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Decreto — n. 6695/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on proposed judgment.

Numero d'incarto Decreto — n. 6695/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the proposed judgment notification. The appellant, representing a company, had not responded to the procedural proposal by the deadline. Consequently, the court applied the statutory rule that silence constitutes a waiver, extinguishing the proceedings and ordering cost compensation between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed judgment within the statutory period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation appeal and mutual compensation of litigation costs.

Parole chiave

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waiver by silence proposed judgment extinction of appeal procedural deadline cost compensation indennità di patrocinio diritto al risarcimento danni risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
di Brescia n.16/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
di Brescia n.16/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16485/2022 R.G. proposto da : Ghidini Livio Sperandio (Cod.Fisc . GHDLSP63B15E738M) nato a Lumezzane (BS) il 15.02.1963, residente in Via C. Colombo n. 43 -25065 Lumezzane (BS), in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della G.L.B. di Ghidini Livio Sperandio (P.iva 01516030986) con sede in Via C. Colombo n. 43 - 25065 Lumezzane (BS), rappresentato e difeso dall’Avv. Gennaro Colangelo (Cod.Fisc. CLNGNR76E08F205X – pec: gennaro.colangelo@milano.pecavvocati.it) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica dell’Avv.

Gennaro Colangelo: gennaro.colangelo@milano.pecavvocati.it -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Comm.trib.reg. della Lombardia - S ez.dist. di Brescia n.16/2022 depositata il 07/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, con riferimento alle quali, avuto riguardo all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma,i