Cassation court remands case to lower tribunal to verify procedural evidence regarding appeal notification validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remanded the case to the Regional Tax Commission to verify specific procedural evidence regarding the appeal's notification. The taxpayers argued the appeal was inadmissible due to missing proof of service and lack of agency response, while the Revenue Agency claimed all necessary documentation existed in the file. The court decided to send the file back because the alleged procedural defect required direct examination of the original documents to determine the appeal's admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 22, 53 d.lgs. 546/1992: When a procedural defect potentially affecting admissibility relies on specific documentary evidence, the Court of Cassation must remand the case to the lower tribunal to examine the original file directly.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11444/2020 R.G. proposto da : MARIA TOPINI, FRANCESCO TRIMBOLI, GIUSEPPE TRIMBOLI, SALVATORE TRIMBOLI E AMEDEO TRIMBOLI, rappresentat i e difes i dall'avvocato GIOVAMBATTISTA FRAGOMENI -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE difes a dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- -intimato- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA SEZ.DIST . DI REGGIO CALABRIA n.3500/2019 depositata i l 26/09/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere Marco Benatti;
Osserva: Rilevato che il 16/8/2011 i proprietari Antonio Trimboli e Maria Topini presentarono una dichiarazione DOCFA relativa a una nuova costruzione in Siderno (RC), proponendo di censirla in cat. A/3, classe 2, rendita 430,2; Atteso che, con avvisi d’accertamento notificati il 25/9/2012, l’Ufficio respinse la proposta classificando l’immobile in categoria A/2, classe 3, con rendita 702,38; Posto che i contribuenti proposero ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria che, con sentenza n. 4144/4/14 del 18/9/2014, accolse il ricorso;
Rilevato che, su appello dell’Agenzia delle Entrate e nella contumacia dei contribuenti, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame confermando l’atto impositivo impugnato; Atteso che nel corso del giudizio d’appello è mancato l’appellato, ricorrono per cassazione i suoi eredi,tra cui l’appellata anche in proprio, sulla base di sei motivi di gravame, integrati da successiva memoria; Posto che resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Rilevato che, con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c. e 49 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., eccependo l’inammissibilità dell’appello in quanto notificato tardivamente;
Atteso che, con il secondo motivo di ricorso, si dolgono della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.. Lamentano che l’Agenzia ricorrente in appello non avrebbe provveduto a depositare nella segreteria della Commissione Regionale, nel termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, l’originale notificato o copia di quello spedito con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale; Posto che, con il terzo motivo, essi lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 153 e 180 c.p.c., 1, comma 2, d.lgs. 546/1992 e 4, comma 3, 5, comma 3, l. 890/1982 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Si dolgono che, tenuto conto della mancata costituzione degli appellati, non sarebbero mai state depositate la ricevuta di spedizione e l’avviso di ricevimento dell’intervenuta notifica dell’appello e, non avendo l’Agenzia mai chiesto di essere rimessa in termini per la produzione, ne sarebbe derivata l’inammissibilità del gravame; Rilevato che, con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione del d.l. 16/93 e del DM 701/94 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per “difetto di motivazione”; Atteso che, con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. 564/1992, 111 comma 6 Cost., 7 l. 212/2000 e 3 l. 241/90 in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Sostengono che la Commissione Regionale, non rilevando l’insufficiente motivazione dell’avviso impugnato, avrebbe violato l’art. 7 della legge n. 212/00 in tema di motivazione degli atti; Posto che, con il sesto motivo, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. 546/92 e 111, comma 6, Cost., 132 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Lamentano la nullità della sentenza impugnata per carente, contraddittoria o omessa motivazione sull’accoglimento dell’appello e conferma della classificazione rettificata dall’Ufficio;
Atteso che, con particolare riferimento ai primi tre motivi sopra indicati, i ricorrenti hannosollevato eccezione di tardività della notifica del ricorso in appello, nonché ai sensi degli art. 22 e 53 del d.lgs. 546/92 lamentando che, sempre con riferimento al giudizio di secondo grado , l’Agenzia appellante non avrebbe provveduto al deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata ivi previstoné depositato l'avviso di ricevimento entro la prima udienza di discussione, come prova del perfezionamento della notifica, sicché, secondo i ricorrenti, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello; rilevato che, per contro, l’Agenziacontroricorrente afferma essere in atti la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare l’infondatezza dei motivi; ritenuto pertanto che, trattandosi in ipotesi di vizio procedurale che consente a questa Corte l’esame diretto degli specifici atti, occorra acquisire il fascicolo di merito onde accertare le suddette circostanze;
P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria per l’acquisizione, presso la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, sez. distaccata di Reggio Calabria, del fascicolo del giu