Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6808/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling tax benefit requires pending litigation at law's effective date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6808/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Court's decision, which had rejected the agency's request for a tax benefit. The agency argued that the tax benefit under Article 39, paragraph 12 of D.L. 98/2011 required a pending tax proceeding at the law's effective date of July 6, 2011, not merely at May 1, 2011. The court agreed, citing precedent that the condition of pending litigation must be met at the time the regulation entered into force, thereby overturning the lower court's interpretation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 39 comma 12 D.L. 98/2011; The requirement of a pending tax proceeding for access to tax benefits must be interpreted as existing at the date the law entered into force, not at an earlier reference date.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax benefit eligibility pending litigation requirement effective date interpretation tax amnesty conditions procedural preclusion Cassation review tax dispute resolution termine processuale perentorio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 39, comma 12, D.L. 98/2011
RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, degli artt.
Art. 324 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 14 delle preleggi
e dell'art. 14 delle preleggi, nonché falsa applicazione dell'art.
Art. 16 della L. 289/2002
14 delle preleggi, nonché falsa applicazione dell'art. 16 della L. 289/2002, in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.
289/2002, in relazione all'art. 360, comma 1, numero 3 e/o 4), c.p.c.”, per aver erroneamente la CTR ritenuto che, nella specie, non fosse preclusivo il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado.
Art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
La sentenza impugnata va dunque cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, cod.
artt. 324 c.p
98/2011, degli artt. 324 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5969 del 2018
98 del 2011” (Cass. n. 5969 del 2018, alla quale si rinvia anche per citazione di precedenti, in un caso in cui “la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non condonabile una ‘lite’ che era stata definita con sentenza passata in giudicato nella data del 16 maggio 2011”).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13021/2016 R.G. proposto da : Agenzia delle entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura g enerale d ello Stato -ricorrente- contro Crucitta Maria Concetta -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria- Genova n.1283/2015 depositata i l 25/11/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle entrate comunicava (senza che dagli atti di causa emerga la data) a CRUCITTA Maria Concetta che l’istanza di definizione agevolata presentata ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 non poteva essere accolta, in quanto alla data di entrata in vigore della norma (6 luglio 2011) nessuna lite era più pendente essendo intervenute sentenze di primo grado ormai divenute definitive per mancata impugnazione da parte della contribuente.

Più precisamente, le sentenze nn. 120, 121, 122 e 123/13/10 emesse dalla CTP di Genova e depositate il 19 maggio 2010 si erano rese definitive il 4 luglio 2011, a seguito dello spirare del cd. termine lungo di impugnazione. La contribuente proponeva impugnazione, sostenendo che l’unico requisito normativamente previsto era l'esistenza di un procedimento tributario pendente alla data del 1° maggio 2011. In condivisione della tesi della contribuente, la CTP di Genova, con sentenze nn. 223, 224, 225 e 226/13/13 depositate il 4 luglio 2013, accoglieva i ricorsi e compensava le spese di lite.

L’Agenzia proponeva distinti appelli. La CTR della Liguria, dopo averli riuniti, con la sentenza in epigrafe, li rigettava, essenzialmente osservando che “tale citato articolo [39 comma 12 d.l. 98 del 2011] prevede come unico requisito ai fini dell’accesso alla definizione l’esistenza, alla data del 1° maggio 2011, di un procedimento tributario pendente[,] senza prevedere che l'eventuale decisione non sia passata in cosa giudicata prima del 6 luglio 2011, data dell'entrata in vigore del citato d.l. 98/2011”. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia con un motivo.

La contribuente resta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, D.L. 98/2011, degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e dell'art. 14 delle preleggi, nonché falsa applicazione dell'art. 16 della L. 289/2002, in relazione all'art. 360, comma 1, numero 3 e/o 4), c.p.c.”, per aver erroneamente la CTR ritenuto che, nella specie, non fosse preclusivo il passaggio in giudicato delle sentenze di primo grado. Il motivo è fondato e merita accoglimento. Questa S.C. ha già condivisibilmente affermato:

“In tema di condizioni per l'accesso al condono fiscale, il requisito della pendenza della lite, pur ancorato temporalmente alla data del 1° maggio 2011 dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011 (nella formulazione antecedente alle modificazioni apportate dal d.l. n. 216 del 2011, conv. in l. n. 14 del 2012), deve essere interpretato nel senso che la controversia di cui si chiede la definizione agevolata deve essere ancora pendente alla data del 6 luglio 2011, nella quale soltanto, invero, è entrato in vigore il detto d.l. n. 98 del 2011” (Cass. n. 5969 del 2018, alla quale si rinvia anche per citazione di precedenti, in un caso in cui “la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non condonabile una ‘lite’ che era stata definita con sentenza passata in giudicato nella data del 16 maggio 2011”).

La sentenza impugnata va dunque cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto dell'originario ricorso della contribuente. Possono essere compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio, stante il sopravvenire solo in pendenza del giudizio di legittimità di specifica giurisprudenza in materia. P.Q.M Accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente.

Dichiar