Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request ruling within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue, represented by the State Attorney General, argued that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal under the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to pay the associated litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: Failure to request a ruling within forty days results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 21302/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controMenza Carlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Russo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 2910/2023 depositata il 30/03/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 21302/2023Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 7141/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 21302/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-controMenza Carlo, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Russo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaSicilia n. 2910/2023 depositata il 30/03/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;
P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 21302/2023Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 7141/2026Data pubblicazione 25/03/20261.210,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/03/2026.P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in EuroNumero registro generale 21302/2023Numero sezionale 682/2026Numero di raccolta generale 7141/2026Data pubblicazione 25/03/20261.210,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 23/03/2026.