Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The case involved a dispute between the Municipality of Praia a Mare and PRAIA BLU SRL regarding a tax administrative decision. The court ruled that the silence of the appellant after the deadline constituted a renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: The failure of the appellant to request a decision within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 21265/2022 R.G. proposto da:COMUNE DI PRAIA A MARE, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Katiuscia Lamonica-ricorrente-controPRAIA BLU SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Prisco-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabrian.1594/2022 depositata il 13/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 21265/2022Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 7185/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivoNumero registro generale 21265/2022Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 7185/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 21265/2022 R.G. proposto da:COMUNE DI PRAIA A MARE, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Katiuscia Lamonica-ricorrente-controPRAIA BLU SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Prisco-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabrian.1594/2022 depositata il 13/05/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 21265/2022Numero sezionale 692/2026Numero di raccolta generale 7185/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'Orfano