Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the communication of the court's proposal for case termination. The appellant, Scirpo Simonetta, had not acted to preserve the right to a ruling despite the lapse of time. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a renunciation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the communication of the proposal for termination of the proceedings constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETOsul ricorso iscritto al n. 20714/2023 R.G. proposto da:SCIRPO SIMONETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ValentinaAugusta Roberto-ricorrente-controCOMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Giuseppe Lepore unitamente agli avvocati AngelaBartolomeo, Irma Marinelli, Mariarosaria Autieri, Sabrina Maria Licciardo,Annalisa Pelucchi, Antonello Mandarano-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n.1110/2023 depositata il 24/03/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20714/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 7177/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivoNumero registro generale 20714/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 7177/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 20714/2023 R.G. proposto da:SCIRPO SIMONETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ValentinaAugusta Roberto-ricorrente-controCOMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato Giuseppe Lepore unitamente agli avvocati AngelaBartolomeo, Irma Marinelli, Mariarosaria Autieri, Sabrina Maria Licciardo,Annalisa Pelucchi, Antonello Mandarano-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado diLombardia n.1110/2023 depositata il 24/03/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 20714/2023Numero sezionale 687/2026Numero di raccolta generale 7177/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge ove dovuti.Così deciso in Roma, il 24/03/2026Antonella Dell'Orfano