Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6710/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to parties' joint settlement agreement ending the dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6710/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax appeal extinguished because the parties submitted a joint request to terminate the controversy. The appellant, Mennilli Petroli s.r.l., had challenged a tax assessment regarding VAT fraud involving fuel purchases below Platts prices, while the tax agency argued for the privileged evidentiary value of official price tables. The court ruled that the litigation ended not on merits, but through a conciliatory agreement reached in December 2025, which legally terminated the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380 bis c.p.c.; Art. 48 d.lgs. n. 546/92: When parties jointly request the termination of a dispute via a settlement agreement, the court must declare the proceedings extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of subject matter joint settlement agreement VAT fraud investigation tax appeal dismissal conciliatory agreement indagine per frode iva assoggettamento all'IVA imposta sui carburanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 bis c.p.c.
3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Art. 48 d.lgs. n. 546/92
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez.
art. 380 bis c.p
3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 2700 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015
13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez.
Cass. sez. 6-L n. 28311 del 2018
Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140
28311 del 2018; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass.
Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400
10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass.
Cass. sez. 5, n.17974 del 2023
6400; Cass. sez. 5, n.17974 del 2023); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del c
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3936 del ruolo generale dell’anno 2025, proposto MENNILLI PETROLI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Michele Procida (PEC:michele.procida@ordineavvocatiroma.org), giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Roma, Piazza Istria n. 2; ricorrente - Oggetto: Tributi Operazioni soggettivamente Inesistenti-detrazione Iva acquisti di carburante per autotrazione a prezzi inferiori alle quotazioni PLATTS ESTINZIONE contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente – per lacassazione della sentenza n. 648/07/2024 , della Corte di Giustizia di II grado dell’Abruzzo, depositata in data 25.09.2024,non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dal Consigliere Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera;

RILEVATO CHE 1. Mennilli Petroli s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 54/01/2024 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso avviso di accertamento con il quale l’Ufficio previo p.v.c. della G.d.F. di Pescara, aveva ripreso, per il 2016, l’Iva indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da società ritenute c.d. cartiere (Caver Petroli s.r.l., Caravan Petrol Fuel s.r.l., D D Distribuzione s.r.l.), fittiziamente interposte tra la contribuente e il fornitore effettivo afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti di acquisto di carburanti per autotrazione a prezzi inferiori alle quotazioni ufficiali del PLATTS (prezzi medi rilevati giornalmente per diverse aree geografiche dall’Agenzia specializzata londinese appartenente al gruppo Mc Graw Hill), carburanti poi rivenduti dalla contribuente al minuto, a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli della concorrenza, tramite stazioni di servizio (c.d. pompe bianche) gestite dalla stessa.

2. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate. 3.E’stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

4. La società contribuente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380bis e 380 bis.1 c.p.c. 5.In data 16.2.2026, la società ricorrente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato “istanza congiunta per cessata materia del contendere”. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 1, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per avere la CGT di II grado accolto l’appello dell’Agenzia con una motivazione apparente, non contenendo un’esposizione logicamente ordinata degli argomenti a sostegno della decisione, sì da rendere incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice a fondamento del proprio convincimento.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 2700 c.c., 116 c.p.c. per avere la CGT di II grado ritenuto dimostrato dall’Ufficio che gli acquisti del carburante erano stati effettuati a prezzi, quasi sempre, inferiori alle quotazioni Platts -quale circostanza plausibilmente sintomatica della consapevolezza da parte della società contribuente della frode Iva - atteso che dette quotazioni indicate nell’avviso godevano della “fede privilegiata” propria degli accertamenti compiuti personalmente e direttamente dal pubblico ufficiale; con ciò ritenendo erroneamente l’avviso di accertamento assimilabile, quanto alvalore probatorio, all’atto pubblico di cui all’art. 2700 c.c., in luogo di valutare, con prudente apprezzamento, la tabella, elaborata dall’Ufficio, di confronto tra il prezzo di acquisto della società e quello risultante dal Platts (contenuta nell’avviso di accertamento); al riguardo, ad avviso della ricorrente, anche a volere ritenere il riferimento alla “fede privilegiata” operato dal giudice, in realtà, avuto riguardo al contenuto del p.v.c., la valenza probatoria dello stesso non si estendeva in maniera generalizzata all’intero contenuto dell’atto 3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. nonché degli artt. 167 e segg. della Direttiva n. 2006/112 e 19 del DPR n. 600/73 per avere la CGT ritenuto che gli elementi relativi alla fittizietà delle società fornitrici (assenza di dipendenti e strutture operative) dimostrassero, al contempo, la consapevolezza da parte della società contribuente della frode Iva, trattandosi di circostanze conoscibili consultando visure camerali e bilanci.

4. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt.36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 1, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per avere la CGT, con una motivazione apparente, affermato apoditticamente che elemento di rilevanza sintomatica della consapevolezza della società di prendere parte ad una frode fosse costituito dalla circostanza che “due di quelle società erano state costituite solo pochi mesi prima”. 5.In data 16.2.2026, la società ricorrente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato “istanza congiunta per cessata materia del contendere” rappresentando di avere raggiunto, in data 15 dicembre 2025, un accordo conciliativo per la definizione totale dellacontroversia, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 546/92 e che la conciliazione si era perfezionata con la sottoscrizione dell’accorso medesimo.

6. Il giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

7. Le spesedel giudizio rimangono a carico della parte anticipataria.

8. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. 5, n.17974 del 2023); P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del c