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Ordinanza Interlocutoria — n. 6817/2026 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeal regarding shareholder liability, ruling conciliation with company does not automatically bind individual shareholder.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6817/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the taxpayer's appeal against a tax assessment based on participation income, noting the company had settled with the tax authority while the individual shareholder contested the underlying transactions. The lower court held that the administrative agency failed to prove the existence of the contested operations against the shareholder, despite the company's settlement. Consequently, the court ruled that a conciliation between the tax authority and the company does not automatically extinguish the shareholder's right to contest the validity of the tax claim.

Regesto Legislator

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Art. 9-bis, comma 18, d.l. 79/2007; Art. 41-bis d.p.r. 600/1973; Art. 332 c.p.c.: A conciliation agreement reached between the tax authority and a company serves only as a basis for calculating the shareholder's income and does not automatically validate the tax claim against the individual shareholder, who retains the right to contest the factual basis of the assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax conciliation effects shareholder liability participation income tax assessment validity procedural nullity contenzioso tributario amministrazione fiscale imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 9-bis, comma 18, d.l. 79/2007
Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9-bis, comma 18, d.l. 79/2007 e violazione e/o falsa applicazione dell'art.
Art. 41-bis d.p.r. 600/1973
79/2007 e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41-bis d.p.r. 600/1973 in relazione al punto 3) dell'art.
Art. 332 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 332 c.p.c. in relazione al punto 4) art.
art. 41-bis d.p.r. 600/1973
79/2007 e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41-bis d.p.r. 600/1973 in relazione al punto 3) dell'art.
art. 360 c.p
600/1973 in relazione al punto 3) dell'art. 360 c.p.c.”.
art. 332 c.p
Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 332 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.16053/2020 R.G. proposto da : Perotti Antonio Ruggero, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ganzer e Alberto Mario Pasquale Agusto , el. dom. in Roma, Via di Porta Pinciana n. 4, presso lo studio dell’avvocato Mario Santaroni -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ella Lombardia-Milano n.3613/2019 depositata i l 25/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme. Rilevato che:

1. PEROTTI Antonio Ruggero era attinto da avviso di accertamento n. T9501AJ03322/2014 riferito al maggior reddito di partecipazione a seguito dell'accertamento notificato ad AUTOTRASPORTI PEROTTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in riferimento ad operazioni oggettivamente inesistenti. Invero – come specifica l’Agenzia delle entrate in controricorso (p. 3) – il reddito d’impresa rideterminato in capo alla società per l’a.i. 2008 è stato imputato, in ragione del 49.72%, “al sig. Perotti Antonio, rappresentante legale della società, vero ‘dominus’ della gestione sociale”). 1.1. I ricorsi di società e socio dinanzi alla CTP di Milano venivano riuniti (cfr. p. 2 ric. cass.).

2. Nel corso del giudizio di primo grado, la società raggiungeva un accordo conciliativo con l’Agenzia. Riferisce l’Agenzia delle entrate nel controricorso (p.

4) che “l’Ufficio ha invitato il sig. Perotti Antonio[,] in qualità di socio, a partecipare al contraddittorio [instaurato con la società] al fine di definire la propria posizione”, ma il medesimo “non ha manifestato alcun interesse alla definizione conciliativa”.

3. In conseguenza dell’accordo conciliativo, a termini del ricorso per cassazione (loc. ult. cit.), il giudizio relativo alla società veniva dichiarato estinto. Sul punto, invece, dalla sentenza in epigrafe, emerge essere stata l’estinzione del giudizio “in parte qua” pronunciata dalla CTP con la sentenza n. 6831/2017, conclusiva del grado.

4. Ad ogni modo, quanto al giudizio relativo al socio, la CTP, con la predetta sentenza, accoglieva il ricorso, affermando (cfr. p. 3 ric. cass.) che “l'Amministrazione finanziaria non ha provato le contestazioni sull'effettività delle operazioni contestate alla Autotrasporti Perotti S.r.l. e anche in sede penale è stata accertata l'infondatezza della pretesa nei confronti di Antonio Ruggero Perotti ... cosicché deve ritenersi che l'avviso di accertamento impugnato non sia suffragato da idonei elementi per sostenere la sussistenza di un maggior reddito e, quindi, la domanda di annullamento deve essere accolta”.

5. L’Ufficio proponeva appello, sostenendo – secondo quanto riferisce, in particolare, la sentenza in epigrafe – che “l’accordo conciliativo raggiunto con la società ha dato atto della legittimità della ripresa con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti intervenute con la sola società Greforio Result Consulting e, pertanto, entro i limiti dell’accordo conciliativo[,] deve essere confermata anche la bontà dell’accertamento in esame [relativo al socio]”. Non costituitosi il contribuente, l’appello veniva accolto dalla CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, osservando, essenzialmente, che “i due avvisi di accertamento spiccati per l’anno di imposta 2008 a carico della società e del socio erano evidentemente connessi e, di conseguenza, l’accordo conciliativo raggiunto sul primo non può che riflettere i suoi effetti anche sul secondo, posto che, quantomeno per le fatture emesse dalla società Gregorio Result Consulting, vi è stato un riconoscimento dell’inesistenza oggettiva delle operazioni e, in questa misura, deve essere confermato l’operato dell’Ufficio con conseguente riquantificazione del reddito imputabile al socio”.

6. Propone ricorso per cassazione PEROTTI Antonio Ruggero con due motivi; resiste l’Agenzia con controricorso. Rilevato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9-bis, comma 18, d.l. 79/2007 e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41-bis d.p.r. 600/1973 in relazione al punto 3) dell'art. 360 c.p.c.”. 1.1. Le norme rubricate “stabiliscono che la definizione di una pretesa erariale tra società e Amministrazione finanziaria può costituire unicamente il titolo per un successivo accertamento nei confronti del socio ma non anche che la definizione spieghi automaticamente i suoi effetti nei confronti dei soci, senza possibilità per questi ultimi di contestare la fondatezza delle pretese erariali”. “La conciliazione raggiunta dall'Amministrazione finanziaria e [dal]la società produce effetti solo ed esclusivamente con riguardo alla base imponibile su cui calcolare il reddito percepito dal socio e non sulla fondatezza e sulla effettiva sussistenza dei presupposti delle pretesa erariale”.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 332 c.p.c. in relazione al punto 4) art. 360 c.p.c.[:] ‘nullità della sentenza o del procedimento”. 2.1. “Le cause promosse dal Sig. Perotti e dalla Autotrasporti Perotti S.r.l. in liquidazione (quest'ultima dichiarata estinta a seguito di conciliazione fiscale intervenuta in data 20 marzo 2017) venivano riunite e, pertanto, trattate unitamente solo ed esclusivamente per ragioni di connessione oggettiva. Stando così le cose, accertata la natura scindibile delle cause promosse dal Sig. Perotti e dalla Autotrasporti Perotti S.r.l. in liquidazione, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare il proprio ricorso in appello sia all'odierno ricorrente sia alla società di cui quest'ultimo era socio. Tuttavia, l'Agenzia delle entrate notificava il ricorso in appello solo ed esclusivamente al Sig. Perotti e non anche alla società violando così il chiaro disposto dell'art. 332 c.p.c.”.

3. Espressamente impregiudicata la decisione del ricorso in relazione ad entrambi i motivi che lo compongono ed in particolare in relazione al secondo, il primo, in via meramente astratta e teorica, pone la delicata questione della refluenza dell’esito della conciliazione giudiziale raggiunta dalla società – previo parziale “riconoscimento” (giusta il tenore della sentenza impugnata) “dell’inesistenza oggettiva delle operazioni” posta a fondamento del maggior reddito d’impresa accertato in capo alla medesima – sulla possibilità – per il socio detentore di rilevante quota partecipativa ed altresì legale rappresentante della società, attinto da accertamento per redditi di partecipazione, che sia stato parte del medesimo (grado di) giudizio riguardante la società, esitato, per questa, nell’estinzione per intervenuta conciliazione – di contestare l’“an” della pretesa rivolta (anche) nei suoi confronti.

Ad avviso del Collegio, tale questione, su cui non si ravvisano precedenti, per il valore nomofilattico che assume, merita trattazione in pubblica udienza, nel contraddittorio orale delle parti, con l’apporto partecipativo altresì del Pubblico Ministero. Un tanto impone rinvio della c