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Ordinanza — n. 7080/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal regarding tax notice notification and prescription interruption by seizure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7080/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court's decision upholding the tax authority's claim. The taxpayer argued that the tax notice was improperly notified and that the statute of limitations had expired, while the tax agency contended the seizure interrupted the limitation period. The court dismissed these claims, ruling that the seizure effectively interrupted the five-year prescription period for the taxes in question.

Regesto Legislator

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Art. 36 d.Lgs. n. 546/1992; Art. 2946 c.c.: A tax notice is validly served if the seizure, which interrupts the limitation period, is based on the debt established by that notice, thereby validating the procedural chain despite alleged notification defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax prescription interruption seizure notification validity tax notice service statute of limitations tax enforcement procedure comunicazione fiscale tempestività tributaria garanzie in materia fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 d.Lgs. n. 546/1992
602 del 1973, sotto il profilo della decadenza del potere diriscossione, alla luce della omessa notifica di cui al motivo che precede.Il quarto motivo di ricorso, ancora basato sulla omessa motivazione dellasentenza ex art. 36 del d.
Art. 2946 c.c.
Art. 20 c. 3 d.Lgs. 472/1997
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002
P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 2.400,00 in favore di ciascuna partecontroricorrente, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un. n. 22232/2016
Sez. Un. n. 16599/2016
Sez. Un. n. 8053/2014
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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 866/2021 R.G. proposto daNANNI SERGIO rappresentato e difeso in forza di procura specialein atti dall’avv. Danilo Colavincenzo (domicilio digitale PEC:avvdanilocolavincenzo@pec.ordineavvocatichieti.it)– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore eAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore protempore, entrambe rappresentate e difese come per leggedall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)- controricorrenti –Cons. Est.

Roberto Succio 1Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributariadell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 204/06/2019 depositata indata 14/05/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del11/12/2025 dal Consigliere Roberto Succio;NANNI Sergio impugnava l’intimazione di pagamento a questinotificata in seguito a pregresse cartelle di pagamento, delle qualicontestava la notificazione.La CTP accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale per itributi oggetto della pretesa.Appellava l’Ufficio.

Il contribuente si costituiva nel giudizio diappello e proponeva appello incidentale.Con la sentenza qui grava, la CTR dell’Abruzzo, sez. staccata diPescara, ha accolto l’impugnazione dell’Amministrazione Finanziaria erigettava l’impugnazione incidentale di Nanni Sergio.Ricorre questa Corte il contribuente con atto affidato a cinquemotivi di doglianza, illustrati da memoria.Resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate e ilRiscossoreRagioni della decisioneIl primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992; secondo partericorrente la CTR abruzzese avrebbe mancato di motivare in ordine allaquestione relativa alla notifica della cartella di pagamento.Il motivo è infondato.Cons. Est. Roberto Succio 2Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026Come è noto, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite diquesta Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché lamotivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, ditalché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea allamotivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: inentrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali –l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quantotale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass.Sez. Un. n. 22232/2016; Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmenterilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cuiesprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentredeve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità lasemplice motivazione insufficiente (Cass.

Sez. Un. n. 8053/2014).Nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR non viola ilminimo costituzionale, in quanto dalla stessa è dato evincersi conchiarezza la ragione logico-giuridica posta alla base della decisione:l’affermazione resa dalla pronuncia di merito secondo la quale la cartellarisulta regolarmente notificata “in data 15.12.2008” ancorché sinteticaè idonea a rendere noto l’iter logico-giuridico seguito dal giudice peraddivenire a decisione.Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla mancata notifica daparte dell’Erario della cartella di pagamento e sulle conseguenze che ciòCons. Est.

Roberto Succio 3Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026– secondo parte ricorrente – avrebbe sulla intimazione impugnata;deduce quindi la falsa applicazione dell’art. 19 del d. Lgs. n. 546 del1992. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 25 deld.P.R. n. 602 del 1973, sotto il profilo della decadenza del potere diriscossione, alla luce della omessa notifica di cui al motivo che precede.Il quarto motivo di ricorso, ancora basato sulla omessa motivazione dellasentenza ex art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, censura la pronuncia dimerito per non avere la CTR fatto comprendere la rilevanza dellaquestione riguardante la presenza e rilevanza – nel giudizio – dell’attodi pignoramento presso terzi notificato in data 12 maggio 2011.Le sopra esposte doglianze possono esaminarsi congiuntamentein quanto strettamente connesse tra di loro sia sotto il profilo logico, siasotto il profilo giuridico, e risultano prive di fondamento per le ragioniche seguono.Diversamente da come sostenuto alle pagg. 27 e 28 del ricorsoper cassazione e da quanto ribadito in memoria risulta invero fondatal’eccezione posta dal Riscossore con riguardo – indipendentemente dalleregolarità o meno della notifica della cartella avvenuta nel 2008 – allatardività dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento.La ridetta intimazione, notificata pacificamente in data 30 ottobre2017 ed oggetto del presente giudizio, non viene in rilievo ai fini diidentificare l’atto successivo il quale – ex art. 19 c. 3 del d.

Lgs. n. 546del 1992 – doveva esser oggetto di impugnazione da parte delcontribuente nella forma c.d. “recuperatoria”, vale a dire nella forma checonsente a chi non abbia ricevuto l’atto precedente di impugnare quellosuccessivo. E’ infatti provato per tabulas – lo si evince dalla trascrizioneoperata da parte controricorrente alle pagine da 12 in poi del proprioa mani proprie, l’atto di pignoramento n. 178 del cronologico,identificativo della procedura esecutiva n. 17016 il quale fa riferimento,Cons. Est. Roberto Succio 4Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026quale titolo esecutivo fondante la pretesa, all’iscrizione a ruolo a frontedella quale è stata emessa proprio la cartella n. 0220080006220720000che il contribuente sostiene non esser stata notificata.

Da quanto sopradiscende che – in base a quanto accertato dai giudici regionali, noncontestato da alcuno, con riguardo alla notifica della intimazione edell’atto di pignoramento di cui si è detto – gli ipotetici vizi dellanotificazione della cartella avrebbero dovuto essere dedotti, ai sensidell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 546 del 1992, insede di impugnazione del susseguente atto di pignoramentoregolarmente notificato in data 12 maggio 2011 (Cass. n. 25567/2025)e non in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento, ricevutain data 30 ottobre 2017.Va invero certamente riaffermata, accanto all’onere deldestinatario dell’atto di impugnarlo per far valere i vizi dell’atto stesso,la speculare preclusione dell’impugnazione c.d.

“recuperatoria” di attiprodromici divenuti definitivi, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 19,comma 3 d. Lgs. 546 del 1992, relative alla mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’attonotificato, che ne consente l’impugnazione con l’atto conseguenziale.Proprio tale conseguenzialità deve essere però precisamente identificatae osservata all’atto della proposizione dell’impugnazione, in modo dacolpire proprio l’atto successivo, solo l’atto successivo e non ogni attosuccessivo. Diversamente, si darebbe luogo a una situazione di assolutaincertezza del rapporto tributario sottostante, ammettendo ad libituml’impugnazione dell’atto presupposto.La conseguenzialità viene invece intesa sia come rapporto disuccessione logica – che qui sussiste con riguardo alla procedura che siapplica e che presuppone dopo la cartella, ordinariamente, l’azione inesecutivis quindi il pignoramento - sia come relazione di successionenel tempo – che pure qui sussiste, risultando necessaria la notifica dellaCons.

Est. Roberto Succio 5Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026cartella a valere anche come ultima determinazione, a favore deldebitore, dello spatium deliberandi entro il quale gli è consentito diversare il dovuto, evitando l’esecuzione forzata che ha inizio con ilpignoramento – sia come presupposizione materiale, pure quisussistente dal momento che l’azione esecutiva posta in essere con ilpignoramento è stata azionata per soddisfare esattamente, tra le altre,la pretesa espressa con la cartella in oggetto.Il quinto motivo lamenta la mancata applicazione dell’art. 2946c.c. e dell’art. 20 c. 3 del d.

Lgs. 472 del 1997, per non aver la CTRrilevato né la mancata notifica della cartella di pagamento, né laconseguente prescrizione delle pretese in argomento.Il motivo è infondato, in quanto – come emerge dalla sentenzaimpugnata a pag. 4 – la prescrizione risulta esser stata interrotta dalpignoramento notificato in data 22 maggio 2015.Pertanto, il ricorso va rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate comein dispositivo.Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAOggetto: cartella diComposta da: pagamentoTania Hmeljak - Presidente -Roberto Succio - Consigliere Relatore - Cron.Giovanni Galasso - Consigliere - AC - 11/12/2025Pierpaolo Gori - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 866/2021 R.G. proposto daNANNI SERGIO rappresentato e difeso in forza di procura specialein atti dall’avv.

Danilo Colavincenzo (domicilio digitale PEC:avvdanilocolavincenzo@pec.ordineavvocatichieti.it)– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore eAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore protempore, entrambe rappresentate e difese come per leggedall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)- controricorrenti –Cons. Est. Roberto Succio 1Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026avverso la sentenza resa dalla Corte di giustizia tributariadell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 204/06/2019 depositata indata 14/05/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del11/12/2025 dal Consigliere Roberto Succio;NANNI Sergio impugnava l’intimazione di pagamento a questinotificata in seguito a pregresse cartelle di pagamento, delle qualicontestava la notificazione.La CTP accoglieva l’eccezione di prescrizione quinquennale per itributi oggetto della pretesa.Appellava l’Ufficio.

Il contribuente si costituiva nel giudizio diappello e proponeva appello incidentale.Con la sentenza qui grava, la CTR dell’Abruzzo, sez. staccata diPescara, ha accolto l’impugnazione dell’Amministrazione Finanziaria erigettava l’impugnazione incidentale di Nanni Sergio.Ricorre questa Corte il contribuente con atto affidato a cinquemotivi di doglianza, illustrati da memoria.Resistono con unico controricorso l’Agenzia delle Entrate e ilRiscossoreRagioni della decisioneIl primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992; secondo partericorrente la CTR abruzzese avrebbe mancato di motivare in ordine allaquestione relativa alla notifica della cartella di pagamento.Il motivo è infondato.Cons. Est. Roberto Succio 2Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026Come è noto, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite diquesta Corte, si è in presenza di una motivazione apparente allorché lamotivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente)esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimentogiudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, ditalché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea allamotivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: inentrambi i casi, invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali –l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quantotale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass.Sez. Un. n. 22232/2016; Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).Determina, infine, una violazione di legge costituzionalmenterilevante anche la motivazione contraddittoria, nella misura in cuiesprima un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentredeve escludersi la possibilità di sindacare in sede di legittimità lasemplice motivazione insufficiente (Cass.

Sez. Un. n. 8053/2014).Nel caso di specie, la motivazione resa dalla CTR non viola ilminimo costituzionale, in quanto dalla stessa è dato evincersi conchiarezza la ragione logico-giuridica posta alla base della decisione:l’affermazione resa dalla pronuncia di merito secondo la quale la cartellarisulta regolarmente notificata “in data 15.12.2008” ancorché sinteticaè idonea a rendere noto l’iter logico-giuridico seguito dal giudice peraddivenire a decisione.Il secondo motivo di ricorso si incentra sulla mancata notifica daparte dell’Erario della cartella di pagamento e sulle conseguenze che ciòCons. Est.

Roberto Succio 3Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026– secondo parte ricorrente – avrebbe sulla intimazione impugnata;deduce quindi la falsa applicazione dell’art. 19 del d. Lgs. n. 546 del1992. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 25 deld.P.R. n. 602 del 1973, sotto il profilo della decadenza del potere diriscossione, alla luce della omessa notifica di cui al motivo che precede.Il quarto motivo di ricorso, ancora basato sulla omessa motivazione dellasentenza ex art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, censura la pronuncia dimerito per non avere la CTR fatto comprendere la rilevanza dellaquestione riguardante la presenza e rilevanza – nel giudizio – dell’attodi pignoramento presso terzi notificato in data 12 maggio 2011.Le sopra esposte doglianze possono esaminarsi congiuntamentein quanto strettamente connesse tra di loro sia sotto il profilo logico, siasotto il profilo giuridico, e risultano prive di fondamento per le ragioniche seguono.Diversamente da come sostenuto alle pagg. 27 e 28 del ricorsoper cassazione e da quanto ribadito in memoria risulta invero fondatal’eccezione posta dal Riscossore con riguardo – indipendentemente dalleregolarità o meno della notifica della cartella avvenuta nel 2008 – allatardività dell’impugnazione dell’intimazione di pagamento.La ridetta intimazione, notificata pacificamente in data 30 ottobre2017 ed oggetto del presente giudizio, non viene in rilievo ai fini diidentificare l’atto successivo il quale – ex art. 19 c. 3 del d.

Lgs. n. 546del 1992 – doveva esser oggetto di impugnazione da parte delcontribuente nella forma c.d. “recuperatoria”, vale a dire nella forma checonsente a chi non abbia ricevuto l’atto precedente di impugnare quellosuccessivo. E’ infatti provato per tabulas – lo si evince dalla trascrizioneoperata da parte controricorrente alle pagine da 12 in poi del proprioa mani proprie, l’atto di pignoramento n. 178 del cronologico,identificativo della procedura esecutiva n. 17016 il quale fa riferimento,Cons. Est. Roberto Succio 4Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026quale titolo esecutivo fondante la pretesa, all’iscrizione a ruolo a frontedella quale è stata emessa proprio la cartella n. 0220080006220720000che il contribuente sostiene non esser stata notificata.

Da quanto sopradiscende che – in base a quanto accertato dai giudici regionali, noncontestato da alcuno, con riguardo alla notifica della intimazione edell’atto di pignoramento di cui si è detto – gli ipotetici vizi dellanotificazione della cartella avrebbero dovuto essere dedotti, ai sensidell’art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 546 del 1992, insede di impugnazione del susseguente atto di pignoramentoregolarmente notificato in data 12 maggio 2011 (Cass. n. 25567/2025)e non in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento, ricevutain data 30 ottobre 2017.Va invero certamente riaffermata, accanto all’onere deldestinatario dell’atto di impugnarlo per far valere i vizi dell’atto stesso,la speculare preclusione dell’impugnazione c.d.

“recuperatoria” di attiprodromici divenuti definitivi, al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 19,comma 3 d. Lgs. 546 del 1992, relative alla mancata notificazione di attiautonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’attonotificato, che ne consente l’impugnazione con l’atto conseguenziale.Proprio tale conseguenzialità deve essere però precisamente identificatae osservata all’atto della proposizione dell’impugnazione, in modo dacolpire proprio l’atto successivo, solo l’atto successivo e non ogni attosuccessivo. Diversamente, si darebbe luogo a una situazione di assolutaincertezza del rapporto tributario sottostante, ammettendo ad libituml’impugnazione dell’atto presupposto.La conseguenzialità viene invece intesa sia come rapporto disuccessione logica – che qui sussiste con riguardo alla procedura che siapplica e che presuppone dopo la cartella, ordinariamente, l’azione inesecutivis quindi il pignoramento - sia come relazione di successionenel tempo – che pure qui sussiste, risultando necessaria la notifica dellaCons.

Est. Roberto Succio 5Numero registro generale 866/2021Numero sezionale 8713/2025Numero di raccolta generale 7080/2026Data pubblicazione 24/03/2026cartella a valere anche come ultima determinazione, a favore deldebitore, dello spatium deliberandi entro il quale gli è consentito diversare il dovuto, evitando l’esecuzione forzata che ha inizio con ilpignoramento – sia come presupposizione materiale, pure quisussistente dal momento che l’azione esecutiva posta in essere con ilpignoramento è stata azionata per soddisfare esattamente, tra le altre,la pretesa espressa con la cartella in oggetto.Il quinto motivo lamenta la mancata applicazione dell’art. 2946c.c. e dell’art. 20 c. 3 del d.

Lgs. 472 del 1997, per non aver la CTRrilevato né la mancata notifica della cartella di pagamento, né laconseguente prescrizione delle pretese in argomento.Il motivo è infondato, in quanto – come emerge dalla sentenzaimpugnata a pag. 4 – la prescrizione risulta esser stata interrotta dalpignoramento notificato in data 22 maggio 2015.Pertanto, il ricorso va rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate comein dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 2.400,00 in favore di ciascuna partecontroricorrente, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2025.La PresidenteTania HmeljakCons.

Est. Roberto Succio 6P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle speseprocessuali che liquida in euro 2.400,00 in favore di ciascuna partecontroricorrente, oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inseritodall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2025.La PresidenteTania HmeljakCons.

Est. Roberto Succio 6