Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to 40-day silence, declaring the case extinguished and awarding costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment notification. The Agency of Revenue sued a waste management company regarding a tax dispute, but the lower court's proposal for case closure remained unchallenged. Consequently, the court ruled the appeal deemed withdrawn under procedural law and ordered the taxpayer to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, second comma, c.p.c.; Art. 391, second comma, c.p.c.: If a party fails to request a decision on a proposed judgment within the statutory period, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the losing party bearing the costs.
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DECRETOsul ricorso iscritto al n. 5002/2023 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controSocieta' Per La Regolamentazionedel Serviziodi Gestione Rifiuti Ato N.11Agrigento Provincia Ovest A R.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Zaccheounitamente all’avvocato Carlo Bavetta,-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermon.8278/2022 depositata il 06/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 5002/2023Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 7026/2026Data pubblicazione 24/03/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 5002/2023Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 7026/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegatoha pronunciato il seguenteDECRETOsul ricorso iscritto al n. 5002/2023 R.G. proposto da:Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controSocieta' Per La Regolamentazionedel Serviziodi Gestione Rifiuti Ato N.11Agrigento Provincia Ovest A R.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Zaccheounitamente all’avvocato Carlo Bavetta,-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermon.8278/2022 depositata il 06/10/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 5002/2023Numero sezionale 672/2026Numero di raccolta generale 7026/2026Data pubblicazione 24/03/2026dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 20/03/2026Rosanna AngaranoP.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 20/03/2026Rosanna Angarano