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Ordinanza — n. 6831/2026 — snciv Generato dall'IA

Court partially allows tax appeal, quashing one lower court ruling while upholding another on payment definitions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6831/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially allowed the tax agency's appeal against two regional tax commission decisions regarding a tax definition procedure. The agency argued that amounts never actually paid could not count as 'already paid' under the relevant law, while the taxpayer contended that the letter of the statute was unassailable. The court quashed the decision declaring the case extinguished because it failed to account for the specific nature of the tax amnesty, but rejected the appeal against the denial of the definition request, ruling that the taxpayer had not met the strict requirement of having actually paid the funds.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 197 legge n. 193 del 2022; Art. 6 comma 1 d.l. n. 193 del 2016: Amounts never actually paid cannot be considered as 'already paid' for the purpose of tax definition procedures, even if admitted under a payment plan.

Parole chiave

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tax definition procedure tax amnesty rules payment plan validity already paid funds tax liability reduction aliquota della rendita d'invalidità deduzione dal reddito computabile prorata di detrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 197 legge n. 193 del 2022
Nel frattempo, aderiva alla definizione agevolatadei carichi prevista dal l’art. 1 del d.l.
Art. 6 comma 1 d.l. n. 193 del 2016
rottamazione - bis ) con riferimento alla somma iscritta a ruolocon cartella di pagamento , pari a 2/3 delle sanzioni irrogate , senza alcun effettivo versamento, come stabilito dall’art. 6, comma 1, d.l.
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
4.Successivamente presentava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, corrispondendo la prima delle venti rate con riferimento alla somma residua di euro 4.747,6 4 .
Art. 5 comma 2 d.l. n. 167 del 1990
Al contribuente Claudio Babboni veniva notificato un atto di contestazione,che irrogava per gli anni dal 2007 al 2011 le sanzioni previste dall’art. 5, comma 2, d.l.
Art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20048/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro BABBONI CLAUDIO (c.f. BBB CLD 60D22 D948I ), rappresentat o e difesodall’Avv. Simonetta Sforzi -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana n. 9 4 /20 22 , depositata il 21 / 1 / 2022 e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana n. 96 /2022 depositata il 21/1/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/ 3/202 6 dal Consigliere Gianluca Bordon.

FATTI DI CAUSA 1. Al contribuente Claudio Babboni veniva notificato un atto di contestazione,che irrogava per gli anni dal 2007 al 2011 le sanzioni previste dall’art. 5, comma 2, d.l. n. 167 del 1990 , per mancata compilazione nelle dichiarazioni dei redditi del quadro RW sugli investimenti esteri. 2.La CTP di Grosseto, con sentenza n. 1 1 5/2017 , rigettava , dopo averli riuniti,i ricorsi del c ontribuente .

3. Il cont ri buente proponeva appello . Nel frattempo, aderiva alla definizione agevolatadei carichi prevista dal l’art. 1 del d.l. n. 148 del 2017 (cd. rottamazione - bis ) con riferimento alla somma iscritta a ruolocon cartella di pagamento , pari a 2/3 delle sanzioni irrogate , senza alcun effettivo versamento, come stabilito dall’art. 6, comma 1, d.l. n. 193 del 2016. 4.Successivamente presentava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, corrispondendo la prima delle venti rate con riferimento alla somma residua di euro 4.747,6 4 . L’importo autoliquidato corrispondeva al 40%, pari a euro 1.899,05, del residuo 1/3.

5. Con provvedimento n. 1457 1 del 15/7/2020 l’Ufficio rigettava la domanda di definizione perché la somma che avrebbe dovuto versarsiammontava non a quella indicata dal contribuente ma alla maggior somma di euro 5.696,16 . Dato che il valore della controversia era di euro 14.292,21 , il quant um da corrispondere, pari al 40%, assommavaa euro 5.697,16 . 6.Avverso il diniego di definizione il contribuente proponeva ricorso alla CTR, sostenendo che dall’importo lordo doveva detrarsi la somma iscritta a ruolo in pendenza di giudizio oggetto di definizione per effetto dellacd. rottamazione - bis . 7.Con la sentenza n. 96/2022 la CTR per la Toscana accoglieva l’impugnazione del contribuente, ritenendo che l’Amministrazione avesse fatto riferimento a “comprensibili valutazioni meta - giuridiche”, peraltro non applicabili , tenuto conto della disciplina della cd. rottamazione-bis. 8.Con la sentenza n. 94/95 la stessa CTR dichiarava estinto il giudizio di merito a seguito dell’istanza di definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. n. 119 del 2018. 9.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso avverso entrambe le sentenze con un motivo mentre il contribuente ha resistito con controricorso.

10. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l’unico motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.6, commi 3 e 9, d.l. n. 119 del 2018 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.perché la previsione secondo cui dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo deve essere interpretata nel senso che le somme devono essere state effettivamente pagate dal contribuente nell’ambitodella rottamazione- bis .

La prassi dell’ente impositor e è orientata nel senso che dall’importo lordo dovuto per la definizione vadano scomputate le somme già versate a qualsiasi a titolo in pendenza di giudizio, comprese quella pagate ai fini della rottamazione-bis,purché tali somme siano versate. 2.Il motivo merita accoglimento . 2.1 A differenza di altre precedenti disposizioni condonistiche, l’art. 6, comma 9, d.l. n. 119 del 2018 prevede che “Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio […]”.

Il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata di una cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 1 comma 4, d.l. n. 148 del 2017. Per effetto del richiamo operato dalla cd. rottamazione-bis all’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 la definizione agevolata su sanzioni era avvenuta senza eseguire alcun versamentoe quindi a costo zero . 2.2 L’espressione testuale importi «già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio» presuppone necessariamente, ai fini dello scomputo,che un versamento vi sia stato e che tale versamento sia definitivo.

Il condono costituisce una forma atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un'analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso e non in quella dell'accertamento dell'imponibile. L'istituto, secondo Corte cost. n. 109 del 2009, è essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità̀finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze mediante il parziale pagamento del debito tributario (Cass. 37519/2022).

Anche la finalità della disposizione verrebbe frustrata qualora si ritenesse che gliimporti «già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio» comprendanosomme mai corrisposte per le peculiarità di una precedente disciplina condonistica. Le somme possono essere state versate «aqualsiasi titolo in pendenza di giudizio» ma devono pur sempre essere state « versate » . Con riferimento all’art. 1 comma 197, legge n. 193 del 2022, disposizione del tutto sovrapponibile a quella in esame, è già stato ritenuto da questa Corte che debba tenersi conto di eventuali versamenti già corrisposti al momento della domanda di adesione alla procedura agevolata ma non anche di quelli che si è stati ammessi a corrispondere conun piano rateale in corso (Cass. 4006/2026).

Così come non devono considerarsi somme ancora da versare, a maggior ragione non devono conteggiarsi importi mai pagati. 2.3 Secondo la difesa del contribuente l’ interpretazione seguita conduce a una conclusione inaccettabileperché la parte, per aderire alla definizione agevolata, avrebbe dovuto versare una somma superiore a quella da corrisponderein caso di soccombenza. Il dato letterale della disposizione non appare superabile. La convenienza per la contribuente ad avvalersi della definizione agevolata va in ogni caso esaminata prendendo in considerazione l’intera disciplina condonistica.

Un vantaggio sostanziale permane sempre perché l’adesione alla definizione agevolata consente il pagamento rateale in venti rate senza limitazioni e quindi di scegliere una modalità di adempimento particolarmenteconveniente.

3. In conclusione, la sentenza n. 9 4 /2022 va cassata in relazione motivo accoltocon rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto del principio sopra illustrato, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. Con riferimento alla sentenza n. 96/2022, tenuto conto che non vi sono accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la Corte, decidendo nel merito, rigetta il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata.

La soccombenza comporta lacondanna al pagamento delle spese di lite di quest’ultimo giudizio riguardante il provvedimento di diniego, liquidate come da dispositivo, sia per il grado di merito che per il presente grado. P.Q.M La Corte: - con riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 94/2022, accoglie il ricorso, c assa la sentenzae rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscanaaffinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti; - con riferimento alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 96/2022, accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'originario ricorso del controricorrente avverso il diniego di definizione agevolata.

Condanna ilcontroricorrente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate nella somma di euro 1.350,00 per compensi, nonché del giud