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Decreto — n. 7033/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 7033/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal against a tax decision extinguished because the taxpayer failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The Agency of Revenue argued that the lapse of time constituted a waiver of the right to appeal, while the taxpayer did not submit a timely request for judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the taxpayer to bear the procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: The failure of a party to request a decision within the forty-day period following the communication of a proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal statutory time limit waiver of appeal procedural extinction tax litigation failure to request decision procedural costs contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1222/2022Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7033/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETOsul ricorso iscritto al n. 1222/2022 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controScaglia Silvio, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cinquemani-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermon.6622/2021 depositata il 14/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1222/2022Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7033/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 1222/2022Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7033/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 1222/2022 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controScaglia Silvio, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cinquemani-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermon.6622/2021 depositata il 14/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 1222/2022Numero sezionale 675/2026Numero di raccolta generale 7033/2026Data pubblicazione 24/03/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 20/03/2026Rosanna AngaranoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 20/03/2026Rosanna Angarano