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Decreto — n. 7035/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares tax proceeding extinguished due to extinction of related judgment against co-obligor.

Numero d'incarto Decreto — n. 7035/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because the underlying judgment against a co-obligor had already terminated. The taxpayer, Crabu Franco, challenged a regional tax commission decision, but the court noted the extinction of a separate proceeding against Cadonigiovanni under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the procedural effects of that extinction extended to the current case, terminating the process without a substantive ruling on the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022: The extinction of a judicial proceeding against a co-obligor produces effects in favor of the co-obligor and extinguishes the related proceeding against the other party.

Parole chiave

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tax proceeding extinction co-obligor effects judicial termination tax administrative law procedural extinction autorità giudiziaria fiscale revisione della tassazione fiscale rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022
4642 del 2025 ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg.,della legge n.
Art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022
4642 del 2025 ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg.,della legge n.
Art. 391 cod. proc. civ.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 6457/2017 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOControCRABU FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE MANCA BITTI unitamenteall’avvocato ITALO DOGLIOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA n.287/01/2016 depositata il 27/09/2016, con riferimento all’atto impositivo oggetto delricorso per Cassazione;vista l’avvenuta estinzione del giudizio (RG n. 28452/2026) nei confronti di CADONIGIOVANNI con decreto prot. n. 4642 del 2025 ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg.,della legge n. 197 del 2022;considerato che gli effetti estintivi della definizione della causa, si producono anche infavore del coobbligato ex art. 1 cit.;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 18/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria PerrinoNumero registro generale 6457/2017Numero sezionale 677/2026Numero di raccolta generale 7035/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 6457/2017 R.G. proposto da:AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLOSTATOControCRABU FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE MANCA BITTI unitamenteall’avvocato ITALO DOGLIOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE SARDEGNA n.287/01/2016 depositata il 27/09/2016, con riferimento all’atto impositivo oggetto delricorso per Cassazione;vista l’avvenuta estinzione del giudizio (RG n. 28452/2026) nei confronti di CADONIGIOVANNI con decreto prot. n. 4642 del 2025 ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg.,della legge n. 197 del 2022;considerato che gli effetti estintivi della definizione della causa, si producono anche infavore del coobbligato ex art. 1 cit.;che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salvala possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 18/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino