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Decreto — n. 7129/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 7129/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 7129/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 2185/2022 R.G. proposto da:difeso dall'avvocato Stefania Pazzaglia unitamente all’avvocato MarcoEttorre-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n.3046/2021 depositata il 06/08/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc. civ; Decreto — n. 7129/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 2185/2022 R.G. proposto da:difeso dall'avvocato Stefania Pazzaglia unitamente all’avvocato MarcoEttorre-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n.3046/2021 depositata il 06/08/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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contenzioso tributario rimborso dell'imposta preventiva procedura di ricupero d'imposta assistenza amministrativa fiscale internazionale differimento dell'imposizione tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2185/2022Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 7129/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 2185/2022 R.G. proposto da:difeso dall'avvocato Stefania Pazzaglia unitamente all’avvocato MarcoEttorre-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n.3046/2021 depositata il 06/08/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2185/2022Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 7129/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 2185/2022Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 7129/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 2185/2022 R.G. proposto da:difeso dall'avvocato Stefania Pazzaglia unitamente all’avvocato MarcoEttorre-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dellaLombardia n.3046/2021 depositata il 06/08/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 2185/2022Numero sezionale 679/2026Numero di raccolta generale 7129/2026Data pubblicazione 25/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/03/2026Il Consigliere DelegatoMilena BalsamoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 16/03/2026Il Consigliere DelegatoMilena Balsamo