Cassation court dismisses appeal as tax judgment extinguished by voluntary debt admission and payment plan compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer voluntarily admitted the debt and fulfilled the payment plan. The taxpayer had previously resisted enforcement actions regarding capital transfers but later adhered to a specific debt definition procedure. Since the Agency of Revenue raised no objections to the completed payments, the court ruled the litigation concluded without further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, c. 1 e ss. D.L. 16 ottobre 2017, n. 148; When a taxpayer voluntarily admits tax debt and strictly complies with the resulting payment plan, the administrative proceeding is extinguished by the completion of obligations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5097/2017 R.G. proposto da : Magnoni Stefano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Marino, Barbara Nigro,Rosamaria Nicastro ed el. dom. presso lo studio “Di Tanno e Associati-Studio legale tributario”, in Roma, Via Crescenzio n. 14 -ricorrente- contro Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ella Lombardia-Milano n.4726/2016 depositata i l 16/09/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme. Rilevato che: MAGNONI Stefano era attinto da avvisi di accertamento (notificati in data 7 novembre 2013) ed atto di irrogazione di sanzioni (notificato in data 20 novembre 2013), mediante i quali l’Agenzia delle entrate, notificato invito a comparire finalizzato all’acquisizione di informazioni e documenti riguardo ai rapporti intrattenuti con tale Avv. Fabrizio Pessina, destinatario di sequestri nell’ambito di un procedimento penale avanti la Procura della Repubblica di Milano, e ritenuto il coinvolgimento del contribuente in operazioni di trasferimento all’estero di capitali per sottrarli a tassazione in Italia, ricostruiva, anno per anno, il reddito del medesimo, recuperando ii.dd. ed ii. ed irrogando le sanzioni previste per violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
Il giudice di prossimità accoglieva i ricorsi del contribuente. L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR della Lombardia, giusta sentenza in epigrafe. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, resistito dall’Agenzia con controricorso. Il contribuente deposita memoria. Considerato che: Con memoria datata 17 febbraio 2026, il Difensore del contribuente ha rappresentato, “per tutti gli anni di imposta in oggetto, l’adesione, addì 9 marzo 2018, da parte del contribuente, nelle more del presente giudizio, alla procedura di cui all’art. 1, c. 1 e ss, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (cd.
“Rottamazione-bis”) […] al fine di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione (cfr. la cartella di pagamento n. 068 2017 00141454 22000 […]) scaturiti dai rilievi compendiati negli atti oggetto del presente giudizio […]. Il procedimento ha avuto esito positivo stante, da un lato, la citata “comunicazione delle somme dovute” 2018-ADERISC-1230366, da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, del 13 giugno 2018 […] e, dall’altro, la corresponsione da parte del contribuente degli importi dovuti in ordine alle cinque rate […], accordate con la predetta comunicazione”.
Il Difensore ha altresì allegato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata; cartella emessa; comunicazione delle somme dovute, pagamenti. L’Agenzia delle entrate nulla ha osservato. Ne consegue, constatata l’effettuazione dei pagamenti dovuti in conformità al piano di rateazione, e preso atto dell’assenza di rilievi da parte dell’Agenzia, che il giudizio deve dichiararsi estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio con spese a c