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Ordinanza — n. 6840/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, ruling extraordinary collection roles require specific 'risk of collection' justification in payment notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6840/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that upheld a taxpayer's challenge to an extraordinary tax collection notice. The taxpayer argued that the notice lacked specific justification for the extraordinary procedure, while the Agency contended that the mere existence of a bankruptcy concordat was sufficient grounds. The court held that the statutory requirement to explicitly demonstrate a 'found risk of collection' was not met by the mere classification of the role as extraordinary, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 11, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972: The issuance of an extraordinary tax collection notice requires specific motivation regarding the existence of a found risk of collection, which cannot be inferred solely from the debtor's status in a concursal procedure.

Parole chiave

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extraordinary tax collection risk of collection payment notice motivation concordat preventive found risk of collection tax debt recovery procedural justification sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 11, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
Il giudice di appello riteneva che il carattere eccezionale della procedura d’iscrizione nel ruolo straordinario giustificasse, da un lato, la necessità prevista dall’art. 11, comma terzo, d.P.R.
Art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
600 del 1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 del mod.
Art. 380-bis c.p.c.
Il 2 4 /9/2025 è stata comunicata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.
Art. 96, terzo comma, c.p.c.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 4.500,00 nonché al pagamento, in favore dell
d.m. n. 55 del 2014
Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 9.500 ,00 per compensi, seguono la soccombenza.
art. 380 - bis c.p
Il 2 4 /9/2025 è stata comunicata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c.
art. 96 c.p
Trovano applicazione, non ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4887/2025R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro RERIF SRL (c.f. 00460660616 ) , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Carmela De Franciscis -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,n. 5277 / 20 2 4 , depositata il 5 / 9 /20 2 4 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/3/2026 dal Consigliere Gianluca Bordon. FATTI DI CAUSA 1.Rerif srl impugnava una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo straordinario dei debiti d’imposta risultanti da controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 del mod. Unico redditi 2017 e dei modelli 770 anni dal 2017 a l 2020, Irap anni 2018 e 2019, Iva anni 2019 e 2020e liquidazioni periodiche Iva anni da l 2018 a l 2022,per l’importo complessivo di euro 978.200,99.

Per l’Ufficio la presenza di un concordato straordinario sintomatico di uno stato di crisi giustificava la formazione di un ruolo straordinario al fine di accelerare i tempi della riscossione. 2.Con la sentenza n. 3163 /20 2 3 la CGT di primo grado di Caserta accoglieva il ricorso della contribuente , rilevando che la cartella di pagamento emessa per l’iscrizione nel ruolo straordinario deve essere appositamente motivata per la particolare procedura seguita per la riscossione e le minori garanzie per il contribuente. L’apertura di una procedura concorsuale può giustificare l’emissione di ruoli straordinari ma la cartella avrebbe dovuto indicare quali elementi giustificassero il ruolo straordinario.

Nemmeno le comunicazioni d’irregolarità – peraltro notificate solo per alcuni dei ruoli riportati in cartella – contenevano riferimenti alle ragioni che giustificano un ruolo straordinario.

3. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 5277/2024rigettava l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate. Il giudice di appello riteneva che il carattere eccezionale della procedura d’iscrizione nel ruolo straordinario giustificasse, da un lato, la necessità prevista dall’art. 11, comma terzo, d.P.R. n. 600 del 1973, di un “fondato pericolo per la riscossione”e, dall’altro, l’obbligo di specificare in cartella le ragioni del pericolo. Il mero fatto che la società fosse stata posta in concordato preventivo non era sufficiente, in quanto l’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale legittima la domanda di ammissione al passivo dell’erario per il credito di natura tributaria senza necessità di preventiva emissione del ruolo.

4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo , a cui ha resistito la contribuente con controricorso.

5. Il 2 4 /9/2025 è stata comunicata proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 - bis c.p.c. in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. Con istanza depositata in data 3/11/2025 la ricorrente ha chiesto la decisione. 6.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 7.Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo sia la ricorrente che la controricorrente hanno depositato memorieillustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo, rubricato « V iolazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 11, 3° comma, 12, 3° comma, 14 , 15, 15 bis DPR 602/1973; 36bis e 42 DPR 600/1973; 54bis DPR 633/1972; 7, 3 comma, L. 212/2000; 1, 2°comma, D.M. 321/1999). (art. 360 n.3 cpc)»,l’Agenzia delle entrate deduce che la cartella è stata emessa ai sensi dell’art. 36 - bis d.P.R. n. 600 del 1973 e riportava l’iscrizione d’imposte dichiarate dal contribuente e non versate.

Non era necessariauna specifica motivazione perché erano state chieste imposte dichiarate mentre le ragioni strettamente connesse all’apertura della procedura straordinaria costituivano una circostanza nota alla contribuente. 2.Il motivo non è fondato. Nel prevede re espressamente la possibilità per l’Amministrazione, in deroga alla procedura ordinaria, di adottare la procedura eccezionale d’iscrizione al ruolo straordinario ai sensi dell’art. 15- bis del citato decreto sul presupposto del “fondato pericolo per la riscossione”, l’art. 11 , terzo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 impone, in capo all’Ufficio, l’obbligo d ’ indicare nella cartella di pagamento le ragioni per cui tale pericolo è ritenuto sussistente (Cass. n. 22306/2021e Cass. 12239 / 2017) .

Ilriferimento a dati e fatti di cui il contribuente è a conoscenza non è di per sé sufficiente perché occorreva che la cartella di pagamento desse conto , sia pure in modo sintetico , della formazione del ruolo straordinario e, conseguentemente, della sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione. L’obbligo motivazionale è stato assolto , come appare evidente dalla lettura del ruolo riportata a pag. 9-20 del ricorso,con riguardo alle ragioni di fatto e di diritto su cui si basava la pretesa impositiva ma non con riferimento alla ricorrenza del periculum in mora (Cass.1236/2023).

È la motivazione richiesta dall’art. 11, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 a essere stata omessa nella cartella , senza che tale carenza possa giustificarsi facendo riferimento ad un’“impropria straordinarietà del ruolo”. Stante la distinzione fra ruolo ordinario e ruolo straordinario e avendo la stessa Amministrazione qualificato quello formato come “ruolo straordinario”, è irrilevante che l’Ufficio potesse iscrivere l’intero carico risultante dalla liquidazione delle imposte sulla base delle dichiarazioni della contribuente e che con riferimento alla liquidazione delle imposte dichiarate dalla società non si fosse resa necessariaalcuna attività integrativa .

3. La motivazione della proposta di definizione comunicata alle parti è conforme all’esito del giudizio . Le spese processuali, liquidate nel rispetto dei parametri del d.m. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della causa, nella somma di euro 9.500 ,00 per compensi, seguono la soccombenza. Trovano applicazione, non ostandovi impedimenti normativi o di carattere logico-sistematico, ilterzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c, richiamati dal novellato art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., nei termini di cui in dispositivo . Per i casi di conformità tra proposta e definizione è statacodificata un’ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale (Cass., Sez.

U., 27195/2023 e Cass. 5243/2024), comportante, qualora sia consentita una pronuncia sulle spese, la condanna a una somma equitativamente determinata a favore della controparte e, in ogni caso, anche in assenza di difese dell’intimato, di un ’ ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00in favore della Cassa delle Ammende.

4. Stante la soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica (Cass. 1778/2016, Cass. 19926/2024 e Cass.18048/2025) l’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 228 del 2012. P.Q.M La Corte rigettail ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 9.500 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma equitativamente determinata nella misura di euro 4.500,00 nonché al pagamento, in favore dell