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Decreto — n. 7179/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 7179/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. Vodafone Italia S.p.A. had not acted to contest the proposal submitted by the Regional Tax Commission, leading the court to apply the statutory rule of waiver. Consequently, the judgment was dismissed as withdrawn, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within the prescribed period constitutes a waiver, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit waiver of appeal litigation costs allocation decisione pregiudiziale in materia di assoggettamento fiscale contenzioso tributario validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 8069/2023Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 7179/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 8069/2023 R.G. proposto da:VODAFONE ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide De Girolamounitamente all’avvocato Livia Salvini-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonten.909/2022 depositata il 29/09/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 8069/2023Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 7179/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivoNumero registro generale 8069/2023Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 7179/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 8069/2023 R.G. proposto da:VODAFONE ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide De Girolamounitamente all’avvocato Livia Salvini-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonten.909/2022 depositata il 29/09/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 8069/2023Numero sezionale 688/2026Numero di raccolta generale 7179/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'Orfano