Cassation Court corrects a prior order's material error regarding the plaintiff company name under Art. 287 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the request to correct a material error in a previous order regarding the plaintiff's company name. The applicant, representing ERG Eolica Basilicata S.r.l., argued that the prior order incorrectly listed 'Erg Wind S.r.l.' in both the header and the facts section. The Court ruled that this was a mere clerical mistake amendable under Article 287 of the Code of Civil Procedure and ordered the correction of the name in the affected sections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 c.p.c.; The Court of Cassation may correct material errors in its own orders when they stem from a clerical oversight, provided the error does not affect the substance of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9355/2019 R.G. proposto da : TEODORI GIAN LUCA, nella qualità di legale rappresentante della ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA STASI -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -intimato- Per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza emessa da questa Corte n. 2935/2025 del 19.12.2024, pubblicata in data 5.2.2025, resa nel giudizio avente il n.r.g. 9355/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dalla dott.ssa Martina Flamini;
Fatti di causa 1.Teodori Gian Luca, nella qualità di legale rappresentante della ERG Eolica Basilicata S.r.l. ha proposto istanza di correzione di errore materiale in relazione all’ordinanza emessa da questa Corte n. 2935/2025 del 19.12.2024, pubblicata in data 5.2.2025, resa nel giudizio avente il n.r.g. 9355/2019, numero sezionale n. 6946/2024. Ha osservato che nel frontespizio nell’ordinanza n. 2935/2025 si legge: “… sul ricorso iscritto al n. 9355/2019 R.G. proposto da GIAN LUCA TEODORI, nella qualità di rappresentante legale della ERG WIND 4 S.R.L., rappresentata e difesa, dall’avv.
Alessandra Stasi …”, laddove il nominativo corretto della ricorrente è ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. e che, nella descrizione dei fatti di causa contenuta nell’ordinanza n. 2935/2025, al punto 1, pag. 1, si legge: “1. L’Agenzia delle Entrate di Potenza, con avviso di accertamento n. PZ0145605/2016 procedeva alla rettifica della rendita proposta dalla società Erg Wind S.r.l. …”, laddove il nominativo corretto della ricorrente è ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. Ne ha pertanto chiesto la correzione. Ragioni della decisione 1. Il ricorso va accolto.
2. Infatti, come emerge dall’esame del ricorso introduttivo proposto avverso la sentenza n. 770/1/2018, depositata in data 21.12.2018, della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata (definito con l’ordinanza di questa Corte n. 2935 del 2025), parte ricorrente era la società ERG Eolica Basilicata S.r.l. e non la società Erg Wind S.r.l., erroneamente indicata nel frontespizio e nella prima pagina dell’ordinanza di cui si chiede la correzione. Si tratta che di una mera svista frutto di errore materiale emendabile ai sensi dell’art 287 c.p.c. e deve quindi disporsi la correzione dell'ordinanza de quanei termini di cui al dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 14/11/2024, n. 29432). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso disponendo che sia nel frontespizio che a pag. 1, ultima riga dell’ordinanza di questa Corte n. 2935 del 2025 laddove si legge “Erg Wind S.r.l.” il nome venga corretto in “ERG EOLICA BASILICATA S.r.l.”. Manda alla Cancelleria per a