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Ordinanza Interlocutoria — n. 6976/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed; tax office must notify all co-obligated taxpayers before integration of contradictory proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6976/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal regarding the nullity of a tax assessment for lack of motivation. The lower court had declared the assessment void because the underlying judicial order was not attached, arguing taxpayers needed it to understand the valuation basis. The Supreme Court rejected this, ruling that the law only requires identifying the document, not attaching it, and that the assessment was properly motivated. Consequently, the case was remanded for the integration of contradictory proceedings with the omitted co-obligated taxpayers.

Regesto Legislator

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Art. 42 d.P.R. n. 600/73; Art. 54 d.P.R. n. 131/86: The tax assessment for judicial acts must identify the underlying order but does not require its attachment; failure to notify all co-obligated taxpayers necessitates remand for integration of contradictory proceedings.

Parole chiave

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tax assessment nullity lack of motivation judicial order attachment integration of contradictory co-obligated taxpayers tax registration duty Cassation remand rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first comma, nn. 3 and 4 c.p.c.
L’ Ufficio ricorrente, con un unico motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn.
Art. 42 d.P.R. n. 600/73
3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42,d.P.R.
Art. 7 l. n. 212/00
600/73, dell’art. 7, l.
Art. 54 d.P.R. n. 131/86
212/00, dell’art. 54, d.p.r.
Art. 133 c.p.c.
131/86 edell’art. 133 c.p.c.
art. 133 c.p
131/86 edell’art. 133 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 7714/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controLo Balbo Carmelo-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo della Sicilian. 8956/2022 depositata il 25.10.22Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere Fabio Di Pisa.1. La CGT-2 Sicilia, con la sentenza n. 8956/02/22 depositata il 10/02/2023,in riforma della sentenza di primo grado, annullava l'avviso di liquidazione2016/001/ OR/000000379/0/008 con il quale era stata liquidata, a caricodei contribuenti Maria Rosa Sofia Lo Balbo, Carmelo Lo Balbo ed Ottavio LoNumero registro generale 7714/2023Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 6976/2026Data pubblicazione 24/03/2026Balbo, l'imposta di registro relativa all'atto giudiziario costituitodall'ordinanza n. 379/2016 del 16.08.2016 con la quale il Tribunale di Patti,su istanza di Carmela Lo Re, aveva dichiarato la nullità di una permuta e lacontestuale efficacia della sottostante scrittura privata (contenente ilcontratto dissimulato) di compravendita di un fabbricato e del terrenoedificabile per il prezzo di euro 200.000,00.I giudici di appello, premesso che risultava che la menzionata ordinanza nonera stata notificata ai contribuenti né dagli stessi conosciuta aliunde,assumevano che sarebbe stato onere dell’ufficio allegare, all’avviso diliquidazione, l’ordinanza n. 379/2016 del 16.08.2016 del Tribunale di Patti,perché solo attraverso la conoscenza di tale provvedimento giurisdizionalee degli effetti dell’accertamento giudiziale in esso contenuto, i contribuentiavrebbero potuto efficacemente ricostruire il ragionamento sotteso all’attodi liquidazione dell’imposta di registro che ha come parametro il valore dellacompravendita pari ad euro 200.000,00, con la conseguenza che l’attoimpugnato doveva essere ritenuto illegittimo per carenza di motivazionecome lamentato dagli appellanti.2.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di ununico motivo, l’Agenzia delle entrate.3. Carmelo Lo Balbo, unico appellato cui è stato notificato il ricorso percassazione, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’ Ufficio ricorrente, con un unico motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42,d.P.R. n. 600/73, dell’art. 7, l. n. 212/00, dell’art. 54, d.p.r. n. 131/86 edell’art. 133 c.p.c. per avere i giudici di appello rilevato la nullità dell’attoimpositivo per difetto di motivazione, benché la ordinanza sottoposta aregistrazione, non allegata all’atto impositivo, fosse individuata conriferimento al numero del provvedimento, all’autorità emittente, alla datadi pubblicazione ed alla generalità delle parti, non considerando che secondoNumero registro generale 7714/2023Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 6976/2026Data pubblicazione 24/03/2026il disposto dell’art. 54, d.P.R. 131/86 in tema di imposta di registro, comeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che l’avviso diliquidazione emesso ai sensi della citata norma, in relazione ad un attogiudiziario, debba contenere l’indicazione dell’imponibile, l’aliquotaapplicata e l'imposta liquidata, ma non, necessariamente recare, in allegato,la sentenza o il suo contenuto essenziale.2.

In via preliminare va osservato che l’odierno ricorso per cassazione èstato notificato esclusivamente nei confronti di Carmelo Lo Balbo e nonanche nei confronti dei coobbligati Maria Rosa Sofia Lo Balbo ed Ottavio LoBalbo parti del giudizio di appello e litisconsorti necessari, da ciò derivandola necessità di disporre la integrazione del contraddittorio.Numero registro generale 7714/2023Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 6976/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:IMPOSTA DIGiacomo Maria Stalla PresidenteREGISTROAngelo Matteo Socci Consigliere Ud.27/01/2026 CCGianmarco Calienno ConsigliereMargherita Libri Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 7714/2023 R.G. proposto da:Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato .-ricorrente-controLo Balbo Carmelo-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo della Sicilian. 8956/2022 depositata il 25.10.22Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere Fabio Di Pisa.1.

La CGT-2 Sicilia, con la sentenza n. 8956/02/22 depositata il 10/02/2023,in riforma della sentenza di primo grado, annullava l'avviso di liquidazione2016/001/ OR/000000379/0/008 con il quale era stata liquidata, a caricodei contribuenti Maria Rosa Sofia Lo Balbo, Carmelo Lo Balbo ed Ottavio LoNumero registro generale 7714/2023Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 6976/2026Data pubblicazione 24/03/2026Balbo, l'imposta di registro relativa all'atto giudiziario costituitodall'ordinanza n. 379/2016 del 16.08.2016 con la quale il Tribunale di Patti,su istanza di Carmela Lo Re, aveva dichiarato la nullità di una permuta e lacontestuale efficacia della sottostante scrittura privata (contenente ilcontratto dissimulato) di compravendita di un fabbricato e del terrenoedificabile per il prezzo di euro 200.000,00.I giudici di appello, premesso che risultava che la menzionata ordinanza nonera stata notificata ai contribuenti né dagli stessi conosciuta aliunde,assumevano che sarebbe stato onere dell’ufficio allegare, all’avviso diliquidazione, l’ordinanza n. 379/2016 del 16.08.2016 del Tribunale di Patti,perché solo attraverso la conoscenza di tale provvedimento giurisdizionalee degli effetti dell’accertamento giudiziale in esso contenuto, i contribuentiavrebbero potuto efficacemente ricostruire il ragionamento sotteso all’attodi liquidazione dell’imposta di registro che ha come parametro il valore dellacompravendita pari ad euro 200.000,00, con la conseguenza che l’attoimpugnato doveva essere ritenuto illegittimo per carenza di motivazionecome lamentato dagli appellanti.2.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di ununico motivo, l’Agenzia delle entrate.3. Carmelo Lo Balbo, unico appellato cui è stato notificato il ricorso percassazione, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’ Ufficio ricorrente, con un unico motivo, deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42,d.P.R. n. 600/73, dell’art. 7, l. n. 212/00, dell’art. 54, d.p.r. n. 131/86 edell’art. 133 c.p.c. per avere i giudici di appello rilevato la nullità dell’attoimpositivo per difetto di motivazione, benché la ordinanza sottoposta aregistrazione, non allegata all’atto impositivo, fosse individuata conriferimento al numero del provvedimento, all’autorità emittente, alla datadi pubblicazione ed alla generalità delle parti, non considerando che secondoNumero registro generale 7714/2023Numero sezionale 696/2026Numero di raccolta generale 6976/2026Data pubblicazione 24/03/2026il disposto dell’art. 54, d.P.R. 131/86 in tema di imposta di registro, comeinterpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si ritiene che l’avviso diliquidazione emesso ai sensi della citata norma, in relazione ad un attogiudiziario, debba contenere l’indicazione dell’imponibile, l’aliquotaapplicata e l'imposta liquidata, ma non, necessariamente recare, in allegato,la sentenza o il suo contenuto essenziale.2.

In via preliminare va osservato che l’odierno ricorso per cassazione èstato notificato esclusivamente nei confronti di Carmelo Lo Balbo e nonanche nei confronti dei coobbligati Maria Rosa Sofia Lo Balbo ed Ottavio LoBalbo parti del giudizio di appello e litisconsorti necessari, da ciò derivandola necessità di disporre la integrazione del contraddittorio. P.Q.MOnera parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio neiconfronti di Maria Rosa Sofia Lo Balbo ed Ottavio Lo Balbo entro il terminedi giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia lacausa a nuovo ruolo.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria StallaP.Q.MOnera parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio neiconfronti di Maria Rosa Sofia Lo Balbo ed Ottavio Lo Balbo entro il terminedi giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia lacausa a nuovo ruolo.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 27gennaio 2026 .Il PresidenteGiacomo Maria Stalla