Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7070/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax appeal regarding objectively non-existent operations where tax authority met burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7070/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment based on the disallowance of costs for operations deemed objectively non-existent. The tax authority successfully proved the lack of real transactions through circumstantial evidence, while the taxpayer failed to provide contrary proof beyond mere invoices. Consequently, the court upheld the lower court's decision that costs are non-deductible due to the absence of factual basis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 109 TUIR; In cases of objectively non-existent operations, the tax authority bears the burden of proving the non-occurrence of the transaction, and the taxpayer cannot rely solely on invoices to establish their validity.

Parole chiave

Generato dall'IA
objectively non-existent operations burden of proof tax authority non-deductible costs circumstantial evidence tax tax assessment disallowance occultamento di beni dissipazione dei beni cattiva gestione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 109 TUIR
Con il terzo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 109 TUIR, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
633 del 1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma1-bis dello stesso art.
artt. 115 cod. proc. civ
Con il primo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 28628 del 2021
Cass. n. 2160 del 2024
Cass. n. 8716 del 2025
Cass. n. 20060 del 2022
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 7073/2026 — snciv
Cassation Court dismisses tax appeal regarding objectively non-existent operations and disallowed costs.
Ordinanza — n. 7074/2026 — snciv
Court dismisses tax appeal where taxpayer failed to prove operations were objectively real despite invoices.
Ordinanza — n. 21201/2026 — snciv
Italian tax court dismisses deduction of administrator fees due to lack of specific assembly approval.
Ordinanza — n. 26222/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal for lack of standing due to missing proof of company existence and procedural errors.
Ordinanza — n. 29857/2021 — snciv
Italian Supreme Court dismisses tax appeals regarding hidden profits and restructuring costs for a company. The court rejects arguments about profit distribution and cost exclusions. The decision upholds the tax authority's findings on undeclared income and improper expense deductions. The ruling confirms the finality of the tax assessment against the company. The court finds no evidence to overturn the original tax determination. The legal principle applied concerns the presumption of profit distribution in Italian tax law. The judgment emphasizes the burden of proof lies with the taxpayer to disprove hidden distributions. The outcome is a dismissal of the appeals with costs awarded to the tax agency. The case clarifies rules on accounting costs versus actual business expenses in tax assessments. The decision reinforces the strict application of tax verification procedures by the authorities.

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Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 902/2025 R.G. proposto da:Centro Italia s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Tempesta unitamenteall’avvocato Oreste Tommaso Capaldo-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADODELL’UMBRIA N. 207/2024 depositata il 06/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

CENTRO ITALIA S.R.L.S. era attinta da avviso di accertamento (n.T3N030300149/2022) con cui la D.P. di Perugia dell’AE, in relazioneall’anno d’imposta 2016, recuperava maggiori IRES, IRAP ed IVA, oltreinteressi e sanzioni, in conseguenza del disconoscimento di costi derivantida operazioni oggettivamente inesistenti, giusta fatture emesse da F.M.Edilizia s.r.l.s. per cessioni di beni strumentali. L’accertamento traevaorigine da indagini della G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio2021, da cui era emersa una rete di società - tutte attive nel settoredell’edilizia, aventi coincidente sede legale e riconducibili direttamente odindirettamente ad AVERSANO Silvestro - asservite in varie guise adUmbria s.r.l.s., Domov s.r.l.s., Lavori Edili s.r.l.s. e Grifo s.r.l.s.2.

Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettivainesistenza delle operazioni.3. La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’Umbria, con lasentenza in epigrafe, rigettava.3.1. In motivazione, la CGT2 evidenziava che:“1) Aversano Silvestro è titolare della società M.C. Costruzioni che fallisce;2) M.C. Appalti srl, con Aversano Silvestro legale rappresentante, acquistadalla M.C. Costruzioni vari beni strumentali tra cui escavatori, gru,ponteggi; anche questa società fallisce;3) F.M. Edilizia, con legale rappresentante Pagano Salvatore, cognato diAversano Silvestro che è il vero dominus della società, acquista gran partedei beni strumentali di M.C Appalti; anche questa società entra indifficoltà;4) Centro Italia srls costituita da Aversano Silvestro acquista da F.M.Edilizia i beni strumentali già posseduti da MC Costruzioni e da MC Appaltisrl”.Soggiungeva che:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026- F.M.

Edilizia s.r.l.s. aveva acquistato da M.C. Appalti s.r.l. benistrumentali (di cui cinque annotati nel registro dei beni ammortizzabili)negli anni 2013 e 2014 per circa € 400.000 oltre IVA, alienati nel 2016,ma il l.r. Pagano “ha riferito di non conoscere le vicende societarie […], dinon ricordare le condizioni dei beni strumentali, i committenti le opere, ifornitori, i professionisti da cui riceve direttive sulla gestione dei cantierinonostante che dal 2012 al 2014 fosse stato dipendente di M.C.Costruzioni”, né sono state reperite le fatture di acquisto e vendita;- “le annotazioni dei tempi, importi e modalità di pagamenti dellefatture emesse da F.M.

Edilizia a Centro Italia srls sono riportate nellecontabilità delle due società in maniera assolutamente divergente”;- l’ingente credito che F.M. Edilizia s.r.l. iscrive nel 2016 e riporta nel2017, “evidentemente riferito anche alla cessione dei beni strumentalioggetto delle fatture in contestazione” viene azzerato nel 2017 “in assenzadi incassi nell’anno, motivando in contropartita contabile ‘Bancacompensazione’”, talché “non è stato assolutamente provato l’effettivopagamento delle fatture”.Indi riteneva che:- i beni strumentali non fossero mai usciti dalla disponibilitàdell’Aversano;- le fittizie cessioni a F.M.

Edilizia s.r.l.s. (e, di seguito, ad Umbrias.r.l.s. e Domov s.r.l.s.) fossero servite solo a consentire l’emissione difatture infragruppo tali da far figurare costi mai sostenuti per prestazionidi servizi (noleggio) mai rese;- i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto diinerenza.4. Centro Italia s.r.l.s. proponeva ricorso per cassazione con tremotivi, insistito con memoria del 30 dicembre 2025; resisteva l’AE concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

Con il primo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod. civ.; 39, comma 1, lett.d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 violato ilcriterio di riparto degli oneri probatori.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia: violazionee/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc civ.; 2697 cod. civ.; 39,comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del1972; travisamento dei fatti e mancato assolvimento dell’onere dellaprova, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il motivoreitera il precedente, “laddove la regola sull’onere della prova fosseritenuta di natura strettamente processuale e non sostanziale”.3.

I motivi sono inammissibili.3.1. Di là dall’evocare elementi documentali (in relazioneall’“informativa della GdF, richiamata quale pilastro del PVC su cui si fondal’accertamento impugnato” e ad un non meglio individuato procedimentopenale) e circostanze fattuali (in relazione al rinvenimento di “beni” “nellaparallela indagine penale” ed a “pagamenti” pur parziali) in modo del tuttogenerico e decontestualizzato, senza dimostrarne rilevanza ed “a fortiori”decisività, non individuano alcuna effettiva violazione di legge, limitandosia sollecitare a questa S.C. una nuova e più favorevole valutazione dellerisultanze istruttorie, in violazione di natura e limiti del giudizio dicassazione (cfr., tra le innumerevoli, Cass. n. 25332 del 2014), ed in talguisa omettendo alcun effettivo confronto con il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.La CGT2 ha effettuato un’analitica e completa disamina del compendiofattuale, evidenziando come, fallite sia M.C.

Costruzioni che M.C. Appaltis.r.l. in titolarità dell’Aversano, questi abbia assunto la regia di un castellocomposto da numerose società, al medesimo indirettamente (tra le altre:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026(Centro Italia s.r.l.s.) ricollegabili, mediante le quali, per un verso, haseguitato a mantenere l’effettiva piena disponibilità dei relativi benistrumentali e, per altro verso, ha dato vita ad un sistema di fatturazioniper prestazioni in realtà mai effettuate ed in effetti mai pagate, tanto cheil notevole credito di F.M.

Edilizia s.r.l.s. nei confronti di Centro Italia s.r.l.s.è stato semplicemente “azzerato”, con causale evanescente (“Bancacompensazione”).Alla luce di ciò, l’affermazione, contenuta nel primo motivo, secondocui sarebbe mancato alcun accertamento sulla catena delle cessioni, ècontraddetta dalla realtà testuale della sentenza impugnata.In definitiva, la CGT2 ha reso conto dell’avere l’Ufficio offerto la provapresuntiva dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, a fronte della quale,invece, la contribuente non ha in alcun modo assolto l’onere dellacontroprova, “limitandosi a formulare […] generiche asserzioni prive diqualsiasi documentazione probatoria”, mentre, “in relazione all’unicaeccezione specifica[,] che i pagamenti delle fatture sono stati effettuatisenza nessuna compensazione di partita[,] l’appellante non indicaesattamente i bonifici o le modalità di pagamento effettuate e soprattuttoil loro collegamento ai numeri delle fatture ‘inesistenti’”.

Talché risultanopienamente ossequiati gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità,a termini della quale, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,l’AF ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (“explurimis” Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornirela prova contraria – nella specie non assolta – dell’effettiva esistenza,senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, onella regolarità – nella specie finanche insussistente – di scritture contabilie pagamenti (“ex plurimis” Cass. n. 2160 del 2024).4.

Con il terzo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026“non è chiarito, dall’atto di accertamento, se [l’]inesistenza abbia naturasoggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini dellaesclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deveessere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più checonvincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio eda questi non assolto”.4.1.

Il motivo è manifestamente infondato.In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal generedi operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio,delle ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), comeaccertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fatturesono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n.8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisitiprevisti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che ilcontribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi giàevidenziati, dimostri l’effettività delle operazioni (ex plurimis Cass. n.20060 del 2022).5.

In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo.Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IRPEG_IRESAngelina-Maria Perrino PresidenteAd.20/01/2026 CCGian Paolo Macagno ConsigliereRosanna Angarano ConsigliereAndrea Antonio Salemme Consigliere Rel.Luigi La Battaglia Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 902/2025 R.G. proposto da:Centro Italia s.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Tempesta unitamenteall’avvocato Oreste Tommaso Capaldo-ricorrente-controAgenzia delle entrate in persona del direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADODELL’UMBRIA N. 207/2024 depositata il 06/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2026 dalConsigliere Andrea Antonio Salemme.Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

CENTRO ITALIA S.R.L.S. era attinta da avviso di accertamento (n.T3N030300149/2022) con cui la D.P. di Perugia dell’AE, in relazioneall’anno d’imposta 2016, recuperava maggiori IRES, IRAP ed IVA, oltreinteressi e sanzioni, in conseguenza del disconoscimento di costi derivantida operazioni oggettivamente inesistenti, giusta fatture emesse da F.M.Edilizia s.r.l.s. per cessioni di beni strumentali. L’accertamento traevaorigine da indagini della G.d.F. di Assisi, rassegnate in PVC del 27 maggio2021, da cui era emersa una rete di società - tutte attive nel settoredell’edilizia, aventi coincidente sede legale e riconducibili direttamente odindirettamente ad AVERSANO Silvestro - asservite in varie guise adUmbria s.r.l.s., Domov s.r.l.s., Lavori Edili s.r.l.s. e Grifo s.r.l.s.2.

Il primo Giudice rigettava il ricorso, ritenendo provata l’oggettivainesistenza delle operazioni.3. La contribuente proponeva appello, che la CGT2 dell’Umbria, con lasentenza in epigrafe, rigettava.3.1. In motivazione, la CGT2 evidenziava che:“1) Aversano Silvestro è titolare della società M.C. Costruzioni che fallisce;2) M.C. Appalti srl, con Aversano Silvestro legale rappresentante, acquistadalla M.C. Costruzioni vari beni strumentali tra cui escavatori, gru,ponteggi; anche questa società fallisce;3) F.M. Edilizia, con legale rappresentante Pagano Salvatore, cognato diAversano Silvestro che è il vero dominus della società, acquista gran partedei beni strumentali di M.C Appalti; anche questa società entra indifficoltà;4) Centro Italia srls costituita da Aversano Silvestro acquista da F.M.Edilizia i beni strumentali già posseduti da MC Costruzioni e da MC Appaltisrl”.Soggiungeva che:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026- F.M.

Edilizia s.r.l.s. aveva acquistato da M.C. Appalti s.r.l. benistrumentali (di cui cinque annotati nel registro dei beni ammortizzabili)negli anni 2013 e 2014 per circa € 400.000 oltre IVA, alienati nel 2016,ma il l.r. Pagano “ha riferito di non conoscere le vicende societarie […], dinon ricordare le condizioni dei beni strumentali, i committenti le opere, ifornitori, i professionisti da cui riceve direttive sulla gestione dei cantierinonostante che dal 2012 al 2014 fosse stato dipendente di M.C.Costruzioni”, né sono state reperite le fatture di acquisto e vendita;- “le annotazioni dei tempi, importi e modalità di pagamenti dellefatture emesse da F.M.

Edilizia a Centro Italia srls sono riportate nellecontabilità delle due società in maniera assolutamente divergente”;- l’ingente credito che F.M. Edilizia s.r.l. iscrive nel 2016 e riporta nel2017, “evidentemente riferito anche alla cessione dei beni strumentalioggetto delle fatture in contestazione” viene azzerato nel 2017 “in assenzadi incassi nell’anno, motivando in contropartita contabile ‘Bancacompensazione’”, talché “non è stato assolutamente provato l’effettivopagamento delle fatture”.Indi riteneva che:- i beni strumentali non fossero mai usciti dalla disponibilitàdell’Aversano;- le fittizie cessioni a F.M.

Edilizia s.r.l.s. (e, di seguito, ad Umbrias.r.l.s. e Domov s.r.l.s.) fossero servite solo a consentire l’emissione difatture infragruppo tali da far figurare costi mai sostenuti per prestazionidi servizi (noleggio) mai rese;- i costi di cui alle fatture contestate sono indeducibili per difetto diinerenza.4. Centro Italia s.r.l.s. proponeva ricorso per cassazione con tremotivi, insistito con memoria del 30 dicembre 2025; resisteva l’AE concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/20261.

Con il primo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 115 cod. proc. civ.; 2697 e 2729 cod. civ.; 39, comma 1, lett.d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CGT2 violato ilcriterio di riparto degli oneri probatori.2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia: violazionee/o falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc civ.; 2697 cod. civ.; 39,comma 1, lett. d), DPR n. 600 del 1973 e 54, comma 2, DPR n. 633 del1972; travisamento dei fatti e mancato assolvimento dell’onere dellaprova, in relazione all’art 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: il motivoreitera il precedente, “laddove la regola sull’onere della prova fosseritenuta di natura strettamente processuale e non sostanziale”.3.

I motivi sono inammissibili.3.1. Di là dall’evocare elementi documentali (in relazioneall’“informativa della GdF, richiamata quale pilastro del PVC su cui si fondal’accertamento impugnato” e ad un non meglio individuato procedimentopenale) e circostanze fattuali (in relazione al rinvenimento di “beni” “nellaparallela indagine penale” ed a “pagamenti” pur parziali) in modo del tuttogenerico e decontestualizzato, senza dimostrarne rilevanza ed “a fortiori”decisività, non individuano alcuna effettiva violazione di legge, limitandosia sollecitare a questa S.C. una nuova e più favorevole valutazione dellerisultanze istruttorie, in violazione di natura e limiti del giudizio dicassazione (cfr., tra le innumerevoli, Cass. n. 25332 del 2014), ed in talguisa omettendo alcun effettivo confronto con il percorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.La CGT2 ha effettuato un’analitica e completa disamina del compendiofattuale, evidenziando come, fallite sia M.C.

Costruzioni che M.C. Appaltis.r.l. in titolarità dell’Aversano, questi abbia assunto la regia di un castellocomposto da numerose società, al medesimo indirettamente (tra le altre:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026(Centro Italia s.r.l.s.) ricollegabili, mediante le quali, per un verso, haseguitato a mantenere l’effettiva piena disponibilità dei relativi benistrumentali e, per altro verso, ha dato vita ad un sistema di fatturazioniper prestazioni in realtà mai effettuate ed in effetti mai pagate, tanto cheil notevole credito di F.M.

Edilizia s.r.l.s. nei confronti di Centro Italia s.r.l.s.è stato semplicemente “azzerato”, con causale evanescente (“Bancacompensazione”).Alla luce di ciò, l’affermazione, contenuta nel primo motivo, secondocui sarebbe mancato alcun accertamento sulla catena delle cessioni, ècontraddetta dalla realtà testuale della sentenza impugnata.In definitiva, la CGT2 ha reso conto dell’avere l’Ufficio offerto la provapresuntiva dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, a fronte della quale,invece, la contribuente non ha in alcun modo assolto l’onere dellacontroprova, “limitandosi a formulare […] generiche asserzioni prive diqualsiasi documentazione probatoria”, mentre, “in relazione all’unicaeccezione specifica[,] che i pagamenti delle fatture sono stati effettuatisenza nessuna compensazione di partita[,] l’appellante non indicaesattamente i bonifici o le modalità di pagamento effettuate e soprattuttoil loro collegamento ai numeri delle fatture ‘inesistenti’”.

Talché risultanopienamente ossequiati gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità,a termini della quale, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti,l’AF ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere,indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva (“explurimis” Cass. n. 28628 del 2021), spettando poi al contribuente fornirela prova contraria – nella specie non assolta – dell’effettiva esistenza,senza che questa possa consistere nella mera esibizione della fattura, onella regolarità – nella specie finanche insussistente – di scritture contabilie pagamenti (“ex plurimis” Cass. n. 2160 del 2024).4.

Con il terzo motivo si denuncia: violazione e/o falsa applicazionedell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.:Numero registro generale 902/2025Numero sezionale 503/2026Numero di raccolta generale 7070/2026Data pubblicazione 24/03/2026“non è chiarito, dall’atto di accertamento, se [l’]inesistenza abbia naturasoggettiva o oggettiva ma, in ogni caso, tale inesistenza, ai fini dellaesclusione della deducibilità dei costi ai sensi dell’art. 109 TUIR, deveessere ricondotta inequivocabilmente ad un panorama probatorio più checonvincente, il cui onere resta in ogni caso consolidato in capo all’ufficio eda questi non assolto”.4.1.

Il motivo è manifestamente infondato.In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti (di un tal generedi operazioni discorrendo la sentenza impugnata nel riferire, in esordio,delle ragioni del recupero a termini dell’avviso di accertamento), comeaccertate dal giudice d’appello, i costi documentati dalle relative fatturesono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza (ex plurimis Cass. n.8716 del 2025), a prescindere dalla conformità (solo) formale ai requisitiprevisti dagli artt. 109 TUIR 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, a meno che ilcontribuente, su cui grava l’onere della prova contraria per i motivi giàevidenziati, dimostri l’effettività delle operazioni (ex plurimis Cass. n.20060 del 2022).5.

In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenziadelle entrate le spese di lite, liquidate in euro 5.800, oltre spese prenotatea debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoP.Q.MRigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenziadelle entrate le spese di lite, liquidate in euro 5.800, oltre spese prenotatea debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 20 gennaio 2026.La PresidenteAngelina-Maria Perrino