Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the communication of the court's proposal for case definition. The appellant, Trupia Riccardo, had not acted to preserve the right to a ruling despite the statutory deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 11400/2021 R.G. proposto da:TRUPIA RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Vitello-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilian.6760/2020 depositata il 25/11/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 11400/2021Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 7184/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivoNumero registro generale 11400/2021Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 7184/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 11400/2021 R.G. proposto da:TRUPIA RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Vitello-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilian.6760/2020 depositata il 25/11/2020Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 11400/2021Numero sezionale 691/2026Numero di raccolta generale 7184/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'Orfano