Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7017/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal, ruling second-instance court erred by missing its own duty to verify notification regularity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7017/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a second-instance tax court decision that had dismissed the tax authority's challenge to a payment notice. The authority argued the prior payment notice was valid and unopposed, but the second-instance court failed to independently verify the notification's regularity as required by law. The court held that the second-instance judge must officiously examine the validity of the preceding act, and its failure to do so constituted a ground for cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992; Art. 57, comma 2, e 58 d.lgs. n. 546/1992: The second-instance judge must officiously verify the regularity of preceding acts; failure to do so renders the judgment voidable.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notification regularity second instance duty officious examination payment notice consolidation tax appeal admissibility procedural nullity d.lgs. 546/1992 arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992
Aggiunge la pronuncia che, in baseal meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs.
Art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Art. 58 d.lgs. n. 546/1992
02420149004044465 sarebbe consentita aisensi dell’art. 58 d.lgs.
art. 57 d.lgs. n. 546/92
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
02420149004044465 sarebbe consentita aisensi dell’art. 58 d.lgs.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Aggiunge la pronuncia che, in baseal meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 22108/2024
Cass. n. 10736/2024
22108/2024cit., Cass. n. 10736/2024, e, da ultimo, Cass.
Cass. n. 20476/2025
Cass. n. 30227/2022
Cass. n. 27581/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2888/2025 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-controPastis-C.N.R.S.M. s.c.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv.Stefano Potenza-controricorrente-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia n.2923/24/2024, pubblicata il 12.8.2024,Numero registro generale 2888/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 7017/2026Data pubblicazione 24/03/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott.

Alessia De Durante.1. In data 21.2.2017, l’agente della riscossione ha notificato alla societàcontribuente PASTIS – C.N.R.S.M. s.c.p.a. in liquidazione l’intimazione dipagamento n. 02420179000817718/000, relativa al mancato pagamento disvariate cartelle, impugnata dalla contribuente in data 20.4.2017, per omessae/o irrituale notifica dell’atto prodromico.2. In data 21.06.2017, l’agente della riscossione si è costituito in giudizioallegando la ritualità della notifica della cartella di cui, in data 4/7/2017, hadepositato la relativa documentazione.3.

Con sentenza n. 182/1/2018, depositata in data 22.2.2018, è stato accoltoil ricorso, dichiarato il mancato perfezionamento del procedimento di notifica, e,per l’effetto, annullato l’atto impugnato.4. Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo l’avvenuta notificadell’intimazione di pagamento n. 02420149004044465 disposta nei confronti delliquidatore della società e mai opposta, con conseguente inammissibilità delricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/92. Parte appellata ha contestatola produzione documentale dell’intimazione di pagamento n.02420149004044465, effettuata nel giudizio di seconde cure, chiedendo ilrigetto dell’impugnazione e la conferma dell’annullamento della cartella, ed haproposto appello incidentale in relazione alla compensazione delle spese di litedisposta in primo grado.5.

Con la sentenza n. 2923/24/2024, la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia ha respinto l’appello proposto dall’Agente dellariscossione affermando l’irritualità della notifica della cartella sottesa all’attoopposto e l’inammissibilità della allegazione dell’intimazione di pagamento n.02420149004044465 avvenuta solo in appello, in quanto determinantel’ampliamento del thema decidendum, e ha dichiarato nuove ed inammissibili, aisensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/92, le domande proposte dall’appellante in meritoall’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/92.Numero registro generale 2888/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 7017/20266.

Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unData pubblicazione 24/03/2026motivo.7. Spiega controricorso la contribuente, la quale eccepisce l’inammissibilità el’infondatezza del ricorso, e rileva l’intervenuto giudicato interno in ordineall’omessa impugnazione della statuizione di rigetto della supposta violazionedell’art. 19 del Dlgs n° 546/92, in quanto definita dalla Corte di secondo grado“peraltro prima facie infondata”.8. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., parte ricorrentelamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.19, 21, 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992.Deduce la ricorrente che la allegazione e produzione in appellodell’intimazione di pagamento n. 02420149004044465 sarebbe consentita aisensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 nel testo ratione temporis vigente, in quantovolta a dimostrare l’inoppugnabilità della cartella di pagamento oggetto delcontendere e, conseguentemente, dell’intimazione di pagamento impugnata, eciò in applicazione del principio del consolidamento delle pretese tributarie.1.1 Il motivo è fondato.Preliminarmente si osserva come non possa ritenersi che l’inciso “peraltroprima facie infondata”, contenuto nella decisione impugnata e riferito allaproposta interpretazione dell’art. 19 d.lgs. 546 del 1992, privo di ulteriorispecificazioni in ordine alle motivazioni, costituisca una ragione, distinta edautonoma, di per sé giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata.Si tratta, a ben vedere, di una considerazione sul merito della controversiache costituisce mera argomentazione ipotetica e virtuale, che, come tale, nonpuò formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria(sul punto, si confronti Cass. n. 32092 del 2025).Ciò chiarito, deve osservarsi, come ribadito di recente da Cass. n. 35019 del2025, che l’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, haNumero registro generale 2888/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 7017/2026natura di atto autonomamente impugnabile per vizi propri, oppure, in caso diData pubblicazione 24/03/2026mancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere un vizio dellasequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notifica dell’attopresupposto, o per contestare, in via alternativa, la stessa pretesa tributariaazionata di cui il contribuente può dedurre di essere venuto per la prima volta aconoscenza (ex multis, Cass. 27581/2018).

Aggiunge la pronuncia che, in baseal meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992(a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazioneunitamente a quest'ultimo), se l’intimazione di pagamento non viene impugnata(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti oanche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come laprescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono esserefatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 22108/2024cit., Cass. n. 10736/2024, e, da ultimo, Cass. n. 20476/2025).Nel caso di specie, ammissibile la produzione della documentazione relativaalla notifica dell’intimazione di pagamento, come rilevata dalla stessa CTG2, nonpuò ritenersi che essa ampli illegittimamente il thema decidendum, afferendo almedesimo credito fiscale, e costituendo il conseguente rilievo di tardività delricorso una mera difesa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57,comma 2, e 58 d.lgs. n. 546/1992 nel testo ratione temporis vigente (sul puntoCass. n. 30227/2022).È condivisibile, d’altra parte, quanto osservato dalla ricorrente, in ordine allanecessità del rilievo officioso, da parte del giudice di secondo grado, valutata laregolarità della notifica della intimazione, poi non opposta, dell’inammissibilitàdella successiva impugnazione della cartella.2.

Il ricorso, pertanto, è fondato, in quanto la CGT2 non ha tenuto conto ditali principi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione.Numero registro generale 2888/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 7017/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*CONSOLIDAMENTODELLA PRETESADanilo Chieca Consigliere TRIBUTARIA –TARDIVITÀ DELCesare Taraschi ConsigliereRICORSO- MERAAndrea Antonio Salemme Consigliere DIFESA - ARTT. 57,Alessia De Durante Consigliere Rel.

COMMA 2, E 58D.LGS. N. 546/1992Ud.5/02/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2888/2025 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-ricorrente-controPastis-C.N.R.S.M. s.c.p.a. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv.Stefano Potenza-controricorrente-avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia n.2923/24/2024, pubblicata il 12.8.2024,Numero registro generale 2888/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 7017/2026Data pubblicazione 24/03/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5.2.2026, dalConsigliere dott.

Alessia De Durante.1. In data 21.2.2017, l’agente della riscossione ha notificato alla societàcontribuente PASTIS – C.N.R.S.M. s.c.p.a. in liquidazione l’intimazione dipagamento n. 02420179000817718/000, relativa al mancato pagamento disvariate cartelle, impugnata dalla contribuente in data 20.4.2017, per omessae/o irrituale notifica dell’atto prodromico.2. In data 21.06.2017, l’agente della riscossione si è costituito in giudizioallegando la ritualità della notifica della cartella di cui, in data 4/7/2017, hadepositato la relativa documentazione.3.

Con sentenza n. 182/1/2018, depositata in data 22.2.2018, è stato accoltoil ricorso, dichiarato il mancato perfezionamento del procedimento di notifica, e,per l’effetto, annullato l’atto impugnato.4. Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo l’avvenuta notificadell’intimazione di pagamento n. 02420149004044465 disposta nei confronti delliquidatore della società e mai opposta, con conseguente inammissibilità delricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/92. Parte appellata ha contestatola produzione documentale dell’intimazione di pagamento n.02420149004044465, effettuata nel giudizio di seconde cure, chiedendo ilrigetto dell’impugnazione e la conferma dell’annullamento della cartella, ed haproposto appello incidentale in relazione alla compensazione delle spese di litedisposta in primo grado.5.

Con la sentenza n. 2923/24/2024, la Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Puglia ha respinto l’appello proposto dall’Agente dellariscossione affermando l’irritualità della notifica della cartella sottesa all’attoopposto e l’inammissibilità della allegazione dell’intimazione di pagamento n.02420149004044465 avvenuta solo in appello, in quanto determinantel’ampliamento del thema decidendum, e ha dichiarato nuove ed inammissibili, aisensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/92, le domande proposte dall’appellante in meritoall’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/92.Numero registro generale 2888/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 7017/20266.

Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unData pubblicazione 24/03/2026motivo.7. Spiega controricorso la contribuente, la quale eccepisce l’inammissibilità el’infondatezza del ricorso, e rileva l’intervenuto giudicato interno in ordineall’omessa impugnazione della statuizione di rigetto della supposta violazionedell’art. 19 del Dlgs n° 546/92, in quanto definita dalla Corte di secondo grado“peraltro prima facie infondata”.8. Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del 5febbraio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., parte ricorrentelamenta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.19, 21, 57 e 58 d.lgs. n. 546/1992.Deduce la ricorrente che la allegazione e produzione in appellodell’intimazione di pagamento n. 02420149004044465 sarebbe consentita aisensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 nel testo ratione temporis vigente, in quantovolta a dimostrare l’inoppugnabilità della cartella di pagamento oggetto delcontendere e, conseguentemente, dell’intimazione di pagamento impugnata, eciò in applicazione del principio del consolidamento delle pretese tributarie.1.1 Il motivo è fondato.Preliminarmente si osserva come non possa ritenersi che l’inciso “peraltroprima facie infondata”, contenuto nella decisione impugnata e riferito allaproposta interpretazione dell’art. 19 d.lgs. 546 del 1992, privo di ulteriorispecificazioni in ordine alle motivazioni, costituisca una ragione, distinta edautonoma, di per sé giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare ladecisione adottata.Si tratta, a ben vedere, di una considerazione sul merito della controversiache costituisce mera argomentazione ipotetica e virtuale, che, come tale, nonpuò formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria(sul punto, si confronti Cass. n. 32092 del 2025).Ciò chiarito, deve osservarsi, come ribadito di recente da Cass. n. 35019 del2025, che l’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, haNumero registro generale 2888/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 7017/2026natura di atto autonomamente impugnabile per vizi propri, oppure, in caso diData pubblicazione 24/03/2026mancata notificazione della cartella di pagamento, per far valere un vizio dellasequenza procedimentale, deducendone la nullità per omessa notifica dell’attopresupposto, o per contestare, in via alternativa, la stessa pretesa tributariaazionata di cui il contribuente può dedurre di essere venuto per la prima volta aconoscenza (ex multis, Cass. 27581/2018).

Aggiunge la pronuncia che, in baseal meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992(a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazioneunitamente a quest'ultimo), se l’intimazione di pagamento non viene impugnata(facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti oanche l’illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come laprescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono esserefatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass. n. 22108/2024cit., Cass. n. 10736/2024, e, da ultimo, Cass. n. 20476/2025).Nel caso di specie, ammissibile la produzione della documentazione relativaalla notifica dell’intimazione di pagamento, come rilevata dalla stessa CTG2, nonpuò ritenersi che essa ampli illegittimamente il thema decidendum, afferendo almedesimo credito fiscale, e costituendo il conseguente rilievo di tardività delricorso una mera difesa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 57,comma 2, e 58 d.lgs. n. 546/1992 nel testo ratione temporis vigente (sul puntoCass. n. 30227/2022).È condivisibile, d’altra parte, quanto osservato dalla ricorrente, in ordine allanecessità del rilievo officioso, da parte del giudice di secondo grado, valutata laregolarità della notifica della intimazione, poi non opposta, dell’inammissibilitàdella successiva impugnazione della cartella.2.

Il ricorso, pertanto, è fondato, in quanto la CGT2 non ha tenuto conto ditali principi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione cui siNumero registro generale 2888/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 7017/2026Data pubblicazione 24/03/2026demanda la liquidazione delle spese relative anche al presente grado dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il PresidenteP.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione cui siNumero registro generale 2888/2025Numero sezionale 1177/2026Numero di raccolta generale 7017/2026Data pubblicazione 24/03/2026demanda la liquidazione delle spese relative anche al presente grado dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il5.2.2026.Il Presidente