Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7138/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects taxpayer appeal, ruling tax credit deadline is mandatory and non-extendable by administration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7138/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional commission decision that had granted a taxpayer a tax credit. The taxpayer argued for a 60-day grace period under the Taxpayer Statute, but the court held the statutory deadline was mandatory and non-extendable. Consequently, the court ruled the late submission resulted in automatic forfeiture of the tax benefit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8 L. n. 388/2000; Art. 62, comma 1, lett. e) L. n. 289/2002: The statutory deadline for tax credit applications is mandatory and non-extendable by administrative discretion, meaning late submissions automatically forfeit the right to the benefit.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax credit forfeiture mandatory statutory deadline non-extendable period taxpayer Statute administrative discretion fiscal investment areas automatic loss of right dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 L. n. 388/2000
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Reggio Calabria la comunicazione di scarto del modello CVS,emessa dal Centro Operativo di Pescara, con cui veniva dichiarata la decadenzadal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L.
Art. 62, comma 1, lett. e) L. n. 289/2002
546/1992 e ribadiva lanatura decadenziale del termine fissato dall’art. 62, comma 1, lett.
Art. 3, comma 3 dello Statuto del contribuente
289, in relazione all’art. 360,Data pubblicazione 25/03/2026primo comma, n.
Art. 19 D.lgs. n. 546/1992
Art. 360 c.p.c.
289, in relazione all’art. 360,Data pubblicazione 25/03/2026primo comma, n.
art. 19 D.lgs. n. 546/1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. 5, n. 16711 del 2015
Cass., Sez. 6-5, n. 19692 del 2012
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27356/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Romavia dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia;– ricorrente –controGS Spanti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede inReggio Calabria, Viale Calabria, 78/D ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv. Mario Zoccali.– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,sezione distaccata di Catanzaro, n. 2982/5/16, depositata in data 14 novembre2016 e non notificata.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere Francesco Balato;Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/20261.

La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Reggio Calabria la comunicazione di scarto del modello CVS,emessa dal Centro Operativo di Pescara, con cui veniva dichiarata la decadenzadal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. n.388/2000 per l’anno 2003, a causa del tardivo invio della comunicazioneobbligatoria (modello CVS).La società deduceva l’illegittimità dell’atto per mancata indicazione dei modi etermini di impugnazione e sosteneva che il diritto al beneficio si fosse giàperfezionato alla data del 28 febbraio 2003.L’Agenzia delle entrate contestava la legittimazione passiva, sosteneval’improponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 546/1992 e ribadiva lanatura decadenziale del termine fissato dall’art. 62, comma 1, lett. a), L. n.289/2002, essendo la comunicazione stata inviata il 1° marzo 2003.La C.T.P. di Reggio Calabria con sentenza 119/2005 accoglieva il ricorso,ritenendo illegittimo il termine del 28 febbraio 2003 in quanto anteriore aldecorso dei 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 289/2002 e allapubblicazione del relativo provvedimento direttoriale, in violazione degli artt. 3e 5 dello Statuto del contribuente.

L’Agenzia proponeva appello insistendo sulleeccezioni preliminari e sulla non impugnabilità della comunicazione di scarto.La Commissione tributaria regionale della Calabria (d’ora in poi, per brevità,CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello, confermando ladecisione di primo grado.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delleentrate mentre la Società è rimasta intimata.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, L. n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 62,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026comma 1, lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360,Data pubblicazione 25/03/2026primo comma, n. 3 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale ritenutotempestiva la comunicazione del modello CVS trasmessa dal contribuente in data1° marzo 2003, sebbene il termine legale di presentazione fosse fissato al 28febbraio 2003 a pena di decadenza.1.1 Il motivo è fondato.Questa Corte ha avuto modo di affermare, in continuità con un orientamentoormai consolidato, che il termine previsto dall’art. 62, comma 1, lett. e), dellalegge n. 289/2002 per l’invio telematico della comunicazione relativa alcontenuto e alla natura dell’investimento – requisito necessario per la fruizionedel credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 – è un terminelegale, espressamente stabilito a pena di decadenza, e come tale non èsuscettibile di proroga né può essere superato da differenti previsioni di fonteamministrativa.

In particolare, è stato precisato che non assume alcun rilievo lacircostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in datatale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di sessantagiorni previsto dall’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente (v. Cass., Sez.5, n. 16711 del 2015; Cass., Sez. 6-5, n. 19692 del 2012).Ciò in quanto il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione deldecreto-legge istitutivo del termine (13 novembre 2002), in una situazionegiuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo così di un termine digiorni 107, ben più ampio di quelli di giorni 60 previsto dallo Statuto delcontribuente.Ne consegue che il termine del 28 febbraio 2003 è inderogabile e non superabiletramite disposizioni amministrative o mediante richiami al principio di tuteladell’affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza incapo all’Amministrazione finanziaria.

Nella specie, è incontestato che lacomunicazione telematica è stata trasmessa dal contribuente il 1° marzo 2003,ossia oltre il termine perentorio previsto dalla legge.La C.T.R., ritenendo nondimeno tempestiva la comunicazione sulla base di unapretesa lesione del termine di 60 giorni garantito dallo Statuto del contribuente,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/2026ha, dunque, fatto malgoverno della disciplina normativa e ha erroneamentevalorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza.Sussiste, dunque, un errore interpretativo: la comunicazione telematicacostituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio ed èsoggetta a un termine legale perentorio, la cui inosservanza comporta,automaticamente, la perdita del diritto al credito d’imposta.Pertanto, il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, attesoche la comunicazione effettuata in data 1° marzo 2003 è senz’altro tardiva, conconseguente decadenza del contribuente dal beneficio fiscale.Non occorrendo ulteriori accertamenti questa Corte può dunque, ai sensi dell’art.384, comma 2 c.p.c. decidere nel merito la controversia rigettando il ricorsointroduttivo proposto dal contribuente.Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre, in ossequio al criteriodella soccombenza, l’intimata va condannata al pagamento delle spese, liquidatecome in dispositivo, di questo giudizio.La CorteNumero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:ROBERTA CRUCITTI PresidenteMARIA LUISA DE ROSA ConsigliereGIANLUCA BORDON ConsigliereLUIGI LA BATTAGLIA Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27356/2017 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Romavia dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia;– ricorrente –controGS Spanti s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede inReggio Calabria, Viale Calabria, 78/D ed elettivamente domiciliata presso lostudio dell’Avv.

Mario Zoccali.– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,sezione distaccata di Catanzaro, n. 2982/5/16, depositata in data 14 novembre2016 e non notificata.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere Francesco Balato;Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/20261. La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Reggio Calabria la comunicazione di scarto del modello CVS,emessa dal Centro Operativo di Pescara, con cui veniva dichiarata la decadenzadal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 8 L. n.388/2000 per l’anno 2003, a causa del tardivo invio della comunicazioneobbligatoria (modello CVS).La società deduceva l’illegittimità dell’atto per mancata indicazione dei modi etermini di impugnazione e sosteneva che il diritto al beneficio si fosse giàperfezionato alla data del 28 febbraio 2003.L’Agenzia delle entrate contestava la legittimazione passiva, sosteneval’improponibilità del ricorso ai sensi dell’art. 19 D.lgs. n. 546/1992 e ribadiva lanatura decadenziale del termine fissato dall’art. 62, comma 1, lett. a), L. n.289/2002, essendo la comunicazione stata inviata il 1° marzo 2003.La C.T.P. di Reggio Calabria con sentenza 119/2005 accoglieva il ricorso,ritenendo illegittimo il termine del 28 febbraio 2003 in quanto anteriore aldecorso dei 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 289/2002 e allapubblicazione del relativo provvedimento direttoriale, in violazione degli artt. 3e 5 dello Statuto del contribuente.

L’Agenzia proponeva appello insistendo sulleeccezioni preliminari e sulla non impugnabilità della comunicazione di scarto.La Commissione tributaria regionale della Calabria (d’ora in poi, per brevità,CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello, confermando ladecisione di primo grado.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delleentrate mentre la Società è rimasta intimata.Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 8, L. n. 388/2000 in combinato disposto con l’art. 62,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026comma 1, lett. e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360,Data pubblicazione 25/03/2026primo comma, n. 3 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale ritenutotempestiva la comunicazione del modello CVS trasmessa dal contribuente in data1° marzo 2003, sebbene il termine legale di presentazione fosse fissato al 28febbraio 2003 a pena di decadenza.1.1 Il motivo è fondato.Questa Corte ha avuto modo di affermare, in continuità con un orientamentoormai consolidato, che il termine previsto dall’art. 62, comma 1, lett. e), dellalegge n. 289/2002 per l’invio telematico della comunicazione relativa alcontenuto e alla natura dell’investimento – requisito necessario per la fruizionedel credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 – è un terminelegale, espressamente stabilito a pena di decadenza, e come tale non èsuscettibile di proroga né può essere superato da differenti previsioni di fonteamministrativa.

In particolare, è stato precisato che non assume alcun rilievo lacircostanza che il provvedimento direttoriale attuativo sia stato emanato in datatale da non consentire al contribuente di beneficiare del termine di sessantagiorni previsto dall’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente (v. Cass., Sez.5, n. 16711 del 2015; Cass., Sez. 6-5, n. 19692 del 2012).Ciò in quanto il contribuente era comunque posto, fin dalla pubblicazione deldecreto-legge istitutivo del termine (13 novembre 2002), in una situazionegiuridica di piena conoscibilità della scadenza, godendo così di un termine digiorni 107, ben più ampio di quelli di giorni 60 previsto dallo Statuto delcontribuente.Ne consegue che il termine del 28 febbraio 2003 è inderogabile e non superabiletramite disposizioni amministrative o mediante richiami al principio di tuteladell’affidamento, difettando in radice un potere di modulazione della scadenza incapo all’Amministrazione finanziaria.

Nella specie, è incontestato che lacomunicazione telematica è stata trasmessa dal contribuente il 1° marzo 2003,ossia oltre il termine perentorio previsto dalla legge.La C.T.R., ritenendo nondimeno tempestiva la comunicazione sulla base di unapretesa lesione del termine di 60 giorni garantito dallo Statuto del contribuente,Numero registro generale 27356/2017Numero sezionale 1019/2026Numero di raccolta generale 7138/2026Data pubblicazione 25/03/2026ha, dunque, fatto malgoverno della disciplina normativa e ha erroneamentevalorizzato un parametro temporale irrilevante ai fini della decadenza.Sussiste, dunque, un errore interpretativo: la comunicazione telematicacostituisce un adempimento essenziale per la fruizione del beneficio ed èsoggetta a un termine legale perentorio, la cui inosservanza comporta,automaticamente, la perdita del diritto al credito d’imposta.Pertanto, il motivo deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, attesoche la comunicazione effettuata in data 1° marzo 2003 è senz’altro tardiva, conconseguente decadenza del contribuente dal beneficio fiscale.Non occorrendo ulteriori accertamenti questa Corte può dunque, ai sensi dell’art.384, comma 2 c.p.c. decidere nel merito la controversia rigettando il ricorsointroduttivo proposto dal contribuente.Le spese dei gradi di merito vanno compensate mentre, in ossequio al criteriodella soccombenza, l’intimata va condannata al pagamento delle spese, liquidatecome in dispositivo, di questo giudizio.La Corte P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettail ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.Spese dei gradi di merito compensate.Condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 3febbraio 2026.Il PresidenteRoberta CrucittiP.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettail ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.Spese dei gradi di merito compensate.Condanna l’intimata al pagamento in favore della ricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre alle speseprenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 3febbraio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti