Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the notification of a settlement proposal. The court held that the lapse of this statutory term constituted a renunciation of the right to proceed with the litigation. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: The failure of a party to request a decision on a settlement proposal within the forty-day period prescribed by law constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 25978/2024 R.G. proposto da:GIORDANO FRANCESCOBERNINI 2011 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro temporeGIORDANO CHIARAGIORDANO GIANLUCALOCHI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentati e difesi dall'Avvocato Donato d'Angelo-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.5431/2024 depositata il 03/09/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25978/2024Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7148/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivoNumero registro generale 25978/2024Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7148/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALA CONSIGLIERA DELEGATAha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 25978/2024 R.G. proposto da:GIORDANO FRANCESCOBERNINI 2011 S.R.L. in persona del legale rappresentante pro temporeGIORDANO CHIARAGIORDANO GIANLUCALOCHI S.R.L. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentati e difesi dall'Avvocato Donato d'Angelo-ricorrenti-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Lazion.5431/2024 depositata il 03/09/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25978/2024Numero sezionale 683/2026Numero di raccolta generale 7148/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'OrfanoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 20/03/2026Antonella Dell'Orfano