Cassation appeal dismissed as case extinguished by mutual withdrawal and settlement agreement between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer withdrew the lawsuit and the tax authority accepted the withdrawal following a settlement. The parties had reached a transactional agreement in June 2021 regarding the 2014 TARI tax assessment, leading to their joint request for case termination. The Court ruled that the withdrawal was timely and effective, necessitating no further ruling on litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal is a unilateral act that extinguishes the proceedings upon acceptance by the opposing party, obviating the need for a formal ruling on costs when the parties have agreed to mutual compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20893 del Ruolo Generale dell’anno 2019, proposto SOCIETA’ AGRICOLA FRANA EMILIO DI SILVIO C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Manaresi, come in atti domiciliata, RICORRENTE CONTRO COMUNE DI CARAVAGGIO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Marchesi, come in atti domiciliato, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 104/19 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia, pubblicata in data 7 gennaio 2019.
Udita la relazione svolta da l Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia, accoglieva l’appello del Comune di Caravaggio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Società Agricola Frana Emilio di Silvio C. s.s. avverso l’avviso di accertamento TARI -numero 3846-relativo all’anno 2014.
2. La Società Agricola Frana Emilio di Silvio C. s.s. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione.
3. Il Comune di Caravaggio resisteva, depositando controricorso ed eccependo l’infondatezza in fatto ed in diritto delle avverse argomentazioni e richieste.
4. Le parti, con atto di rinuncia al ricorso e contestuale accettazione, chiedevano che il giudizio fosse dichiarato estinto, essendo addivenute ad un accordo transattivo, e la causa, alla camera di consiglio del 13 marzo 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, veniva decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo la contribuente rinunciato al ricorso ed avendo l’ente impositore, nel contempo, accettato la rinuncia, giusta accordo tra loro intervenuto (cfr. l’atto di rinuncia al ricorso e contestuale accettazione depositato in data 10 febbraio 2026, al quale è stato allegato l’accordo transattivo del 24 giugno 2021).
2. Larinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmeno l’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gli adempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sono finalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n. 10695/25).
3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio di cassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 del codice di procedura civile, fino alla data dell’adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25), 4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previsti dalla legge, deve essere dichiarato estinto.
5. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, ai sensi dell’articolo 391 del codice di procedura civile, stante l’accettazione della rinuncia da parte dell’ente impositore (cfr. Cass. 10587/25), fermo restando che le parti, con l’accordo transattivo testé menzionato, hanno stabilito che dovessero intendersi come compensate.
6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie in esame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ogni specificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n. 13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18, Cass. n. 25722/19, Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n. 11672/23). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.