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Decreto — n. 7034/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment scheme under Law 197/2022.

Numero d'incarto Decreto — n. 7034/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the proceedings extinguished after finding the tax debt fully settled under the simplified payment scheme of Law 197/2022. Invitalia argued the debt was extinguished upon depositing the required documentation, while the Revenue Agency contested this outcome. The court ruled that the procedural requirements for the simplified scheme were met, thereby legally terminating the case without further review.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 231 of Law 197/2022; Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code: When a taxpayer adheres to a simplified payment scheme and fulfills all deposit requirements, the tax debt is extinguished and the administrative or judicial proceedings are automatically terminated.

Parole chiave

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simplified payment scheme tax debt extinguishment Law 197/2022 procedural extinction Revenue Agency administrative simplification tax collection agents differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 231 of Law 197/2022
Art. 391, paragraph 3 of the Civil Procedure Code
1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere lafissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere lafissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 14685/2023 R.G. proposto da:INVITALIA PARTECIPAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO GRIECOControAGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA, rappresentata e difesaDALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.6347/01/2022 depositata il 28/12/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater);rilevato il deposito della prevista dichiarazione di adesione, della documentazioneafferente ai relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizioneagevolata e le risultanze dell’interlocutoria datata 12.03.2026 degli Uffici Finanziaricompetenti;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere lafissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 17/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria PerrinoNumero registro generale 14685/2023Numero sezionale 676/2026Numero di raccolta generale 7034/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Presidente Titolareha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 14685/2023 R.G. proposto da:INVITALIA PARTECIPAZIONI SPA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO GRIECOControAGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA, rappresentata e difesaDALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOavverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.6347/01/2022 depositata il 28/12/2022, pronunciata con riferimento ad un atto per ilquale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente dellaRiscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater);rilevato il deposito della prevista dichiarazione di adesione, della documentazioneafferente ai relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizioneagevolata e le risultanze dell’interlocutoria datata 12.03.2026 degli Uffici Finanziaricompetenti;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;che, pertanto, il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere lafissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.DICHIARA ESTINTO IL PROCESSORoma, 17/03/2026La Presidente TitolareAngelina-Maria Perrino