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Ordinanza — n. 6735/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax appeal extinguished due to taxpayer's withdrawal and subsequent settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6735/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished after the Municipality of Caravaggio withdrew the case following a settlement agreement. The Municipality argued for dismissal based on the withdrawal, while the taxpayer company did not appear in court. The court ruled that the withdrawal was timely and effective, necessitating the extinction of the proceedings without further analysis of the tax merits.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the specific sanctioning provision regarding the withdrawal of the appeal does not apply when the judgment is a declaration of extinction rather than a rejection or inadmissibility.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal of appeal settlement agreement extinction of proceedings Cassation Court tax administration procedural extinction azienda agricola

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2317/16
Cass. n. 27359/21
2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass.
Cass. n. 10695/25
27359/21 e Cass. n. 10695/25).
Cass., sez. un., n. 28182/20
Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass.
Cass. n. 22714/24
28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass.
Cass. n. 17520/25
22714/24 e Cass. n. 17520/25).
Cass. n. 19560/15
Cass. n. 13408/17
19560/15, Cass. n. 13408/17, Cass.
Cass. n. 19071/18
13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass.
Cass. n. 25485/18
19071/18, Cass. n. 25485/18, Cass.
Cass. n. 25722/19
25485/18, Cass. n. 25722/19, Cass.
Cass. n. 10140/20
25722/19, Cass. n. 10140/20, Cass.
Cass. n. 19599/22
6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass.
Cass. n. 11672/23
19599/22 e Cass. n. 11672/23).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2038 del Ruolo Generale dell’anno 2021, proposto COMUNE DI CARAVAGGIO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gianfranco Marchesi, come in atti domiciliato, RICORRENTE CONTRO SOCIETA’ AGRICOLA FRANA EMILIO DI SILVIO C. S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, INTIMATA avverso la sentenza numero 1001/20 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia, pubblicata in data 12 giugno 2020. Udita la relazione del Consigliere designato, dott.

Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione Distaccata di Brescia, accoglieva parzialmente l’appello della Società Agricola Frana Emilio di Silvio C. s.s. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo (numero 153/16) con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento TARES - numero 628/14-relativo all’annualità 2013.

2. Il Comune di Caravaggio proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a quattro motivi di impugnazione.

3. La Società Agricola Frana Emilio di Silvio C. s.s. non si costituiva in giudizio, rimanendo intimata.

4. Il Comune di Caravaggio, con atto di rinuncia al ricorso, chiedeva che il giudizio fosse dichiarato estinto, essendo le parti addivenute ad un accordo transattivo, e la causa, alla camera di consiglio del 13 marzo 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, veniva decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo l’ente impositore rinunciato al ricorso, per essere intervenuto tra le parti un accordo transattivo (cfr. l’atto di rinuncia al ricorso depositato in data 6 febbraio 2026, al quale è stato allegato l’accordo transattivo del 24 giugno 2021).

2. Larinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmeno l’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gli adempimenti previsti dall’articolo 390 del codice di procedura civile sono finalizzati ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n. 10695/25).

3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio di cassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 del codice di procedura civile, fino alla data dell’adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20, Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).

4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previsti dalla legge, deve essere dichiarato estinto.

5. Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, in mancanza di costituzione della società intimata (cfr. Cass. n. 10695/25), fermo restando che le parti, con l’accordo transattivo testé menzionato, avevano stabilito che dovessero intendersi come compensate.

6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed, in quanto tale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie in esame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ogni specificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n. 13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n. 25485/18, Cass. n. 25722/19, Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n. 11672/23). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così de