Italian tax court dismisses appeal as withdrawn due to lack of interest in 'rottamazione quater' scheme.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayers withdrew it to pursue an expedited tax settlement under the 'rottamazione quater' scheme. Although the taxpayers submitted the application and tax debt notice without payment receipts, the court found the withdrawal act itself proved the loss of legal interest to continue the litigation. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the compensation of judicial expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 231-252 della legge n. 197 del 2022; An appeal withdrawn to pursue an expedited tax settlement demonstrates a subsequent lack of interest, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4595/2017 R.G. proposto da:Patrizia Aliberti (C.F. LBRPRZ63T64H703J) e Ciro Savastano(SVSCRI58C06H703F), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. Alfredo Salzano, con domiciliodigitale indicato in atti;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;Numero registro generale 4595/2017Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 7196/2026Data pubblicazione 25/03/2026– controricorrente –avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA CAMPANIA - SALERNO n. 6950/9/2016, depositata in data15/7/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.
AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;Rilevato che:con ricorso ritualmente notificato, Patrizia Aliberti e Ciro Savastano(d’ora in avanti, “i contribuenti”) hanno impugnato per cassazione lasentenza n. 6950/09/16 della C.T.R. della Campania, sezionedistaccata di Salerno, depositata in data 15/7/2016, spiegando cinquemotivi di ricorso;l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;Considerato che:i contribuenti hanno depositato in data 8 novembre 2025 atto dirinuncia al ricorso, oggetto di domanda di definizione agevolata (cd.“rottamazione quater”), di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n.197 del 2022;tra gli atti allegati vi sono la domanda di definizione agevolata e lacomunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non vi sono quietanze di pagamento;tuttavia l’atto di rinuncia dimostra la sopravvenuta carenza di interessea ricorrere in capo ai contribuenti;sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio;Numero registro generale 4595/2017Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 7196/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati OggettoCARTELLA DIRoberta Crucitti Presidente PAG AMENTO IRPEFMaria Luisa De Rosa ConsigliereDaniela Marconi ConsigliereAngelo Napolitano Consigliere rel. est.
R.G. 4595/2017Giuliano Tartaglione Consigliere CC – 20/1/2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 4595/2017 R.G. proposto da:Patrizia Aliberti (C.F. LBRPRZ63T64H703J) e Ciro Savastano(SVSCRI58C06H703F), rappresentati e difesi, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. Alfredo Salzano, con domiciliodigitale indicato in atti;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore;Numero registro generale 4595/2017Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 7196/2026Data pubblicazione 25/03/2026– controricorrente –avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDELLA CAMPANIA - SALERNO n. 6950/9/2016, depositata in data15/7/2016;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.
AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;Rilevato che:con ricorso ritualmente notificato, Patrizia Aliberti e Ciro Savastano(d’ora in avanti, “i contribuenti”) hanno impugnato per cassazione lasentenza n. 6950/09/16 della C.T.R. della Campania, sezionedistaccata di Salerno, depositata in data 15/7/2016, spiegando cinquemotivi di ricorso;l’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso;Considerato che:i contribuenti hanno depositato in data 8 novembre 2025 atto dirinuncia al ricorso, oggetto di domanda di definizione agevolata (cd.“rottamazione quater”), di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n.197 del 2022;tra gli atti allegati vi sono la domanda di definizione agevolata e lacomunicazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non vi sono quietanze di pagamento;tuttavia l’atto di rinuncia dimostra la sopravvenuta carenza di interessea ricorrere in capo ai contribuenti;sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio;
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa le spese del giudizio.r.g. n. 4595/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 4595/2017Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 7196/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.La Presidente(Roberta Crucitti)r.g. n. 4595/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa le spese del giudizio.r.g. n. 4595/2017 a.c. 20/1/2026 2Cons. est.
Angelo NapolitanoNumero registro generale 4595/2017Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 7196/2026Data pubblicazione 25/03/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.La Presidente(Roberta Crucitti)r.g. n. 4595/2017 a.c. 20/1/2026 3Cons. est. Angelo Napolitano