di domanda di definizione agevolata (cd.“rottamazione quater”), di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n.197 del 2022;tra gli atti allegati vi sono la domanda di definizione agevolata e lacomunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non vi sono quietanze di pagamento;tuttavia l’atto di rinuncia dimostra la sopravvenuta carenza di interessea ricorrere in capo ai contribuenti;sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio;Numero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoCARTELLA DIRoberta Crucitti Presidente PAG AMENTO IRPEFMaria Luisa De Rosa ConsigliereDaniela Marconi ConsigliereAngelo Napolitano Consigliere rel. est.

R.G. 9964/2017Giuliano Tartaglione Consigliere CC – 20/1/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 9964/2017 R.G. proposto da:Patrizia Aliberti (C.F. LBRPRZ63T64H703J) e Ciro Savastano(SVSCRI58C06H703F), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. Alfredo Salzano, con domiciliodigitale indicato in atti;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;Numero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026– controricorrente –Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA CAMPANIA - SALERNO n. 8663/2/2016, depositata in data7/10/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;Rilevato che:con ricorso ritualmente notificato, Patrizia Aliberti e Ciro Savastano(d’ora in avanti, “i contribuenti”) hanno impugnato per cassazione lasentenza n. 8663/02/16 della C.T.R. della Campania, sezionedistaccata di Salerno, depositata in data 7/10/2016, spiegando quattromotivi di ricorso;l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;Considerato che:i contribuenti hanno depositato in data 8 novembre 2025 atto dirinuncia al ricorso, oggetto di domanda di definizione agevolata (cd.“rottamazione quater”), di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n.197 del 2022;tra gli atti allegati vi sono la domanda di definizione agevolata e lacomunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non vi sono quietanze di pagamento;tuttavia l’atto di rinuncia dimostra la sopravvenuta carenza di interessea ricorrere in capo ai contribuenti;sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa le spese del giudizio.r.g. n. 9964/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente(Roberta Crucitti)r.g. n. 9964/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa le spese del giudizio.r.g. n. 9964/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 9964/2017Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 7202/2026Data pubblicazione 25/03/2026Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.Il Presidente(Roberta Crucitti)r.g. n. 9964/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est. Angelo Napolitano