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Ordinanza — n. 7143/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal regarding unauthorized tax official acting for municipality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7143/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the procedural objection regarding a late waiver of the appeal, ruling it ineffective after the oral hearing began. On the merits, the court found the lower tribunal's dismissal of the taxpayer's claim regarding the tax authority's representative improper. The decision held that verifying the specific authorization of the individual who issued the tax notice is essential for the act's legitimacy, not merely their employment status.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: In tax litigation, the validity of an impository act depends on verifying the specific authorization of the individual who issued it, rather than assuming validity based solely on their status as a dependent employee.

Parole chiave

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tax appeal cassation unauthorized official act tax authority representative legitimacy of impository act procedural waiver timing imputazione dei contributi rilevazione e rendicontazione contabili riscossione dell'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: -aisensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: -aisensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 2697 c.c.
5, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
Art. 2, comma 5-bis d.l. n. 102 del 2013
5, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
Art. 1, comma 1, legge n. 212 del 2000
Vale osservare che l’art. 1, comma 87, della legge n.549 del 1995 - norma speciale, non abrogata dalle disposizionidi legge successive (cfr.
Art. 6, comma 4, legge n. 212 del 2000
art. 390 c.p
art. 2697 c.c
5, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 2381 c.c
2475, comma sesto, c.c., nella parte in cui richiamal’art. 2381 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18531/24
Cass. n. 11045/24
Cass. n. 15973/25
11045/24, Cass. n. 15973/25 eCass.
Cass. n. 508/26
15973/25 eCass. n. 508/26).4.3.
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 24796 del Ruolo Generaledell’anno 2022, propostoCO.RE. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato Patrizia Reina, come in atti domiciliata,RICORRENTECONTROAREA S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore,INTIMATAavverso la sentenza numero 826/22 della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 7marzo 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.1. Con sentenza numero 826/22, pubblicata in data 7 marzo2022, la Commissione Tributaria Regionale della LombardiaNumero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/2026rigettava l’appello della CO.RE. s.r.l. in liquidazione avverso lasentenza numero 138/20 della Commissione TributariaProvinciale di Varese, con la quale era stato respinto il ricorsoproposto avverso l’avviso di accertamento IMU 2013, emessodalla AREA s.r.l. -già AREA Riscossioni s.r.l.- per conto delComune di Tradate (VA).2.

La CO.RE. s.r.l. in liquidazione proponeva ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a due motivi di impugnazione.3. La Area s.r.l. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che non è possibiletenere in alcun conto l’atto di rinuncia al ricorso depositato inepoca successiva alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026,nel corso della quale la causa è stata decisa (cfr. l’atto dirinuncia al quale si è fatto cenno, depositato in data 12febbraio 2026), in quanto, nel giudizio di cassazione, èpossibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., finoa quando non sia cominciata la relazione in udienza o fino alladata dell’adunanza camerale o, ancora, fino a quando nonsiano state notificate al ricorrente le conclusioni scritte delprocuratore generale, nei casi disciplinati dall’art. 380-terc.p.c., con la conseguenza che è priva di qualsivoglia effetto larinuncia che intervenga successivamente all’adunanzacamerale, essendosi già perfezionato -all’esito della camera diconsiglio in essa tenuta- il procedimento decisorio (cfr.

Cass. n.18531/24).2. Il ricorso, passando al merito della controversia, è, neitermini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione,merita accoglimento.Numero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/20263. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: -aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omessoesame o travisamento dell’estratto dell’albo ministeriale(contenuto nell’allegato 2 alla memoria illustrativa depositatanel corso del giudizio di appello) dal quale era possibileevincere che la società intimata era rappresentata da OregliaDario, presidente del consiglio di amministrazione e non daTodesco Anna, amministratore delegato dell’ente, la qualeaveva sottoscritto l’atto impugnato; - ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 2475, comma sesto, c.c., nella parte in cui richiamal’art. 2381 c.c. ed in relazione agli artt. 17 e 31 dello statutodella AREA s.r.l., non essendo possibile individuare nel verbaledi assemblea ordinaria del 3 maggio 2016 -come era stato exadverso sostenuto nel corso del giudizio di merito - l’attocostitutivo dei poteri eventualmente conferiti alla predettaTodesco, atteso che i suddetti articoli di legge e quelli statutariprevedevano che l’attribuzione di tali poteri potesse avveniresolamente tramite espressa delega da parte del consiglio diamministrazione e non dell’assemblea ordinaria dei soci.4.

Il motivo è fondato.4.1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,invero, ha reputato l’eccezione inerente ai poteri del soggettoche aveva sottoscritto l’atto impugnato “del tutto irrilevante”,perché l’attività di riscossione era “demandata” -a suo dire- “alpersonale dipendente” e colei che aveva provveduto allastesura ed alla sottoscrizione dell’atto impugnato era “inpossesso di tutte le attribuzioni per procedere” (cfr. lasentenza impugnata, a pagina 2), in tal modo confermando laNumero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/2026sentenza di prime cure, che aveva evidenziato, sul punto,come, non trattandosi di attività di amministrazione dellasocietà concessionaria, bensì di attività di impresa(accertamento e riscossione dei tributi per l’ente impositore), ilcompimento dei relativi atti potesse essere “attribuito” -contutto ciò che ne conseguiva sul piano della predisposizione edella sottoscrizione- “al personale dipendente” (cfr. la sentenzanumero 138/20 della Commissione Tributaria Provinciale diVarese, a pagina 2).4.2.

Vale osservare che l’art. 1, comma 87, della legge n.549 del 1995 - norma speciale, non abrogata dalle disposizionidi legge successive (cfr. Cass. n. 6736/15, Cass. n. 9079/15 eCass. n. 20362/17) - stabilisce che la firma autografa previstadalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli attidi liquidazione ed accertamento è sostituita dall’indicazione astampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso incui tali atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.E’ stato affermato, a tal proposito, che - a garanzia delcontribuente e della trasparenza della azione amministrativa -il nominativo del soggetto responsabile debba essereindividuato con un apposito provvedimento di livellodirigenziale (cfr.

Cass. n. 15447/10 e, nello stesso senso, Cass.n. 20628/2017) ed, ancora, che questo incombente debbaessere considerato indispensabile non solo in caso di gestionediretta, ma anche in caso di gestione in concessione dellapotestà impositiva.La locuzione “provvedimento di livello dirigenziale”, infatti,rimanda inequivocabilmente ad un atto della pubblicaamministrazione, ma -ciò non di meno- è necessario, anchequalora l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sia gestitaNumero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/2026da un concessionario, che, sui relativi atti, sia presente la firmaautografa o, in alternativa, l’indicazione a stampa delnominativo del soggetto responsabile, occorrendo pur sempre,però, che tale nominativo, nonché la fonte dei dati, sianospecificamente menzionati in un apposito atto sottoscritto dalconcessionario (o da altro soggetto che da quest’ultimo abbiaricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessafunzione compiuta, nell’ipotesi di gestione diretta da partedell’ente impositore, dal succitato “provvedimento di livellodirigenziale” (cfr.

Cass. n. 11045/24, Cass. n. 15973/25 eCass. n. 508/26).4.3. In quest’ottica, diversamente da quanto sostenutodall’autorità giudiziaria di merito, al fine di stabilire se un attoimpositivo sia stato emesso legittimamente, è necessarioaccertare - tenuto conto delle disposizioni di legge applicabili,nonché delle norme che, con precipuo riferimento al casoconcreto, regolamentavano l’organizzazione e l’attività delconcessionario- se il soggetto che ha emanato l’atto impugnato-e non genericamente il “personale dipendente”- fosseautorizzato o meno al compimento di tale attività.Conseguentemente, non è possibile tacciare di irrilevanza -inlinea con quanto ha ritenuto di fare la corte regionalelombarda- il tema inerente alla sussistenza dei poteri di chi,nella vicenda in esame, ha provveduto all’emissione dell’avvisodi accertamento, non essendo sufficiente, come si è detto, che,ai fini della sua legittimità, l’atto impositivo sia statopredisposto e sottoscritto da un soggetto facente parte del“personale dipendente”, in quanto sarebbe stato necessarioverificare tale legittimità -sulla scorta di un accertamentoriservato al giudice del merito, da effettuare tenendo contoNumero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/2026della documentazione prodotta in giudizio- in relazioneall’effettiva sussistenza, in capo a quello specifico soggetto, deisummenzionati poteri.5.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivoed assorbito il secondo (con il quale la società ricorrente haprospettato -ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.-la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 5-bis deld.l. n. 102 del 2013, nonché degli artt. 1, comma 1, e 6,comma 4, della legge n. 212 del 2000, in relazioneall’insussistenza dell’obbligo di dichiarazione per la fruizionedell’esenzione per “beni-merce”, in caso di conoscenza dei datiall’uopo necessari da parte dell’amministrazione), e la sentenzaimpugnata, per l’effetto, deve essere cassata, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia,in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIA CIVILEcomposta dai seguenti magistrati:dott.ssa Milena Balsamo, Presidentedott.

Giuseppe Lo Sardo, Consiglieredott.ssa Valeria Chirico, Consiglieredott.ssa Carmela Romano, Consiglieredott. Francesco Bruno, Consigliere relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al numero 24796 del Ruolo Generaledell’anno 2022, propostoCO.RE. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato Patrizia Reina, come in atti domiciliata,RICORRENTECONTROAREA S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore,INTIMATAavverso la sentenza numero 826/22 della CommissioneTributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 7marzo 2022.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.2026.1.

Con sentenza numero 826/22, pubblicata in data 7 marzo2022, la Commissione Tributaria Regionale della LombardiaNumero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/2026rigettava l’appello della CO.RE. s.r.l. in liquidazione avverso lasentenza numero 138/20 della Commissione TributariaProvinciale di Varese, con la quale era stato respinto il ricorsoproposto avverso l’avviso di accertamento IMU 2013, emessodalla AREA s.r.l. -già AREA Riscossioni s.r.l.- per conto delComune di Tradate (VA).2.

La CO.RE. s.r.l. in liquidazione proponeva ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a due motivi di impugnazione.3. La Area s.r.l. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno rilevare, innanzi tutto, che non è possibiletenere in alcun conto l’atto di rinuncia al ricorso depositato inepoca successiva alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026,nel corso della quale la causa è stata decisa (cfr. l’atto dirinuncia al quale si è fatto cenno, depositato in data 12febbraio 2026), in quanto, nel giudizio di cassazione, èpossibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., finoa quando non sia cominciata la relazione in udienza o fino alladata dell’adunanza camerale o, ancora, fino a quando nonsiano state notificate al ricorrente le conclusioni scritte delprocuratore generale, nei casi disciplinati dall’art. 380-terc.p.c., con la conseguenza che è priva di qualsivoglia effetto larinuncia che intervenga successivamente all’adunanzacamerale, essendosi già perfezionato -all’esito della camera diconsiglio in essa tenuta- il procedimento decisorio (cfr.

Cass. n.18531/24).2. Il ricorso, passando al merito della controversia, è, neitermini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione,merita accoglimento.Numero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/20263. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia: -aisensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, c.p.c., laviolazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e l’omessoesame o travisamento dell’estratto dell’albo ministeriale(contenuto nell’allegato 2 alla memoria illustrativa depositatanel corso del giudizio di appello) dal quale era possibileevincere che la società intimata era rappresentata da OregliaDario, presidente del consiglio di amministrazione e non daTodesco Anna, amministratore delegato dell’ente, la qualeaveva sottoscritto l’atto impugnato; - ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 2475, comma sesto, c.c., nella parte in cui richiamal’art. 2381 c.c. ed in relazione agli artt. 17 e 31 dello statutodella AREA s.r.l., non essendo possibile individuare nel verbaledi assemblea ordinaria del 3 maggio 2016 -come era stato exadverso sostenuto nel corso del giudizio di merito - l’attocostitutivo dei poteri eventualmente conferiti alla predettaTodesco, atteso che i suddetti articoli di legge e quelli statutariprevedevano che l’attribuzione di tali poteri potesse avveniresolamente tramite espressa delega da parte del consiglio diamministrazione e non dell’assemblea ordinaria dei soci.4.

Il motivo è fondato.4.1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,invero, ha reputato l’eccezione inerente ai poteri del soggettoche aveva sottoscritto l’atto impugnato “del tutto irrilevante”,perché l’attività di riscossione era “demandata” -a suo dire- “alpersonale dipendente” e colei che aveva provveduto allastesura ed alla sottoscrizione dell’atto impugnato era “inpossesso di tutte le attribuzioni per procedere” (cfr. lasentenza impugnata, a pagina 2), in tal modo confermando laNumero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/2026sentenza di prime cure, che aveva evidenziato, sul punto,come, non trattandosi di attività di amministrazione dellasocietà concessionaria, bensì di attività di impresa(accertamento e riscossione dei tributi per l’ente impositore), ilcompimento dei relativi atti potesse essere “attribuito” -contutto ciò che ne conseguiva sul piano della predisposizione edella sottoscrizione- “al personale dipendente” (cfr. la sentenzanumero 138/20 della Commissione Tributaria Provinciale diVarese, a pagina 2).4.2.

Vale osservare che l’art. 1, comma 87, della legge n.549 del 1995 - norma speciale, non abrogata dalle disposizionidi legge successive (cfr. Cass. n. 6736/15, Cass. n. 9079/15 eCass. n. 20362/17) - stabilisce che la firma autografa previstadalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli attidi liquidazione ed accertamento è sostituita dall’indicazione astampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso incui tali atti siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.E’ stato affermato, a tal proposito, che - a garanzia delcontribuente e della trasparenza della azione amministrativa -il nominativo del soggetto responsabile debba essereindividuato con un apposito provvedimento di livellodirigenziale (cfr.

Cass. n. 15447/10 e, nello stesso senso, Cass.n. 20628/2017) ed, ancora, che questo incombente debbaessere considerato indispensabile non solo in caso di gestionediretta, ma anche in caso di gestione in concessione dellapotestà impositiva.La locuzione “provvedimento di livello dirigenziale”, infatti,rimanda inequivocabilmente ad un atto della pubblicaamministrazione, ma -ciò non di meno- è necessario, anchequalora l’accertamento e la liquidazione dell’imposta sia gestitaNumero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/2026da un concessionario, che, sui relativi atti, sia presente la firmaautografa o, in alternativa, l’indicazione a stampa delnominativo del soggetto responsabile, occorrendo pur sempre,però, che tale nominativo, nonché la fonte dei dati, sianospecificamente menzionati in un apposito atto sottoscritto dalconcessionario (o da altro soggetto che da quest’ultimo abbiaricevuto il relativo potere), destinato ad assolvere alla stessafunzione compiuta, nell’ipotesi di gestione diretta da partedell’ente impositore, dal succitato “provvedimento di livellodirigenziale” (cfr.

Cass. n. 11045/24, Cass. n. 15973/25 eCass. n. 508/26).4.3. In quest’ottica, diversamente da quanto sostenutodall’autorità giudiziaria di merito, al fine di stabilire se un attoimpositivo sia stato emesso legittimamente, è necessarioaccertare - tenuto conto delle disposizioni di legge applicabili,nonché delle norme che, con precipuo riferimento al casoconcreto, regolamentavano l’organizzazione e l’attività delconcessionario- se il soggetto che ha emanato l’atto impugnato-e non genericamente il “personale dipendente”- fosseautorizzato o meno al compimento di tale attività.Conseguentemente, non è possibile tacciare di irrilevanza -inlinea con quanto ha ritenuto di fare la corte regionalelombarda- il tema inerente alla sussistenza dei poteri di chi,nella vicenda in esame, ha provveduto all’emissione dell’avvisodi accertamento, non essendo sufficiente, come si è detto, che,ai fini della sua legittimità, l’atto impositivo sia statopredisposto e sottoscritto da un soggetto facente parte del“personale dipendente”, in quanto sarebbe stato necessarioverificare tale legittimità -sulla scorta di un accertamentoriservato al giudice del merito, da effettuare tenendo contoNumero registro generale 24796/2022Numero sezionale 754/2026Numero di raccolta generale 7143/2026Data pubblicazione 25/03/2026della documentazione prodotta in giudizio- in relazioneall’effettiva sussistenza, in capo a quello specifico soggetto, deisummenzionati poteri.5.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivoed assorbito il secondo (con il quale la società ricorrente haprospettato -ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.-la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, comma 5-bis deld.l. n. 102 del 2013, nonché degli artt. 1, comma 1, e 6,comma 4, della legge n. 212 del 2000, in relazioneall’insussistenza dell’obbligo di dichiarazione per la fruizionedell’esenzione per “beni-merce”, in caso di conoscenza dei datiall’uopo necessari da parte dell’amministrazione), e la sentenzaimpugnata, per l’effetto, deve essere cassata, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia,in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Lombardia, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, al governo dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.Il Presidentedott.ssa Milena BalsamoP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Lombardia, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, al governo dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio2026.Il Presidentedott.ssa Milena Balsamo