Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period following the communication of the proposal for judgment termination. The appellant, a cooperative of independent merchants, challenged a regional tax commission decision against the tax authority but did not act within the statutory timeframe. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment termination within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 28618/2022 R.G. proposto da:COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocato Carmela Margherita Roda' unitamente all’Avvocato Micheled'Alessandro-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’EmiliaRomagna n.584/2022 depositata il 29/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 28618/2022Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7165/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 28618/2022Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7165/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 28618/2022 R.G. proposto da:COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'Avvocato Carmela Margherita Roda' unitamente all’Avvocato Micheled'Alessandro-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’EmiliaRomagna n.584/2022 depositata il 29/04/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 28618/2022Numero sezionale 685/2026Numero di raccolta generale 7165/2026Data pubblicazione 25/03/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'Orfano