Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by the Municipality of Olbia against Clea Spa extinguished because the 40-day deadline to request a decision had passed without action. The procedural outcome relied on the applicant's inaction following the communication of a settlement proposal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 2699/2022 R.G. proposto da:Comune Di Olbia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Voccia De Felice-ricorrente-controClea Spa In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Manna-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della SARDEGNA n.363/2021depositata il 15/06/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2699/2022Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7133/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 2699/2022Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7133/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 2699/2022 R.G. proposto da:Comune Di Olbia in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Voccia De Felice-ricorrente-controClea Spa In Liquidazione in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Manna-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della SARDEGNA n.363/2021depositata il 15/06/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2699/2022Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 7133/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/03/2026Il Consigliere DelegatoMilena BalsamoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 16/03/2026Il Consigliere DelegatoMilena Balsamo