Cassation court dismisses appeal as litigation extinguished by co-obligor's tax payment under simplified dispute resolution law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying tax dispute was extinguished by a simplified dispute resolution procedure initiated by a co-obligor. The Revenue Agency argued for the continuation of the case against the heirs, but the court noted that the co-obligor's payment under Article 1, paragraph 202 of Law No. 197/2022 legally freed all other solidary debtors, including those whose cases were no longer pending. Consequently, the court found no remaining subject matter for the appeal and dismissed the request for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 202, legge n. 197/2022; Art. 1292 c.c.: The simplified dispute resolution procedure for tax liabilities, when executed by a co-obligor, extinguishes the debt for all solidary debtors, rendering any pending appeals against other co-obligors inadmissible due to the lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16534/2022 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato -ricorrente- contro Caiazzo Flavia in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campanian. 1749/2022 depositata i l 15/02/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’ 11/03/2026dal Consigliere Milena Balsamo.
FATTI DI CAUSA 1.La presente controversia ha ad oggetto un avviso di liquidazione per la registrazione della sentenza n.10626/2016 del Tribunale Civile di Napoli con la quale è stato definito il giudizio instaurato dalla Società Villa Bianca di Cammarota Bianca S.a.s. in liquidazione nei confronti della sig.ra Bianca Cammarota al fine di sentire accertare e dichiarare che, venendo meno agli obblighi che su di essa incombevano allorquando rivestiva lo status di socia accomandataria e amministratrice di tale compagine societaria, ne aveva gravemente depauperato il patrimonio avendo alienato un prestigioso complesso immobiliare sito in Via Manzoni n.250 ad un prezzo del tutto esiguo rispetto al suo reale valore e sollecitandone, quindi, la condanna al risarcimento del danno così provocato.
Il giudizio, in seguito al decesso della sig.ra Cammarota, veniva interrotto e poi riassunto nei confronti di tutti coloro che la società istante riteneva eredi della sig.ra Cammarota la quale aveva regolato la propria successione a mezzo testamento olografo del 30 settembre 2006 pubblicato e depositato presso il notaio Iazzetti il 25 ottobre 2012, con il quale aveva effettuato dei lasciti in favore delle nipoti Flavia Caiazzo, Claudia Caiazzo, Daniela Caiazzo e Sarah Caiazzo. 1.1.Le eredi venivano considerate obbligate in solido al pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della predetta sentenza e, pertanto, a ciascuna di esse veniva notificato apposito avviso di liquidazione.
Pur trattandosi di giudizi avverso il medesimo atto impositivo scaturiti da ricorsi fondati su identici motivi, essi non venivano riuniti e di conseguenza:
i) il ricorso proposto dalla sig.ra Flavia Caiazzo veniva accolto dall’allora Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n.7433/08/2020 poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con la sentenza in epigrafe indicata avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione; ii) il ricorso proposto dalla Sig. ra Claudia Caiazzo veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n.3680/11/2022 poi confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania con la sentenza n. 3027/20/2023; iii)) il ricorso proposto dalla sig.ra Daniela Caiazzo era accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n.3682/11/2022 poi confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania con la sentenza n.3026/20/2023; iv) il ricorso proposto dalla sig. ra Sarah Caiazzo veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con la sentenza n.3682/11/2022 poi confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania con la sentenza n. 3025/20/2023. 1.2.
L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la decisione n. 1749/2022 della Commissione regionale della Campania con la quale escludeva che Flavia Caiazzo, nominata legataria nel testamento del 29 ottobre 2012, avesse assunto la qualità di soggetto passivo di imposta. 1.3. La contribuente è rimasta intimata. 1.4. L’agenzia delle Entrate ha depositato memorie chiedendo l’estinzione del giudizio. MOTIVI DI DIRITTO 1.Con atto depositato in modalità telematica, in data 28 gennaio 2026, l’amministrazione finanziaria ha evidenziato che;- la sig.ra Sarah Caiazzo ha deciso di avvalersi del disposto dell’art. 1, comma 186, e ss. della legge n. 197/2002 ai fini della definizione agevolata della lite e all’uopo ha presentato apposita istanza che, previa integrazione del versamento della prima rata effettuato nel termine di cui all’art. 194 della predetta norma, è stata accolta; che la definizione agevolata della lite ha comportato l’estinzione del giudizio sfociato nella sentenza n. 3025/20/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, non impugnata; - che anche il presente giudizio si è estinto in virtù del disposto dell’art 1, comma 202, della legge n. 197/2022 a norma del quale La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196 (concernenti lo scomputo dagli importi dovuti per la definizione agevolata della lite di quelli gia' versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e la non debenza da parte dell’Agenzia di quanto versato in eccedenza dal contribuente rispetto al dovuto per la definizione agevolata della lite). 2.In tema di definizione agevolata ex art. 1, comma 202, legge n. 197/2022, il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sulla prestazione d'imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del 18/10/2024). 2.1.L’avvenuta definizione, riguardante le intere imposte accertate e liquidate, difatti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i coobbligati in solido e, quindi, anche nei confronti dei ricorrenti acquirenti; - in proposito, la Corte ha rimarcato che la solidarietà dell'obbligazione comporta, per il disposto dell'art. 1292 c.c., che l'adempimento da parte di uno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l'eadem res debita, cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; la definizione agevolata, pertanto, incide sulla prestazione d'imposta dovuta dai condebitori d'imposta oggettivamente e non soggettivamente, così che la riduzione operata nei confronti di un singolo condebitore solidale comporta che l'effetto liberatorio conseguente al pagamento dell'unica prestazione così ridotta, si esplichi radicalmente ed oggettivamente, cancellando il debito nei confronti di tutti i condebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v.
Cass., 15 giugno 1995, n. 6740 cui adde, Cass., 8 agosto 2022, n. 24455; Cass., 30 novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034, in motivazione; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n. 10031). 2.2. In ragione di quanto dall’ente dichiarato in ordine alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata e della conseguente richiesta di estinzione del giudizio deve prendersi atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (cfr. Cass. 08/07/2024, n. 18629, che adde Cass.n. 35188 del 30/11/2022 in motiv.;
Cass. n. 19337 del 15/06/2022 in motiv.). 3.Nulla va statuito in merito alle spese non avendo la contribuente svolto attività difensiva e, comunque, avendo la controversia trovato la sua soluzione nella disciplina della definizione agevolata. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità, per cessazione della materia del contendere.